Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16232 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. II, 25/07/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 25/07/2011), n.16232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L. TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA P.I. (OMISSIS),

LEZZI SALVATORE & C SAS IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE

PRO-

TEMPORE L.S. P.I. (OMISSIS), CORES SRL FALLITA IN

PERSONA DEL CURATORE AVV. A.A., CETEL SNC IN PERSONA DEL SUO

LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE A.A. P.I.

(OMISSIS), DAIET SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-

TEMPORE D.V. P.I. (OMISSIS), CESLE SRL IN PERSONA DEL

SUO LEGALE RAPPRESENTANTE S.R. P.I. (OMISSIS), FLLI

ROMANO SNC IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE

R.P. P.I. (OMISSIS), COCOLA IMPIANTI SRL IN PERSONA DEL

SUO PROCURATORE LEGALE RRAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE C.P.

P.I. (OMISSIS), PELUSO IMPIANTI SNC IN PERSONA DEL SUO LEGALE

RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE S.A. P.I. (OMISSIS),

COTEL SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE

C.C. P.I. (OMISSIS), SCIE SRL IN PERSONA DEL SUO

LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE G.G.L. P.I.

(OMISSIS), E PER PROCURA SPECIALE SEPARATA MA UNITA AL PRESENTE

ATTO PALMITAR DI CATINO RICCARDO SNC QUALE AMMINISTRATORE LEGALE

RAPPRESENTANTE P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE TITO LABIENO 70, presso lo studio dell’avvocato NARDELLI

GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati CIPRIANI FRANCO,

MASTRANGELO PIETRO;

– ricorrenti –

contro

T.G. C.F. (OMISSIS), Z.A. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE MAZZINI

73 SC. B, presso lo studio dell’avvocato DI CAGNO FABIO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

ENEL SPA;

– intimata –

avverso la decisione della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il

24/06/2004 R.G. 3045/04);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Giuseppe Raguso con delega depositata in udienza

dell’Avv. Mastrangelo Pietro difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Di Cagno Fabio difensore dei resistenti che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cetel snc, Cocola Impianti srl, Co.tel srl, Daiet srl, F.lli Romano snc, Lezzi Salvatore & C. sas, M.L., Peluso impianti snc, Scie srl, Cores srl in persona del curatore del fallimento, C.e.s.l.e. srl propongono ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

avverso la decisione 24.6.04 del Presidente della Corte di appello di Bari, non notificata, con la quale, decidendo sul reclamo a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avverso il decreto del 13.2.04 (con cui il C.I. del procedimento n. 9/97 della predetta Corte nella causa promossa dalle ricorrenti contro l’Enel aveva liquidato ai ctu ing. Z.A. e Dott. T.G. Euro 112.423,96 oltre accessori) ha rigettato il reclamo e compensato le spese.

Il Presidente rilevava essere pacifica la complessità e novità dell’accertamento peritale che richiedeva l’esame di una imponente documentazione e che le reclamanti non avevano contestato la metodologia utilizzata nè l’importo finale definito dal C.I..

L’odierno ricorso si articola in due motivi.

Resistono T. e Z., non svolge difese l’Enel.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 1, 2, 4, 49, 168, 172, 299 con riferimento all’art. 81 Cost.

nonchè al R.D. n. 1440 del 1923, al R.D. n. 827 del 1924, vizi di motivazione e violazione degli artt. 132 e 360 c.p.c., nn. 4 e 5 perchè il giudice a quo introduce una distinzione tra prestazioni principali remuneragli sempre e prestazioni secondarie non remunerabili ed afferma che il sistema di liquidazione commisurato al tempo resta l’extrema ratio invocabile ove ci si trovi di fronte ad un incarico del tutto avulso dalle prestazioni normativamente previste, il tutto con una motivazione apparente per cui rimangono ignote le ragioni per cui non si devono pagare i circa 10.000 Euro scaturenti dalle vacazioni.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 111 Cost. ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia perchè in particolare l’incarico non aveva ad oggetto uno o più bilanci ma la individuazione di elementi utili per stabilire la configurazione del mercato.

E’ opportuno premettere che il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro l’ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti è ammesso solo per violazione di legge e, quindi, può farsi valere il vizio di motivazione solo ove questo si risolva in violazione di legge, cioè in caso di radicale mancanza o di mera apparenza della stessa (Cass. 18.5.2005 n. 10428).

Ciò premesso . la motivazione della decisione sottolinea che gran parte dell’elaborato è dedicata all’esame dei bilanci e riporta il mandato relativo all’acquisizione di elementi utili a stabilire la configurazione della situazione di mercato relativamente alla realizzazione e manutenzione degli impianti per cui è causa.

Il ricorso, pur non riportando analiticamente la relativa liquidazione, appare meritevole di accoglimento perchè la complessità dell’indagine riferita alla sua novità ed alla necessità di esaminare imponente documentazione giustificherebbe una liquidazione per vacazioni mentre il riferimento all’acquisizione di elementi utili a stabilire la configurazione della situazione di mercato per la sua genericità non giustifica l’affermazione che l’incarico sia stato svolto eseguendo in via principale una prestazione rientrante tra quelle per le quali il tariffario prevede una liquidazione specifica, proprio in relazione alla novità dello stesso.

In particolare il quesito di acquisire per gli anni dal 1990 in poi, alla stregua della documentazione prodotta, degli atti di causa di quelli societari e della normativa vigente (L. n. 287 del 1990), elementi utili a stabilire la configurazione della situazione di mercato esistente in questa regione ed in ambito nazionale relativamente: 1) alla realizzazione e manutenzione degli impianti per cui è giudizio, 2) l’organizzazione dell’ENEL S.p.A. in relazione al detto mercato, 3) le modalità di affidamento degli appalti indicati negli atti introducivi alle imprese attrici, 4) i rapporti contrattuali intercorsi tra l’ENEL S.p.A. e le imprese attrici, 5) la remunerabilità dei prezzi corrisposti per i servizi prestati” sembra abbracciare una pluralità di accertamenti tutti di particolare complessità e vertenti su materie disparate la maggior parte delle quali non riconducibili alle ipotesi tipiche di liquidazione a percentuale; ciò non consente la liquidazione in base ai parametri tabellari relativi ad una sola delle materie, anche se le altre non sono riconducibili a tabelle tariffate;in particolare, non sembra che l’esame dei bilanci sia tale da assorbire gli altri accertamenti.

Ne consegue la necessità di fare ricorso alle vacazioni.

Questa Corte Suprema ha statuito che, nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti, va applicato il criterio delle vacazioni, anzicchè quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell’incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale.

La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass. 28 luglio 2010 n. 17685 ex multis).

Ne deriva che adeguata motivazione è richiesta anche, e soprattutto, per l’ipotesi di liquidazione a percentuale anzicchè a tempo.

In definitiva, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della decisione e rinvio per un nuovo esame alla Corte di appello di Bari, in persona di altro Magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, per un nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Bari, in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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