Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16232 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 10/06/2021), n.16232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27706-2018 proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO MERCURI

8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO ROMEO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALESSIA CASCIOLI;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1327/2018 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/01/2021 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

F.V. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione alla sentenza del Tribunale civile di Velletri che aveva accertato l’acquisto per usucapione da parte della società Impreme Sud srl nei confronti di C.A. di un terreno di mq 12.000. La medesima sentenza, inoltre, in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita intercorso tra il C. e il F., aveva trasferito a quest’ultimo, ex art. 2932 c.c., una parte del suddetto terreno della superficie di 1.190 mq.

Nell’avviso, notificato al F. in qualità di coobbligato solidale al pagamento dell’imposta D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57, l’imposta era stata determinata tanto in relazione all’acquisto per usucapione, quanto al trasferimento ex art. 2932 c.c..

Con l’impugnazione il contribuente contestava di essere tenuto in solido al pagamento dell’imposta anche con riguardo alla parte della sentenza concernente l’accertamento dell’usucapione, essendo estraneo a tale rapporto.

La CTP rigettava il ricorso affermando che il F., in quanto parte del giudizio civile conclusosi con la sentenza assoggettata a tassazione, era coobbligato in solido ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57.

La Commissione tributaria regionale del Lazio avanti alla quale il contribuente aveva interposto appello, rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado.

Il F. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza affidato a tre motivi e sostenuto da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, art. 8, comma 1, del medesimo decreto, artt. 21 e 51, e art. 57, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente, la CTR, nel confermare la pretesa erariale, non avrebbe considerato che la sentenza del Tribunale civile aveva ad oggetto due distinti ed autonomi rapporti processuali, e recava due diverse statuizioni, quella che dichiarava l’intervenuta usucapione di un terreno e l’altra che trasferiva la proprietà di una porzione del medesimo ai sensi dell’art. 2932 c.c.. Si trattava pertanto di un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, e di rapporti sostanziali distinti, con la conseguenza che le parti del giudizio non sarebbero solidalmente obbligate D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57, al pagamento integrale dell’imposta. Tale conclusione sarebbe confermata dalla circostanza che l’Agenzia delle entrate ha tenuto distinti i due rapporti ai fini della determinazione dell’imposta, calcolandola in relazione a due differenti basi imponibili.

Nella specie dovrebbe trovare applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, secondo il quale ove un atto contenga più disposizioni che non derivano necessariamente le une dalle altre, ciascuna è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la CTR non avrebbe sospeso il processo tributario in attesa che fosse definito il giudizio d’appello pendente avverso la sentenza tassata in conseguenza dell’impugnazione proposta dalla Impreme Sud srl e la cui decisione era pregiudiziale.

Con il terzo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, in connessione con l’art. 111 Cost., comma 6 (difetto di motivazione), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il giudice d’appello non avrebbe dato conto delle ragioni per cui non avrebbe ritenuto di limitare la solidarietà del ricorrente in relazione alle sole parti della sentenza che ad ess si riferivano, nè dei motivi per i quali non aveva accolto l’istanza di sospensione del processo.

Il primo motivo è fondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, l’imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in essa racchiuso, quale indice di capacità contributiva. Pertanto, “il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza, ed abbia formulato domande non aventi immediato fondamento in quel rapporto. L’interesse di cui tale soggetto è portatore potrebbe d’altronde risultare non proporzionato all’imposizione che verrebbe a ricadere su di lui, in contrasto con l’art. 53 Cost., il quale, pur non escludendo la previsione di un vincolo solidale a carico di soggetti non direttamente partecipi dell’atto assunto a presupposto dell’obbligazione tributaria, esige che la solidarietà si ricolleghi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa” (Cass., Sez. 5, n. 11149 del 15/05/2006, Rv. 589504-01; Sez. 5, n. 4805 del 2011).

Si è altresì affermato che l’obbligazione solidale prevista dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte all’unico procedimento, poichè in tale ipotesi – diversamente dal litisconsorzio necessario – pur nell’identità delle questioni, permane l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte. Pertanto, poichè l’imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez. 5, n. 16745 del 16/07/2010, Rv. 614539-01; Sez. 5, n. 12009 del 19/06/2020, Rv. 657930-01).

La stessa dell’Agenzia delle entrate ha recepito tali conclusioni avendo affermato nella risoluzione del 19.11.2015, n. 95/E, che, nel caso in cui “nell’ambito di un litisconsorzio facoltativo, ciascun soggetto agisca per la tutela di un autonomo diritto e le statuizioni della sentenza siano riferite distintamente a ciascun rapporto giuridico, ogni attore privato, parte del processo, risulterà responsabile del pagamento dell’imposta di registro relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica; l’imposta dovrà essere, quindi, liquidata pro-quota dall’ufficio nei confronti di ciascun attore, in ragione del rapporto giuridico oggetto della statuizione della sentenza allo stesso riferibile”.

Nella specie il F. aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale civile il C. quale promissario venditore di un terreno affinchè fosse trasferita ex art. 2932 c.c., la proprietà del medesimo, oggetto del contratto preliminare. Il C., a propria volta, aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la precedente proprietaria del terreno, la società Impreme Sud srl, nei confronti della quale rivendicava l’intervenuto acquisto per usucapione di una maggiore area di cui il suddetto terreno era parte.

La sentenza del Tribunale civile – cui si riferisce l’avviso di liquidazione impugnato – ha dichiarato l’acquisto per usucapione del terreno da parte del C. e ha disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c., in favore del F. della proprietà della minor porzione di terreno oggetto del contratto preliminare. Pertanto, la pronuncia del Tribunale civile aveva ad oggetto due distinti rapporti sostanziali: uno concernente l’usucapione del terreno di mq 12.000 e intercorrente tra Impreme Sud srl, e il C.; l’altro attinente al contratto preliminare di compravendita stipulato tra il C., promissario venditore e il F., promissario acquirente, avente ad oggetto una parte di quel terreno (mq. 1.190) e del quale la sentenza ha disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c., in favore del F.. Pertanto, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, con la conseguenza che l’imposta di registro doveva essere determinata distintamente in relazione a ciascun rapporto oggetto della sentenza.

Poichè la CTR non si è attenuta a tali principi, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione per la determinazione dell’imposta dovuta, nonchè per la statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia a alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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