Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16232 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EDILBORGO SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 SC. A INT.

4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FELLI ENRICO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 24/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 28-11-2002 era notificato alla societa’ Edilborgo s.r.l. in liquidazione un avviso di rettifica parziale con il quale era accertato per l’anno 1997 un debito di imposta a fini IVA di Euro 4957,99 oltre sanzioni ed interessi, in relazione ad un verbale di constatazione della G.di F. da cui emergeva la indebita detrazione di costi relativi ad operazioni inesistenti documentati da fatture emesse da ICOL s.r.l..

Sosteneva l’Ufficio che tale societa’ si interponeva fittiziamente tra imprenditori del settore edile (tra cui la Edilborgo s.r.l.) reali destinatari di prestazioni, e prestatori di opera non conosciuti al fisco.

L’avviso era impugnato dalla societa’ innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, ove sosteneva la nullita’ dell’avviso per difetto di motivazione ed infondatezza nel merito.

La Commissione respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza proponeva appello la societa’ e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con sentenza n. 266 /63/05 in data 3 ottobre 2005, depositata in data 24 ottobre 2005, respingeva il gravame, confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la societa’, con un motivo.

Resiste la Agenzia delle Entrate, con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la societa’ deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonche’ vizio di omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Espone che la Commissione ha fondato la decisione essenzialmente sulle dichiarazioni di tale B.G., socio e procuratore della ICOL s.r.l., acquisite in atti, che aveva illustrato diffusamente il meccanismo fraudolento con cui lavoratori alle dipendenza della Edilborgo s.r.l. erano fatti figurare come dipendenti della ICOL s.r.l. con restituzione alla Edilborgo del denaro pagato alla ICOL con la apparente fatturazione detratta la percentuale spettante alla stessa ICOL quale compenso per il servizio reso, nonche’ sulle dichiarazioni rese da dipendenti della ICOL, confermative delle dichiarazioni del B., ed infine sulle indagini eseguite dalla guardia di Finanza che avevano accertato la mancanza di ogni struttura organizzativa ed aziendale in capo alla ditta emittente. Sostiene a tale proposito la ricorrente che le circostanze di cui sopra non costituiscono presunzioni in quanto manca il fatto noto da cui trarre il fatto ignoto. Rileva che le dichiarazioni del B. riguardano solo la ICOL ed hanno valore puramente indiziario; che le dichiarazioni dei dipendenti delle societa’ non hanno valore probatorio perche’ citate nel P.V.C, della G.di F. per stralcio, quindi incomplete, inattendibili ed assunte senza il rispetto del principio del contraddittorio; che il fatto che la ICOL mancasse di struttura aziendale e che non assolvesse agli obblighi tributari non avevano valore concludente in ordine alla fittizieta’ delle operazioni contestate.

Sostiene quindi la carenza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto fondata su elementi inidonei a giustificare la decisione adottata. La Amministrazione nel controricorso contesta la fondatezza delle argomentazioni svolte dalla ricorrente. Il motivo e’ infondato.

Occorre premettere che al giudice di merito, spetta, in via esclusiva, il compito di individuare la fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno od all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Nel presente caso, la Commissione Regionale ha svolto una puntuale ed esaustiva disamina degli elementi probatori indicati dall’Ufficio, ha illustrato i motivi della loro attendibilita’, li ha collegati insieme a formare un quadro complessivo convincente ed univoco, ha spiegato il fondamento della inattendibilita’, sotto il profilo sostanziale, della contabilita’ della societa’ ricorrente, ha illustrato su basi obiettive la inutilita’ degli accertamenti bancari la cui mancanza e’ stata censurata dalla ricorrente (le operazioni dissimulate avvenivano prevalentemente per contanti, come affermato dal B.).

Le censure della ricorrente, peraltro, si limitano a contestare la valenza probatoria univoca di ciascun elemento indiziante, il che e’ privo di rilievo perche’ la decisione non si fonda su di uno solo di essi ma sull’intero complesso probatorio evocato dall’Ufficio, fondato su plurimi elementi tra loro integrati.

La corretta valutazione complessiva di tali elementi, priva di vizi logici e giuridici, rende incensurabile in questa sede di legittimita’ la conclusione raggiunta in ordine all’accertamento del fatto di cui alla sentenza impugnata.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese di questa fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spesse a favore della Amministrazione, che liquida in complessivi Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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