Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16231 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 10/06/2021), n.16231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5419-2017 proposto da:

S.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO SAPPA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) – AGENZIA

DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 976/2016 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,

depositata il 19/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/01/2021 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

In data (OMISSIS) il notaio S.M.C. redigeva il verbale dell’assemblea straordinaria della società Cave Beola Roledo srl, contente la delibera di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale mediante sottoscrizione di quote con pagamento, da parte dei soci, a mezzo di compensazione con crediti di questi ultimi per pregressi finanziamenti in favore della società. L’Agenzia delle entrate, ritenuto applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, recuperava l’imposta di registro in misura proporzionale relativamente ai finanziamenti enunciati in detto verbale ma mai registrati.

Avverso tale atto il S. proponeva personalmente ricorso e contestuale istanza di reclamo con proposta di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis. A seguito del rigetto del reclamo da parte dell’Ufficio, il contribuente si costituiva in giudizio avanti alla Commissione tributaria provinciale di (OMISSIS), conferendo contestualmente procura alle liti a difensore abilitato. Nel merito contestava l’atto impugnato sostenendo dovesse applicarsi alla fattispecie la previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 2, in quanto, essendo il finanziamento soci, enunciato nel verbale di assemblea, un contratto verbale non soggetto a registrazione in termine fisso ed essendo gli effetti delle disposizioni enunciate cessati in forza della compensazione contenuta nel verbale di assemblea, doveva applicarsi l’imposta in misura fissa.

La CTP accoglieva il ricorso.

La Commissione tributaria regionale del Piemonte, avanti alla quale l’Ufficio impugnava la sentenza di primo grado, dichiarava l’inammissibilità del ricorso introduttivo per assenza di sottoscrizione da parte del difensore. Secondo il giudice d’appello, la mancanza di sottoscrizione del ricorso da parte del solo soggetto che ex lege e ex delega poteva sottoscriverlo integrava una violazione dell’obbligo di difesa tecnica che determina la nullità rilevabile d’ufficio dell’atto compiuto dalla parte personalmente.

Avverso tale pronuncia il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, commi 7, 18 e 4, dell’art. 83 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del processo di primo grado per carenza di sottoscrizione da parte del difensore. Il giudice d’appello non avrebbe considerato che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, per le controversie di valore non superiore ai 20.000 Euro, il ricorso produce anche effetti di reclamo in relazione al quale il conferimento di procura ad litem sarebbe facoltativo. Soltanto in caso di insuccesso della fase preliminare il ricorso-reclamo assumerebbe la veste di atto introduttivo del giudizio e solo da tale momento il contribuente avrebbe l’onere di nominare un professionista abilitato a difenderlo, sicchè la mancata sottoscrizione da parte di costui del ricorso introduttivo non determinerebbe l’inammissibilità dell’azione. Inoltre, lo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, prevede l’ipotesi in cui l’intervento del difensore è successivo alla redazione del ricorso e alla costituzione in giudizio del ricorrente.

Con il secondo motivo si chiede che, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, questa Corte decida nel merito in ordine alla esclusione dall’imposta di registro – ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 2 – del contratto di finanziamento soci enunciato nel verbale di assemblea sul rilievo che tale finanziamento avrebbe esaurito i propri effetti al momento della sua enunciazione in tale atto, a seguito della intervenuta compensazione tra il credito sorto in capo alla società per effetto del finanziamento e il debito che essa aveva verso i soci.

Il primo motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso e che, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato il suo accoglimento o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

Il D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 12, nella formulazione applicabile ratione temporis, stabilisce che per le cause di valore inferiore ad Euro 2.582,28 le parti possono stare in giudizio personalmente, anche senza assistenza tecnica. Inoltre, il comma 3, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l’incarico al difensore possa essere conferito oralmente all’udienza pubblica, dandosene atto a verbale (analoga previsione è contenuta nel vigente art. 12, comma 7).

Secondo il costante orientamento di questa Corte l’ipotesi in cui la parte abbia proposto personalmente il ricorso nelle cause di valore superiore ad Euro 2.582,28 determina una mera irritualità del ricorso che viene sanata allorchè il ricorrente si munisca di assistenza tecnica (Cass., sez. 5, n. 14943 del 2019, Rv. 654073-01; Sez. 5, n. 11435 del 2018, Rv. 648072-01).

Si è, altresì, precisato che il citato art. 12, deve essere interpretato “in una prospettiva costituzionalmente orientata, in linea con l’esigenza di assicurare l’effettività del diritto di difesa nel processo e l’adeguata tutela contro gli atti della P.A., evitando nel contempo irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvano in danno per il soggetto che si intende tutelare; inoltre, il difetto di assistenza tecnica, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, in quanto l’incarico al difensore, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, perciò, ad una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio” (Cass., Sez. 5, n. 16995 del 2020; n. 11435 del 2018).

Tale interpretazione è conforme a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 del 2000, secondo la quale, in armonia con un sistema processuale volto a garantire la tutela delle parti in posizione di parità evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità, nei giudizi dinanzi alla commissione tributaria provinciale il cui valore ecceda il valore di Euro 2.582,28, la inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto all’ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l’ordine del presidente della commissione (o della sezione o del collegio), rivolto alle parti (diverse dall’amministrazione) di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica conferendo incarico a un difensore abilitato; mentre è consentita, in ogni altro caso, la proponibilità diretta dei ricorsi ad opera delle parti interessate. Pertanto, nel processo tributario, l’assistenza di un difensore tecnico non è condizione di ammissibilità degli atti processuali, ma è soltanto fonte di un dovere per il giudice adito di invitare le parti a munirsi di idonea assistenza, derivando l’inammissibilità solo dall’inottemperanza di detto ordine (citata Cass. n. 16995 del 2020).

Occorre altresì considerare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, commi 3 e 4, nel prescrivere che il ricorso debba essere sottoscritto dal difensore a pena di inammissibilità, ha evidentemente riguardo alle ipotesi di giudizi per i quali è necessaria la difesa tecnica, e non a quelli in cui la parte può stare in giudizio personalmente. Inoltre, esso fa riferimento ad un atto che, in quanto non sottoscritto dall’unico soggetto abilitato a farlo, non è riferibile ad alcuno. Diversa è invece l’ipotesi – che ricorre nella specie e in genere nelle ipotesi in cui la parte sta in giudizio personalmente – in cui l’atto sia sottoscritto dal contribuente il quale, in tal modo, ne ha assunto la paternità.

D’altra parte, l’iniziale assenza di difesa tecnica non pregiudica il diritto di difesa del contribuente, essendo riconosciuto al difensore successivamente nominato di compiere tutte le attività necessarie senza preclusioni. Questa Corte ha infatti affermato che “nel caso in cui – in una causa di valore superiore ad Euro 2.582,28 – la parte, dopo avere proposto personalmente il ricorso, sani l’irritualità del detto ricorso, munendosi di assistenza tecnica, è al primo atto del difensore che vanno ricollegate le prescritte preclusioni processuali; siffatta interpretazione appare, invero, l’unica compatibile con l’esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., essendo indubbio che, una volta ritenuto dal legislatore necessaria (per i giudizi di importo superiore ad Euro 2.582,28) l’assistenza tecnica, deve essere consentito al difensore abilitato la più ampia difesa del contribuente, senza che la stessa sia limitata (pena, appunto, la violazione dell’art. 24 Cost.) da precedenti impostazioni del contribuente, difesosi personalmente, e quindi, (come detto) in modo non rituale”(Cass., Sez. 5, n. 23315 del 2013; Sez. 5, n. 14943 del 2019).

In definitiva, pertanto, la mancanza di originaria sottoscrizione del ricorso redatto personalmente dal contribuente il quale si sia poi munito di difensore non determina alcuna violazione dell’obbligo di assistenza tecnica, nè alcun pregiudizio al diritto di difesa del contribuente.

Con il secondo motivo, il ricorrente chiede a questa Corte di decidere nel merito la questione non affrontata dal giudice d’appello, avendo dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.

Tale richiesta non può trovare accoglimento.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, quando accoglie il ricorso, la Corte di cassazione decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Si è ritenuto che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata del citato art. 384, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Suprema Corte “può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass., Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010; Sez. 5, n. 16171 del 28/06/2017; Sez. 5, n. 9693 del 19/04/2018). Si è, altresì, affermato che, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la cassazione sostitutiva, con giudizio nel merito, è ammessa quando la controversia debba essere decisa in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto che costituiscono il presupposto dell’errato giudizio di diritto e non pure quando per effetto dell’intervento caducatorio della pronuncia di legittimità si renda necessaria la pronuncia su questioni non esaminate nella pregressa fase di merito; pronuncia che, non valendo a sostituirne altra precedente, si configura come ulteriore rispetto a quella cassata (Cass., Sez. 2, n. 4975 del 12/03/2015).

Nella specie, poichè la CTR ha definito il giudizio di appello attraverso una decisione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, senza affrontare per tale ragione il merito dello stesso, questa Corte sarebbe chiamata non già a modificare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, ma ad esaminare ex novo una questione non scrutinata in alcun modo dal giudice d’appello e così a modificare in toto la decisione impugnata.

In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere accolto limitatamente al primo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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