Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16231 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 03/08/2016), n.16231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11310-2014 proposto da:

N.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DEGLI ORTI GIANICOLENSI, 15, presso lo studio dell’avvocato SOGEST

SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO CONSORTI, giusto

mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO E.N. COSTRUZIONI SRL, in persona del Curatore

Fallimentare, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour presso

la Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato DE LUCA Massimo,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1062/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 15/10/2013 depositata il 26/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato MARCO OCCHIPINTI per delega verbale, difensore del

ricorrente che si riporta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in cui si legge quanto segue:

“1. – Con sentenza 11 marzo 2013 il Tribunale di Teramo dichiarò il fallimento del sig. N.I., titolare dell’omonima impresa individuale.

La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il reclamo del fallito osservando, in particolare, che era stata superata anche la soglia di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, lett. b), non dovendosi tener conto, ai fini della determinazione dell’ammontare dei ricavi lordi relativi all’esercizio 2010, della nota di credito in data 29 dicembre di quell’anno riferita a precedenti fatture, emesse per il noleggio di beni strumentali non andato a buon fine a causa del sopraggiunto sequestro penale dei beni. Secondo la Corte, infatti, tale ammontare “deve essere valutato globalmente sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo”, per cui non doveva tenersi conto di “operazioni (la nota di credito prodotta), che hanno valore meramente fiscale, e comunque di emanazione unilaterale da parte del soggetto interessato “, posto che il volume dei ricavi “si vuole esser ridimensionato da una impossibilità della prestazione derivante solo da un accadimento di natura straordinaria ed extra-aziendale, nella specie il sequestro penale delle attrezzature oggetto di noleggio”.

2. – Il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, ripropone la questione della rilevanza della nota di credito ai fini della determinazione dell’ammontare dei ricavi lordi, sostenendo che l’importo di detta nota andava sottratto a tale ammontare.

2.1. – Per quanto rubricata come censura di vizio di motivazione, quella articolata dal ricorrente ha la sostanza di una censura di violazione di legge e come tale va quindi considerata.

In sostanza il ricorrente sostiene che, nel caso di emissione di una nota di credito per avvenuta risoluzione del titolo da cui scaturisce il diritto al conseguimento del ricavo, quest’ultimo non deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione della soglia di cui alla L. Fall., art. 1, lett. b).

La tesi del ricorrente è esatta.

Premesso che l’individuazione dei ricavi lordi, ai fini dell’art. 1 lett b), cit., va effettuata alla stregua dei criteri di cui all’art. 2425 c.c., lett. A), (Cass. 28667/2013), deve osservarsi che la Corte d’appello ricostruisce, in sostanza, la vicenda giuridica che trova espressione contabile nella nota di credito come risoluzione del rapporto di noleggio per impossibilità sopravvenuta della prestazione, e la risoluzione, togliendo efficacia al titolo posto a base del ricavo, esclude evidentemente il ricavo stesso.”;

che detta relazione è stata comunicata agli avvocati delle parti costituita;

che l’avvocato della parte controricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che la memoria di parte controricorrente è inammissibile perchè tardiva, essendo pervenuta per posta soltanto il giorno precedente l’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato nell’ultima parte dell’ultimo capoverso del 2.1 della relazione di cui sopra, secondo cui la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (sottostate, in tesi alla nota di credito prodotta dal fallito), togliendo efficacia al titolo posto a base del ricavo, esclude il ricavo stesso;

che conseguentemente il giudice di rinvio dovrà accertare se effettivamente alla nota di credito di cui si è detto sia sottostante una risoluzione del rapporto di noleggio per impossibilità della prestazione;

che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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