Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1623 del 27/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 1623 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 12356-2011 proposto da:
ERCOLE

LUCCHINI

LCCRCL24L151968V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresenta

e

SMEDILE

difende

SERGIO,

unitamente

che

lo

all’avvocato

PENNASILICO ENRICO;
– ricorrente –

2013
2334

contro

COMUNE DELLA SPEZIA in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 27/01/2014

BARBANTINI MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PULIGA MARCELLO, FURIA
ETTORE;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 557/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito l’Avvocato ENRICO PENNASILICO difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MARCELLO PULIGA difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine per l’accoglimento del
primo e del secondo motivo e per l’assorbimento del
terzo motivo del ricorso.

di BOLOGNA, depositata il 27/05/2010;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dalla sentenza impugnata si ricava che con citazione notificata il
23.11.1988 il comune della Spezia si opponeva al decreto ingiuntivo emesso
dal Tribunale di Parma su ricorso dell’ing. Ercole Lucchini, per il pagamento

professionali. A sostegno dell’opposizione eccepiva la devoluzione della
controversia in arbitri, in applicazione di apposita clausola compromissoria (e
l’incompetenza del giudice adito). Nel merito, deduceva l’inadempimento del
ricorrente, per difetto di diligenza nell’esecuzione dell’incarico, e proponeva
domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. L’opposto resisteva in
giudizio.
Nel corso del processo di primo grado la causa era riunita ad altre cause
d’opposizione ad altri decreti ingiuntivi emessi sempre su ricorso del Lucchini
contro il comune della Spezia e aventi ad oggetto la medesima prestazione
professionale.
Il Tribunale rigettava le opposizioni riunite.
Adita dal comune, la Corte d’appello di Bologna ribaltava tale decisione,
dichiarando la nullità dei decreti per essere le relative controversie devolute in
arbitrato irrituale. Riteneva, infatti, la Corte territoriale che la clausola
compromissoria non era limitata alla questione di determinazione della
somma dovuta, ma riguardava anche la fondatezza della pretesa azionata,
quale suo presupposto logico-giuridico.
Per la cassazione di tale sentenza Ercole Lucchini propone ricorso, affidato
a tre motivi.
Resiste con controricorso il comune della Spezia.
3

della somma di lire 30.497.200 a titolo di corrispettivo di prestazioni

Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Col primo mezzo d’annullamento si deduce la violazione e falsa

applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.

due rapporti di convenzione, uno del 1980 e un altro del 1983, parte ricorrente
sostiene che la Corte territoriale ha ignorato del tutto la questione di giudicato
esterno sollevata nel giudizio di merito. Infatti, le quattro opposizioni riunite,
riguardanti altrettanti decreti ingiuntivi, erano state precedute d2l’emissione
di sei decreti chiesti dall’ing. Lucchini, tutti riguardanti il medesimo rapporto
contrattuale fra le parti e tutti passati in giudicato per mancata opposizione da
parte del comune. Richiama, quindi, giurisprudenza di questa Corte secondo
cui il giudicato, incluso quello che si forma sul decreto ingiuntivo non
opposto, spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita, ma anche sulle
ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logicogiuridico. Tale giudicato si estende anche all’esistenza e alla validità del
rapporto giuridico sostanziale ed osta .9 1_1’allegazione in un futuro giudizio di
tutti i fatti impeditivi ed estintivi anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio
d’opposizione.
2. – Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
2909 c.c. e 808 c.p.c., in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
Le due cause riunite mi. 3529/91 e 3651/91 avevano ad oggetto
esclusivamente la corresponsione degli interessi sui ritardati pagamenti di due
fatture poste a base di altrettanti ricorsi e decreti ingiuntivi non opposti. Non
vi era più materia del contendere, al riguardo, perché tutto era stato deciso con
4

Premesso che tra il comune della Spezia e l’ing. Lucchini sono intercorsi

pronunce definitive di cui la Corte bolognese avrebbe dovuto prendere atto
per non violare le norme suindicate.
3. – Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
112, 277 e 808 c.p.c., connessa al vizio di motivazione, in relazione ai nn. 3 e

Il comune della Spezia nell’opporsi ai decreti ingiuntivi, oltre ad eccepire
la devoluzione della controversia in arbitri e l’incompetenza per territorio del
giudice adito ha proposto una domanda riconvenzionale di risarcimento dei
danni per inadempimento contrattuale. E’ pertanto chiaro, sostiene parte
ricorrente, che la Corte territoriale a‘Làbe dovuto considerare rinunciata sia
l’eccezione d’incompetenza territoriale, sia quella di arbitrato. Ne deriva che
la sentenza impugnata è viziata da ultrapetizione lì dove ha accolto
quest’ultima eccezione, sebbene rinunciata e non rilevabile d’ufficio.
4. – I primi due mezzi d’annullamento, da esaminare congiuntamente
perché aventi ad oggetto la medesima questione, sono infondati.
4.1. – L’arbitrato sia rituale che irrituale costituisce uno strumento di
definizione delle controversie sostitutivo della tutela giurisdizionale dello
Stato, e la relativa questione, nel sistema anteriore alle modifiche apportate
dal D.Lgs. n. 40/06 al procedimento arbitrale, è soggetta al regime tipico delle
eccezioni di merito, poiché riguarda l’interpretazione e la validità del
compromesso o della clausola compromissoria. La relativa questione,
pertanto, può essere oggetto di giudicato implicito unicamente se dedotta nel
thema decidendum della lite e risolta con una pronuncia di merito che
necessariamente ne presupponga la soluzione. Alternatività alla giurisdizione
e deducibilità in via d’eccezione escludono che l’esistenza e l’efficacia della
5

5 dell’art. 360 c.p.c.

convenzione di arbitrato possano costituire questioni pregiudiziali in senso
logico della pronuncia di merito, e che, di conseguenza, su di esse possa
formarsi un giudicato implicito reietti-.’c e con efficacia esterna.
Pertanto, decisa una causa avente ad oggetto una domanda relativa ad un

sia stata dedotta, il giudicato sostanziale formatosi sulla pretesa non preclude
la formulazione dell’eccezione di arbitrato in una diversa causa avente ad
oggetto il medesimo rapporto.
4.3. – Altro è stabilire, invece, se in tale ulteriore e successiva causa fra le
stesse parti sia spendibile il giudicato formatosi sul rapporto sostanziale.
Quest’ultimo svolge la propria efficacia preclusiva in maniera identica,
indipendentemente dal fatto che sia eccepito in sede giurisdizionale ovvero in
un giudizio arb ■ trale, di talché la questione eccede la ratio decidendi della
sentenza impugnata.
Incorre, pertanto, in una petizione di principio la censura secondo cui nella
specie non residuava fra le parti altra questione se non quella relativa agli
interessi sul capitale dovuto, ogni altro aspetto della controversia essendo
stato definito con decisioni passate in giudicato di cui — secondo il ricorrente —
la Corte emiliana avrebbe dovuto tener conto. Una tale affermazione non
arreca argomenti alla tesi al cui servizio è preordinata, ove si consideri che ciò
di cui si discute non è il giudicato sul credito, ma quello sulla potestas

iudicandi esercitata per affermarlo.
5. – Anche il terzo motivo è infondato.
La domanda riconvenzionale che il convenuto dinanzi al giu;. 1.1ze ordinario
proponga contestualmente alla formulazione – in via principale —
6

rapporto sostanziale compromesso in arbitri, senza che la relativa questione

dell’eccezione di compromesso in arbitri della causa – per clausola
convenzionale di deroga alla giurisdizione, con conseguente rinunzia
all’azione giudiziaria, e decisione della controversia secondo il dictum di
soggetti privati – è da ritenere proposta necessariamente in via subordinata al

sia della domanda attorea che di quella riconvenzionale (Cass. n. 12475/04; in
senso affatto analogo, Cass. n. 12684/07).
Né vale in senso opposto richiamare Cass. n. 12736/07, citata da parte
ricorrente. A dispetto della massima, la fattispecie esaminata da tale sentenza
si riferiva ad un’eccezione di compromesso sollevata per la prima volta nella
comparsa conclusionale di primo grado, dopo che la stessa parte, proponendo
azione di garanzia verso un terzo, aveva secondo questa Corte tacitamente
rinunciato all’eccezione di arbitrato.
Lo stesso è a dirsi quanto al precedente di Cass. n. 13317/92, anch’esso
citato dal ricorrente, che si riferiva ad un caso in cui l’eccezione di arbitrato
era stata proposta non già contemporaneamente alle difese di merito svolte
nella comparsa di risposta, nella quale il convenuto aveva propeco domanda
riconvenzionale, ma solo durante l’istruzione probatoria.
6. – In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
7. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in
E 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 6 11.2013.

mancato accoglimento dell’eccezione che, se accolta, preclude la cognizione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA