Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1623 del 24/01/2020
Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1623
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22476-2015 proposto da:
OVOSANGRO FOOD SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SESTO RUFO, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ERCOLE
MOSCARINI, rappresentata e difesa dall’avvocato EVO TALONE;
– ricorrente –
contro
COTELLESSA SRL, già COFRIGOR SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA
RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato ELISABETTA MERLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 747/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 03/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La srl Ovosangro Food ebbe ad avviare controversia avanti il Tribunale di Lanciano nei riguardi della srl Co. Frig. Gor. – ora srl Cotellessa – per sentir dichiarare risolto, per inadempimento – degrado dell’alimento custodito – della controparte, il contratto di deposito di uova in celle frigorifere con la restituzione della parte di prezzo pagato, l’accertamento della non debenza del restante parte di prezzo pattuito e ristoro dei danni subiti.
Resistette la srl Co. Frig. Gor. – ora srl Cotellessa – contestando la pretesa avversaria; inoltre la stessa società agiva in separato giudizio per aver pagato il corrispettivo ancora non corrisposto per la prestazione contrattuale espletata. All’esito del giudizio, in cui erano confluiti le separate cause, il Tribunale di Lanciano rigettava le domande mosse dalla srl Ovosangro Food ed accoglieva la domanda proposta dalla srl Cotellessa.
Avverso detta decisione propose gravame la srl Ovosangro Food srl e, resistendo la srl Cotellessa, la Corte d’Appello di L’Aquila ebbe a rigettare l’impugnazione, correggendo l’ammontare della somma dovuta a titolo di corrispettivo, posto che il depositante non aveva assolto al suo onere probatorio teso a dimostrare il buono stato della merce conferita al depositante,i1 quale dal canto suo aveva dato prova del perfetto funzionamento delle celle frigorifere.
La srl Ovosangro Food ha esposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte abruzzese articolato su tre motivi.
La srl Cotellessa ha resistito con controricorso.
Con atto depositato il 23.9.2019 parte impugnante ha rinunciato agli atti del giudizio di legittimità e tale rinuncia è stata ritualmente accettata dal difensore della società controricorrente.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Attesa la rituale rinunzia agli atti di questo giudizio di legittimità, posto che l’atto di rinunzia risulta ritualmente sottoscritto dal difensore abilitato della srl Ovosangro Food, nonchè accettato dalla srl Cotellessa a mezzo del difensore abilitato, a sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione di questo giudizio di legittimità.
Atteso che la rinunzia risulta accettata, nulla v’è da disporre circa le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara estinto il presente procedimento di legittimità.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020