Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1623 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 24/01/2011), n.1623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. (C.F. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in Roma, Via GIULIA DI COLLOREDO 46 – 48, presso l’avvocato DE PAOLO

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 14894/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositato il 08/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIORGIO ABBATI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto depositato l’8/4/2008, la corte d’appello di Venezia ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla corresponsione a favore del ricorrente P.G. della somma di Euro 2900,00, oltre interessi legali dal 30 novembre 2006 al saldo, nonche’ al rimborso della meta’ delle spese di lite, per il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente per la durata irragionevole del giudizio promosso avanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, con ricorso depositato il 10 gennaio 1998, per ottenere la riliquidazione dell’assegno di pensione in godimento sulla base degli aumenti stipendiali derivanti dal CCNL, e non ancora definito alla data di deposito del ricorso, decorsi otto anni e nove mesi.

La corte d’appello, respinte le eccezioni sollevate dalla Presidenza del Consiglio, ha valutato nel caso superata di cinque anni e nove mesi la durata ragionevole del processo in oggetto, fissata in tre anni, ed ha riconosciuto al ricorrente, alla stregua dei criteri applicati dalla Corte di Giustizia per casi simili, la somma di Euro 500,00 per anno di eccessiva durata, tenuto conto della scarsa rilevanza della posta in gioco e soprattutto in presenza di un ricorso collettivo proposto da una ottantina di pensionati.

Il P. propone ricorso per cassazione con due motivi, notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Presidenza del Consiglio.

Ambedue gli intimati resistono con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Va in primis dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso come proposto e notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso che il giudizio di merito, introdotto con ricorso depositato il 30/11/2006, si e’ svolto legittimamente nel contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso che nei giudizi di equa riparazione per violazione del termine ragionevole, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224 che ha modificato la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3 attribuendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze la legittimazione residuale spettante in precedenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica esclusivamente ai giudizi nella fase di merito introdotti successivamente all’entrata in vigore di detta modifica (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1225) e non a quelli iniziati prima, come nel caso, e ritualmente svoltisi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (sul principio, vedi Cass. 21352/2009 e Cass. 4864/2006).

1.2.- Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6, par. 1 e art. 41 della convenzione europea dei diritti dell’uomo; la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 2697 c.c. per avere la corte territoriale, in violazione del diritto vivente, in relazione alla durata irragionevole di 5 anni e 9 mesi, liquidato la somma di Euro 2900,00, pari ad Euro 500,00 per anno di ritardo, in un importo irragionevole, sotto la soglia di Euro 1000,00, che costituisce il parametro base di liquidazione del danno, senza alcun elemento concreto probatorio, dopo avere reso una mera enunciazione di principio e del tutto irrilevante e’ il riferimento alla natura collettiva del giudizio presupposto.

1.3.- Con il secondo motivo, subordinato rispetto al primo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 366 bis c.p.c., difetto di motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato nel se l’ansia possa affievolirsi in presenza della partecipazione a ricorso giurisdizionale collettivo in relazione all’asserita tenuita’ della posta in gioco.

2.1.- Il primo motivo e’ fondato nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento del secondo motivo. Va fatta applicazione nel caso del principio seguito da questa Corte anche per i giudizi instaurati avanti al giudice amministrativo, nel senso che la lesione del diritto alla definizione del processo nel termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1 della Convenzione va riscontrata, anche per le cause davanti al Giudice pensionistico, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, mentre l’omissione od il ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo o di sollecitazione o di trattazione anticipata (pur quando prevista dalla prassi degli uffici giudiziari quale strumento acceleratorio, come sarebbe stato possibile nel caso, L. n. 19 del 1994, ex art. 1, comma 4 bis atteso che il ricorso avanti alla corte dei conti risulta depositato il 10/1/1998 e quindi successivamente alla riforma di cui al D.L. n. 453 del 1993, convertito nella L. n. 19 del 1994, che riconosce il potere di fissazione soltanto e d’ufficio al Presidente della Sezione, art. 6, comma 3, nel mentre l’onere di instare per la prosecuzione spetta solo per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione a pena di estinzione, art. 6, comma 1, cosi’ come previsto dalla L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 3, per la perenzione dei ricorsi a pendenza ultradecennale), non implica il trasferimento sulla parte della responsabilita’ dello stato del superamento della scadenza congrua, ne’ il differimento della decorrenza dalla data della proposizione della domanda, del termine ragionevole di durata, potendo la mancata presentazione di istanza acceleratoria collocarsi sul terreno della valutazione della entita’ del patema d’animo inferto da ritardo ed alla misura del ristoro da riconoscere in termini di equa riparazione (cosi’ tra le ultime nel giudizio pensionistico, Cass. 3782/2006 e 8156/2006 e nel giudizio amministrativo, Cass.14753/2010) SU 28507/2005, 19804/2005, 1365/2008).

Non e’ altresi’ giuridicamente rilevante ai fini della configurazione del diritto il riferimento alla entita’ della posta in gioco (Cass. 1630/2006) ed alla natura collettiva della controversia.

Nel caso, la corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole in tre anni, ha riconosciuto l’importo di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo e proporzionalmente per la frazione, di anno, importo inferiore anche rispetto a quello, gia’ ridotto rispetto ai parametri ordinar, liquidato dalle sentenze CEDU del 16 marzo e 6 aprile 2010.

Seguendosi l’orientamento assunto dalla recentissima pronuncia 14753/2010, in accoglimento del ricorso in base ai principi sopra enunciati, va pertanto cassato il decreto impugnato, e, decidendosi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenuto conto degli elementi sopra indicati, considerate le specificita’ del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al giudice contabile oltre i limiti ragionevoli di durata, che ha evidenziato, in relazione al comportamento delle parti, uno scarso interesse alla causa, nonche’ considerate la natura e la consistenza della pretesa azionata e i margini di riduzione ricavabili dalle decisioni della CEDU sopra indicate, l’indennizzo puo’ essere liquidato nella misura forfetaria complessiva di Euro 4500,00, con gli interessi legali dalla domanda sino al saldo.

Attesa la parziale novita’ della questione, si ritiene di potere compensare le spese tra ricorrente e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Attesa la soccombenza, la Presidenza del Consiglio va condannata alla rifusione al ricorrente delle spese di merito e di legittimita’, negli importi indicati in dispositivo, e con distrazione per le spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione , cassa il decreto impugnato in parte qua e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 4500,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio di merito e di legittimita’, che determina per il giudizio di merito, nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 351,00 per diritti, ed Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e dispone che siano distratte in favore degli avv.ti Francesco e Gabriele De Paola, e per il giudizio di legittimita’, in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Compensa le spese tra il ricorrente ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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