Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16229 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14759/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti-

contro

SANCIVI DI CIVIDINI SANTINO & C. SNC IN LIQUIDAZIONE in persona

del Liquidatore pro tempore, C.S., F.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA V.LE G. CESARE 14 SCALA A, presso

lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FELLI ENRICO, giusta delega a

margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 71/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 07/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il resistente l’Avvocato PAFUNDI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Negli anni 2000 e 2001 l’Ufficio Imposte Dirette di Romano di Lombardia notificava alla società Sancivi s.n.c. di Cividini Santino & C. ed ai soci C.S. e F.G. dodici avvisi di accertamento, fondati sugli esiti di due processi verbali della Guardia di Finanza, secondo i quali la società aveva contabilizzato costi per operazioni inesistenti apparentemente intercorse con la società MAR.CO. s.r.l. dal 1994 al 1997, e, per il 1995, anche con la società Tecnoedil Immobiliare s.r.l..

Assumeva l’Ufficio che la società aveva simulato contratti di subappalto di opere edili con dette imprese, in realtà svolte in appalto direttamente dalla stessa, creando ed esponendo costi in concreto non sussistenti, e provvedeva quindi al recupero a tassazione di detti importi, con accertamento di maggiori redditi a carico della società e, di conseguenza, a carico dei soci.

Detti soggetti impugnavano gli avvisi innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, che, riuniti i ricorsi, li accoglieva. Appellava l’Ufficio, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 71/73/05 del 28-2-32005, depositata il 7 marzo 2005, respingeva il gravame, confermando la decisione impugnata. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e della Finanze e la Agenzia delle Entrate, con tre motivi. Resistono la società ed i soci con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Romano di Lombardia della Agenzia delle Entrate (all’epoca Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette) successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Con il primo motivo, la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e grave difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Rileva che la valutazione della prove effettuata dalla CTR era erronea ed illogica, in quanto la stessa aveva valorizzato a favore dei contribuenti la documentazione fiscale e contabile esistente in ordine alla operazioni di subappalto intercorse con la MAR.CO s.r.l., senza considerare che tale apparenza era un elemento naturale del meccanismo di evasione fiscale posto in essere, ed aveva ritenuto insufficienti a sostenere di per sè la tesi dell’Ufficio le dichiarazioni dei lavoratori prodotte in atti, secondo le quali gli stessi apparentemente assunti dalla MAR.CO s.r.l. non conoscevano tale società ed erano pagati direttamente dai titolari della Sancivi s.n.c. omettendo di valutare gli ulteriori elementi di prova raccolti dall’Ufficio che deponevano univocamente per la inesistenza della società MAR.CO. s.r.l., che non aveva sede nè personale nè effettuava dichiarazioni fiscali, circostanze aventi peso decisivo nella soluzione della controversia.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 c.c., ed art. 15 preleggi, nonchè art. 2220 c.c., D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (T.U.I.R.), e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e grave incongruenza della motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene che la Commissione aveva ritenuto rituale la produzione della documentazione in fotocopia da parte della società laddove in difetto della produzione degli originali non poteva tenersi conto di copie che erano state disconosciute e che non davano alcuna certezza in ordine alla realtà dei dati ivi contenuti.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1 e 3, nonchè grave incongruenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Assume che nell’atto di appello l’Ufficio aveva rilevato la inesistenza di riferimenti nel ricorso introduttivo alla operazioni svolte tra Sancivi s.n.c. e Tecnoedil nel 1995 che avevano determinato un recupero a tassazione di L. 50.000.000 ed aveva impugnato sul punto la sentenza di primo grado che aveva annullato l’accertamento senza alcuna motivazione. Sul punto, la Commissione aveva affermato che detto recupero di imposta non era compreso del processo ed era stato impugnato in diverso giudizio, fatto non corrispondente al vero in quanto il relativo avviso di accertamento era unicamente oggetto del presente procedimento.

I contribuenti nel controricorso sostengono la infondatezza delle argomentazioni dell’Ufficio.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

E principio consolidato (v, Cass. n. 9368 del 2006) che in tema di giudizio di cassazione la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare la fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno od all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Conseguentemente, per potersi considerare il vizio di motivazione su di un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da fare ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.

Pertanto, il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulla quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.

Tale è il caso in questione, in cui la Commissione Regionale dopo avere attribuito efficacia probatoria a favore della tesi dei contribuenti alla produzione da parte di questi della documentazione afferente gli asseriti rapporti con la MAR.CO s.r.l. (contratti, documentazione contabile, assegni) ha ritenuto la insufficienza degli elementi di segno contrario portati dall’Ufficio, asserendo che questi consistevano unicamente nelle deposizioni dei lavoratori che figuravano come assunti dalla MAR.CO s.r.l., i quali avevano dichiarato di non conoscere tale ditta e di essere stati sempre,materialmente pagati dalla Sancivi s.n.c. per cui di fatto lavoravano. Dopo avere osservato, sulla scorta di una statuizione della Corte Costituzionale, che il valore di tali dichiarazioni era meramente indiziario, e che non era da solo idoneo a costituire il fondamento della decisione, ha negato che l’Ufficio abbia addotto altre prove di tipo oggettivo a favore della tesi da questo propugnata.

L’assunto non corrisponde al vero, in quanto l’Ufficio – come risulta dalla narrazione dello svolgimento processuale svolta in sentenza – aveva offerto prove tratte dal P.V.C., della Guardia di Finanza che attestavano la inesistenza di una struttura organizzativa della Società Mar.CO. s.r.l. Orbene, avuto riguardo al fatto obiettivo che la apparente regolarità contabile è fatto costitutivo della ipotesi di evasione fiscale contestata, che appunto sulla apparenza cartacea si fonda, e che è indiscussa la esistenza di varie dichiarazioni di lavoratori assunti dalla MAR.CO. s.r.l. che attestano fatti idonei a ritenere la inesistenza di tale ditta, è evidente che ulteriori circostanze accertate dagli inquirenti in ordine alla mancanza di una struttura organizzativa di detta società acquistano valore decisivo, atto a superare i limiti probatori intrinseci di dichiarazioni di terzi nell’ambito del processo tributario e ad integrare la prova a favore dell’Ufficio, con peso complessivamente idoneo a fondare il convincimento del Giudice, atteso che è ovvio che una società priva di struttura organizzativa non è in grado di effettuare lavori edili in subappalto.

Ne consegue che la Commissione Regionale avrebbe dovuto prendere in esame tali deduzioni dell’Ufficio e valutarle criticamente, onde accertarne la fondatezza e la concludenza, e solo dopo averle motivatamente disattese poteva concludere per la insufficienza probatoria della tesi della Agenzia.

Avere quindi apoditticamente esclusa la esistenza di ulteriori elementi a favore dell’Ufficio costituisce lacuna motivazionale su un punto decisivo della controversia, tale da determinare l’annullamento della decisione impugnata.

Il secondo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, in quanto la produzione in giudizio dei documenti in originale è richiesta nel solo caso di tempestivo disconoscimento della conformità delle copie a detti originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., e l’ufficio non ha indicato l’atto in cui tale disconoscimento è stato effettuato. Peraltro, lo stesso Ufficio, con argomentazione contraddittoria, afferma di non porre in dubbio la regolarità della documentazione, di cui contesta la sostanza, e non la apparenza.

Il terzo motivo non è fondato in punto di diritto, sempre per carenza di autosufficienza, in quanto non si forniscono neppure gli estremi identificativi dell’avviso il cui esame sarebbe stato pretermesso nell’ambito del giudizio di primo grado.

E’ invece fondato sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto la Commissione non esclude la inerenza del ricorso a detto accertamento relativo ai rapporti con la Tecnoedil Immobiliare s.r.l., sulla base di un esame degli atti, che sono in suo possesso, ma in forza di considerazioni presuntive e probabilistiche di oscuro significato, ipotizzando la esistenza di un altro giudizio senza esporre alcuna motivazione di detto convincimento.

La sentenza deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, e compensa le relative spese; accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso della Agenzia, respinge il secondo, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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