Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16228 del 28/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14083-2013 proposto da:

GM D.G. & C SNC (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 8, presso lo studio dell’avvocato

FERNANDO PETRIVELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

GIUMA DI G.C. & C SNC, ZURICH INSURANCE COMPANY,

M.M., MO.RO., CO.PL., CO.GI.,

P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1938/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/04/201;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla G.M. di D.G. & C snc contro la sentenza 21044/2006 del locale Tribunale, ha ridotto ad Euro 30.987,41 l’importo da essa dovuto in restituzione alla GIU.MA di G.C. & C. snc come riduzione del prezzo di cessione di una azienda sita in (OMISSIS) (avente ad oggetto attività di “Bar con buffet freddo con preparazione al banco” e la licenza amministrativa riferita alle tabelle merceologiche 1 bis e 7) risultata affetta da una serie di vizi taciuti dalla cedente.

La Corte territoriale, con la citata sentenza (depositata il 12.4.2012) ha rilevato – per quanto di stretto interesse in questa sede – che sia il preliminare che il rogito definitivo riguardavano una azienda costituita “dall’attività di Bar con buffet freddo con preparazione al banco giusta licenza (OMISSIS) del 30.7.97. Tabelle merceologiche 1 bis e 7” e che da informazioni assunte presso la Polizia Municipale era emerso invece l’assenza di autorizzazione alla vendita al dettaglio di generi compresi nelle tabelle merceologiche 1 bis e 7; da ciò ha quindi dedotto l’assenza delle qualità garantite nella res, rilevando però, sempre sulla scorta delle medesime informazioni, che l’azienda era comunque autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla lettera B della L. n. 287 del 1991, art. 5 e di ciò il Tribunale avrebbe dovuto tener conto

2 Contro tale decisione la società G.M. ricorre con tre motivi.

Ad eccezione della società Unipol spa, assicuratrice del professionista incaricato di predisporre l’atto di cessione e pure convenuto in giudizio dalla compratrice GIU.MA, tutte le altre parti del giudizio (cioè la predetta acquirente, il professionista, gli eredi del mediatore deceduto nelle more e precedentemente convenuto nonchè l’assicuratore di costui) non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con il primo motivo la società ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 114 del 1998, art. 25, comma 1 e art. 26. Falsa applicazione dell’allegato 5 al D.M. 4 agosto 1988, n. 375. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva in particolare che i giudici avrebbero dovuto indagare quale fosse la comune intenzione delle parti in relazione al contenuto del contratto di cessione e verificare se tra i generi compresi nelle abrogate tabelle 1 bis e 7 figurassero o meno la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. n. 287 del 1991, art. 5, lett. B attività cui l’azienda risultava comunque autorizzata, secondo quanto emerso dall’istruttoria e attestato in sentenza. Inoltre, sempre secondo la ricorrente i giudici avrebbero dovuto riconoscere che le parti avevano ben chiara l’attività da svolgere (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) e avrebbero poi dovuto tener presente l’intervenuta abrogazione delle tabelle merceologiche e la conseguente liberalizzazione dell’intera materia con D.Lgs. n. 114 del 1998.

1.2 Col secondo motivo la G.M. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2555, 1490 e 1492 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva in particolare che il giudice di appello ha errato nell’applicare alla fattispecie gli istituti disciplinati dagli artt. 1490 e 1492 c.c. perchè la presenza o meno delle categorie merceologiche nella autorizzazione amministrativa afferente l’azienda ceduta attiene all’aspetto qualitativo della res per cui gli effetti che ne conseguono sul piano giuridico sono esclusivamente quelli previsti dall’art. 1497 c.c. con esclusione di quello previsto dall’art. 1492 c.c..

1.3 Col terzo ed ultimo motivo, infine, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., nonchè artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi della applicazione del criterio equitativo nella determinazione della riduzione del prezzo di vendita: non è dato comprendere sulla base di quali elementi si sia pervenuti alla sproporzionata somma di Euro 30.987,41, non essendo sufficiente il contraddittorio riferimento alla perdita di avviamento che poche righe prima la Corte d’Appello aveva escluso come concausa del minor valore dell’azienda; rileva inoltre la ricorrente che la Corte di merito, dopo vere attestato la mancanza di prova del nesso causale tra le presunte inadempienze contestate al venditore e il minor valore presunto, cionondimeno ha concesso una riduzione del prezzo di vendita in aperta violazione del principio di cui all’art. 115 c.p.c. avendo posto a base della propria decisione non già le prove proposte dalle parti ma la propria scienza personale.

2. Il primo motivo è fondato.

Innanzitutto, occorre considerare l’avvenuta abrogazione del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 disposta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 26, comma 6 e prendere atto della disciplina transitoria prevista dall’art. 25 (“I soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al D.M. 4 agosto 1988, n. 375 e al D.M. 16 settembre 1996, n. 561, art. 2 hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari, e ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio….”).

In ogni caso, considerando la normativa di riferimento presa in esame dalla Corte di merito, le tabelle merceologiche di cui si discute – contenute nell’allegato 5 al D.M. n. 375 del 1988 (Norme di esecuzione della L. 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio) – riguardavano i prodotti alimentari (1 e 1a) e i dolciumi (7). La L. 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici-esercizi) all’art. 5 si occupa della tipologia degli esercizi, operando una serie di distinzioni: qui interessa quella contenuta nella lett. b), ove sono indicati gli “esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)”.

Così delineato il quadro normativo, osserva il Collegio che, a fronte di una censura che poneva proprio il dilemma di stabilire se l’azienda ceduta, sulla scorta della licenza richiamata in contratto e ceduta, fosse autorizzata all’esercizio in concreto delle medesime attività rispetto a quelle descritte nelle tabelle merceologiche, i giudici di merito avrebbew7 dovuto compiere direttamente o, se necessario, tramite un ausiliare, le debite verifiche e, solo in caso di risposta negativa al quesito, avrebbero potuto ravvisare le condizioni legittimanti una ulteriore riduzione del prezzo di vendita (anche a tale titolo) e procedere quindi alla relativa quantificazione. Invece, nella scarna sentenza di merito nessuna verifica risulta compiuta in tal senso e pertanto se ne rende necessaria la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma che, tenendo presente l’oggetto della licenza commerciale ceduta unitamente all’azienda, e rapportandolo alle attività comprese nelle tabelle merceologiche richiamate nel contratto di cessione del 26.5.2000, verificherà se l’azienda ceduta consentiva comunque di svolgere le stesse attività di cui alle tabelle merceologiche, traendone poi le debite conclusioni in tema di riduzione di prezzo, ferme ovviamente le valutazioni già compiute in ordine alle condizioni dell’impianto elettrico sulle quali non c’è doglianza. Il predetto giudice di rinvio, provvederà all’esito anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Resta logicamente assorbito l’esame delle restanti censure.

PQM

 

la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA