Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16228 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 10/06/2021), n.16228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20836/2014 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Michela Gabriella Nocco,

con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Bianca Maria

Casadei, in Roma, via Cicerone, n. 28;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 197/14/2014, depositata il 24 gennaio 2014, non

notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11

dicembre 2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia veniva rigettato l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.a., agente della riscossione per la provincia di Bari, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 159/12/2012 che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto da P.M., avverso un’iscrizione ipotecaria disposta in relazione a cartelle e intimazioni di pagamento per IVA e tributi erariali per gli anni di imposta 2000-1.

– La CTP, preso atto della contestata omessa notifica delle cartelle ed intimazioni sottostanti e della mancata costituzione in giudizio dell’agente della riscossione, annullava l’iscrizione per mancata esibizione dei titoli giustificativi del credito. La CTR rigettava l’appello di Equitalia con cui l’agente si doleva del fatto che in primo grado l’udienza all’esito della quale era stata decisa la controversia era stata fissata in violazione del diritto di difesa, tra l’altro senza il rispetto dei termini processuali, e confermava la decisione di primo grado.

– Avverso la decisione propone ricorso l’agente della riscossione per due motivi, mentre il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agente della riscossione lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 30 e 31, per aver la CTR ritenuto non esistente il vulnus al diritto di difesa in primo grado nonostante il fatto che, per effetto della sospensione feriale, l’agente potesse costituirsi avanti alla CTP sino al 15.11.2012 e che, tra la scadenza del termine per costituirsi e la data dell’udienza di trattazione in cui è stato deciso il ricorso, 12.12.2012, non fossero decorsi i 30 giorni liberi previsti dalla legge processuale.

– Il motivo è fondato. La stessa CTR a pag. 4 della sentenza impugnata accerta in fatto che l’agente della riscossione in primo grado “avrebbe dovuto costituirsi entro la data del 15/11/201(2)” ed è da tale data che decorre il termine di 30 giorni liberi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 comma 1, a norma del quale “La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima”, termine processuale non rispettato. E’ vero che al 15.11.2012 l’agente della riscossione non si era costituito, ma per consolidata interpretazione giurisprudenziale l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27837 del 31/10/2018, Rv. 651411 – 01).

– Per ciò solo la sentenza impugnata dev’essere cassata, con dichiarazione di nullità del giudizio e rinvio alla CTP per ulteriore esame in relazione al profilo e alle questioni di merito controverse. La causa non può infatti essere decisa nel merito in questa sede, perchè la definizione della controversia richiede la valutazione della produzione documentale offerta da Equitalia a dimostrazione del credito, oggetto del secondo motivo di ricorso e che resta assorbito dall’accoglimento del primo, in quanto valutazione preclusa alla Corte di legittimità.

– Al giudice del rinvio, in diversa composizione, è demandato oltre all’esame delle questioni sopra evidenziate anche di liquidare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, dichiarata la nullità del giudizio, rinvia alla CTP di Bari, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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