Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16227 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 10/06/2021), n.16227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3034/2017 promosso da:

La Grotte di C.S. s.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.S. e C.C.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Polibio 15, presso lo studio

dell’avv. Attilio Accettola, rappresentata e difesa dall’avv.

Giuseppe Conte in virtù di separate procure speciali in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3963/40/16 della CTR del Lazio (Sezione

Staccata di Latina), depositata il 20/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3963/40/16, depositata il 20/06/2016, la CTR del Lazio (Sezione Staccata di Latina) ha riformato la pronuncia di primo grado, rigettando i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti contro l’accertamento di maggiore imposta per Iva, Irap e Irpef riferiti all’anno 2008.

Avverso la sentenza di appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Con atto datato 13/10/2017, i ricorrenti hanno depositato copia delle rispettive istanze di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. in L. n. 96 del 2017, chiedendo la sospensione del processo.

L’Agenzia delle entrate, con istanza depositata il 01/12/2020, ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio, allegando la regolare definizione della lite, corredata da documentazione giustificativa.

Con successivo atto, datato 10/12/2020, i ricorrenti hanno depositato ulteriori documenti relativi all’istanza di definizione della lite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le parti ricorrenti hanno depositato copia dell’istanza di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. in L. n. 96 del 2017, ove è indicato come già effettuato il versamento della prima rata.

Non risulta documentato il diniego della definizione, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2018 (citato D.L., art. 11, comma 10, prima parte), nè alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione della causa.

L’Agenzia delle entrate, con istanza depositata il 01/12/2020 ha, anzi, chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio, allegando la regolare definizione della lite, corredata da documentazione giustificativa.

In applicazione del citato D.L., art. 11, comma 10, quarta parte, il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.

2. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo).

3. Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, art. 1.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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