Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16226 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21672-2014 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso

lo studio dell’Avvocato ANTONIA LUCCHESI e rappresentata e difesa

dall’Avvocato ANTONIO TORTORICI;

– ricorrente –

contro

BO.AN.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1034/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R., con citazione notificata il 7/1/2005, ha convenuto Bo.An. innanzi al tribunale di Palermo proponendo domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre assunto con contratti preliminari del 3/8/1994 e del 25/6/1998, aventi ad oggetto sei unità immobiliari site a (OMISSIS).

Il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento dell’attrice, promissaria acquirente.

Il tribunale di Palermo, con sentenza del 19/3/2009, ha dichiarato la risoluzione, per inadempimento dell’attrice, dei contratti preliminari, condannando la B. a restituire al convenuto la somma di Euro 1.549,37, oltre interessi, ed a rilasciare, in favore dello stesso, gli immobili detenuti, rigettando ogni altra domanda.

B.R., con citazione notificata il 15/5/2009, ha proposto appello nei confronti di tale sentenza deducendo, per un verso, che il Bo. non le aveva restituito, alla scadenza contrattualmente fissata, il residuo acconto sul prezzo in precedenza versato, per Lire 10.000.000, e, per altro verso, che il suo obbligo di liberare il promittente venditore dalle obbligazioni assunte dallo stesso con il contratto di mutuo sorgeva solo dopo la stipula del definitivo, che avrebbe dovuto avvenire entro il 30/9/1999.

L’appellato si è costituito resistendo al gravame.

La corte d’appello di Palermo, con sentenza del 20/6/2013, ha rigettato l’appello.

A sostegno della decisione, la corte ha, in sostanza, ritenuto che l’inadempimento del promittente venditore (consistente

nella mancata restituzione della somma di Lire 10.000.000) è senza dubbio meno grave dell’inadempimento commesso dalla B., la quale non risulta aver compiuto atti volti all’esecuzione della propria prestazione, mediante l’accollo del mutuo contratto dall’appellato nè ha fornito alcuna idonea e razionale giustificazione, mantenendo una condotta inerte tale da ingenerare la convinzione che fosse addirittura venuto meno il suo interesse all’esecuzione del preliminare.

B.R., con ricorso notificato il 17.18/9/2014 mediante consegna al collega di studio dell’avv. Giambona, difensore domiciliatario dell’appellato, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata (e depositata in copia autenticata), della corte d’appello.

L’intimato non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando l’omessa motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censura la decisione impugnata per non avere la corte d’appello pronunciato sul primo motivo di appello, con cui come emerge dalla relativa comparsa conclusionale, di cui ha riprodotto l’intero passo – la B. aveva censurato la decisione del tribunale che, pur a fronte di una clausola del contratto preliminare che l’obbligava a liberare il promittente venditore dagli obblighi assunti con il mutuo solo dopo la stipula del definitivo, l’ha ritenuta inadempiente rispetto alle pattuizioni intercorse con la controparte, laddove, al contrario, è stato l’inadempimento del Bo. la causa determinante della mancata stipulazione del contratto definitivo.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, contestando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1482 e 2932 c.c., censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che l’appellante-attrice ha inadempiuto ai propri obblighi contrattuali e che tale inadempimento è più grave di quello (consistito nella mancato rimborso della somma di Lire 10.000.000) commesso dalla controparte, laddove, in realtà, nessuna obbligazione è sorta e, quindi, nessun inadempimento contrattuale può esserle contestato: la B. – come è tipico di un contratto preliminare, che obbliga le parti solo a prestare il consenso necessario alla stipulazione del contratto definitivo si è obbligata, infatti, come emerge dall’art. 3 del contratto preliminare (riprodotto in ricorso), a pagare il prezzo pattuito (mediante l’estinzione del mutuo contratto dal Bo. e garantito da ipoteca iscritta sugli immobili promessi in vendita) solo ed esclusivamente al momento della stipulazione del contratto definitivo, per cui, in tal caso, è sufficiente, ai fini dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, la semplice offerta della prestazione, che può essere fatta – come è accaduto nel caso di specie – nel corso del giudizio in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di adempiere, tanto che la sentenza ex art. 2932 c.c. può essere sospensivamente condizionata al pagamento del prezzo da parte dell’acquirente, specie nel caso in cui questi deve pagare il prezzo mediante accollo di mutuo. L’inadempimento, piuttosto, è stato commesso dal Bo., che non ha dato esecuzione all’obbligazione assunta con l’art. 9 del contratto preliminare, riprodotto in ricorso, e cioè di restituire l’importo di Lire 10.000.000 entro il 31/12/1998.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente, contestando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 ed 1482 c.c., censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che la domanda risarcitoria fosse inammissibile in quanto priva di allegazioni e deduzione, sia in fatto che in diritto, laddove il creditore che agisce per il risarcimento del danno conseguente ad un inadempimento contrattuale ha solo l’onere di provare la fonte, legale o contrattuale, del suo diritto, e cioè, nella specie, il contratto preliminare, limitandosi, per il resto, a dedurre l’inadempimento della controparte.

4. Il primo motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, pur avendo lamentato l’omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo, deduce, in realtà, un’omissione di pronuncia da parte della corte territoriale sul primo motivo dell’atto d’appello.

Sennonchè, l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, sicchè, ove il vizio sia dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, il motivo dev’essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 6835/2017).

Del resto, semmai fosse ammissibile, la Corte rileva che, ove il ricorso per cassazione deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale ed accerta la sussistenza o meno della violazione denunciata prescindendo dalla motivazione resa dal giudice del merito (Cass. n. 18932/2016), detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi.

Ne consegue che, per poter utilmente dedurre, in sede di legittimità, un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (Cass. n. 25299/2014).

E’, quindi, inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049/2015).

Nel caso di specie, invece, la ricorrente, per un verso, si è limitata a trascrivere, relativamente al primo motivo d’appello, il testo della comparsa conclusionale depositata nel relativo giudizio, e non anche quelle parti dell’atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell’atto introduttivo del gravame, dei motivi poi articolati nella comparsa conclusionale di secondo grado (Cass. n. 9888/2016), così come, per altro verso, non ha adempiuto all’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, il luogo in cui ne è avvenuta la produzione.

Ed è, invece, noto come, al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui, nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (Cass. n. 22607/2014).

Il motivo, ad ogni buon conto, è infondato se non altro perchè la corte d’appello non ha affatto mancato di pronunciarsi sul motivo d’appello, così come descritto in ricorso, avendolo, piuttosto, respinto sul rilievo, in fatto, che la B. non risulta aver compiuto atti volti all’esecuzione della propria prestazione, mediante l’accollo del mutuo contratto dall’appellato, senza fornire sul punto alcuna idonea e razionale giustificazione, mantenendo una condotta inerte tale da ingenerare la convinzione che fosse addirittura venuto meno il suo interesse all’esecuzione del preliminare, con valutazione che, in quanto espressa con motivazione priva di vizi logici, si sottrae – in difetto di un’espressa censura in termini di violazione dei canoni legali di interpretazione della predetta clausola contrattuale – al sindacato di legittimità (Cass. n. 11430/2006).

5. Il secondo motivo è del pari inammissibile.

La ricorrente, infatti, pur deducendo una violazione e falsa applicazione degli artt. 1482 e 2932 c.c., in realtà censura la sentenza per aver erroneamente interpretato il contratto preliminare intercorso con la controparte nella parte in cui, agli artt. 3 e 9, ha determinato gli adempimenti cui le parti si sono reciprocamente obbligate e ne ha fissato la decorrenza temporale.

Solo che – come è noto – la ricerca della comune volontà delle parti costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito per cui, ove il ricorso per cassazione contesti l’interpretazione da quest’ultimo attribuita al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.: ciò che, nella specie, non è accaduto.

6. Il rigetto del terzo motivo consegue al rigetto dei primi due.

Una volta che l’inadempimento della ricorrente ha definitivamente assunto il carattere di inadempimento prevalente rispetto a quello dell’altra parte, deve necessariamente escludersi che la stessa possa vantare un diritto risarcitorio per i pregiudizi che, in ipotesi, abbia subito dall’inadempimento dell’altra parte.

Il carattere unitario della colpa impone, infatti, pur in presenza di reciproci addebiti di inadempimento, di individuare il comportamento colpevole prevalente, addebitando la responsabilità esclusivamente a quel contraente che, con inadempimento preponderante, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte (Cass. n. 14648/2013).

7. Il ricorso dev’essere, pertanto, respinto.

8. Nulla per le spese di lite, in difetto di costituzione dell’intimato.

9. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di lite. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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