Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16226 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 10/06/2021), n.16226
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4867-2015 proposto da:
SALAPIA SALE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI
PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PIGNATONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1533/2014 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,
depositata il 02/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/12/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 1533/13/14, depositata il 2 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello di Salapia Sale S.p.a. e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha parzialmente riformato la pronuncia di prime cure, così statuendo la legittimità di due avvisi di accertamento emessi, a fini Ires, per il periodo di imposta 2005;
2. – Salapia Sale S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di dieci motivi;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. – in via pregiudiziale va rilevato che parte ricorrente ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, deducendo, e documentando, – con nota di deposito notificata a controparte, – il perfezionamento, tra Atisale S.p.a., – società controllata e fiscalmente consolidata dalla parte, odierna ricorrente (D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 122 e ss.), – e l’Agenzia delle Entrate, di transazione fiscale, conclusa nell’ambito di concordato preventivo omologato, che ha avuto ad oggetto (anche) la pretesa impositiva di cui ai due avvisi di accertamento in contestazione;
– detta pretesa impositiva, involgendo la responsabilità solidale della società controllante (citato D.P.R. n. 917, art. 127), viene dedotta, quindi, come definita (anche) nei confronti della parte, odierna ricorrente;
2. – in difetto di relativa adesione, l’istanza in discorso è, ad ogni modo, significativa del sopravvenuto difetto di interesse al ricorso che, pertanto, va dichiarato inammissibile;
– le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto delle ragioni del sopravvenuto difetto di interesse al ricorso;
– non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) in quanto la ratio di detta disposizione, – orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (v., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636), – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (v. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021