Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16225 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/07/2020), n.16225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10805-2018 proposto da:

D.M., M.D.C., M.D.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MATTEO BONATTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO

8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CLEMENTE GROSSO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con decreto n. 150/2018 il tribunale ordinario di Torino sez. fall. ha rigettato il ricorso ex art. 28 della legge fallimentare proposto da M.D.R.S., D.M., M.D.C., avverso il provvedimento del giudice fallimentare che aveva respinto la loro domanda di insinuazione al passivo in via privilegiata per il credito di Euro 189.769,38, di cui 76.058, a titolo di personalizzazione nella misura del 25% del pregiudizio psico fisico e morale patito da M.D.S., ed Euro 100.000 a titolo di danno riflesso per i congiunti. A fondamento del provvedimento il tribunale sosteneva che la personalizzazione del danno non patrimoniale, per ritenersi non compresa nella liquidazione del danno alla persona attraverso il meccanismo tabellare, dovesse formare oggetto di specifica allegazione e dimostrazione di circostanze ed elementi fattuali che caratterizzano le conseguenze pregiudizievoli. Secondo il collegio, invece, le circostanze allegate dall’opponente M.D.S. (ovvero di aver subito ricovero ospedaliero a seguito di politrauma; di essere stato sottoposto a due interventi chirurgici nel corso del primo mese di ricovero; di aver eseguito sedute quotidiane di riabilitazione e fisioterapia; di aver dovuto utilizzare il tutore all’arto inferiore, con grave limitazione dell’autonomia motoria e funzionale; di aver patito algia e gonfiore a distanza di oltre un anno dal sinistro), pur nell’oggettiva gravità dell’evento lesivo, non eccedevano le conseguenze mediamente riconducibili a lesioni di analoga gravità ed entità; e non erano pertanto idonee a connotare particolari e peculiari condizioni soggettive di sofferenza fisica dell’infortunato o ulteriori danni riflessi per i congiunti. Analoghe considerazioni potevano essere effettuate in ordine alle deduzioni istruttorie formulate dai ricorrenti, in quanto le circostanze capitolate attenevano a fatti non contestati o di carattere documentale (da n. 1 a n. 10); e nel complesso non risultavano idonee ad assolvere l’onere probatorio di cui si è detto, in quanto non evidenziavano specifici profili di singolarità lesiva rilevanti sul piano della personalizzazione ulteriore del danno.

Contro l’ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione M.d.R.S., D.M. e M.d.R.C. con due motivi di ricorso, illustrati da memoria, ai quali ha resistito il fallimento gruppo (OMISSIS) srl in liquidazione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.- col primo motivo di ricorso viene dedotta impugnazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il decreto impugnato violato l’art. 116 c.p.c. omettendo l’esame di fatti decisivi rappresentati nel corso del giudizio sulla personalizzazione del danno patito dal lavoratore infortunato e sul danno riflesso patito dai congiunti; nonchè – con riferimento alle medesime voci di danno – per contrasto irriducibile fra affermazioni, avendo il giudice del merito ritenuto non provati fatti per i quali era stata richiesta la prova testimoniale che, pur non dichiarata inammissibile, non veniva mai esperita.

2.- Con il secondo motivo si deduce impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il decreto impugnando violato l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, risultando la motivazione mancante o solo apparente con riferimento al danno riflesso ed all’inabilità temporanea.

3. I due motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per connessione, sono fondati.

Il tribunale ha infatti respinto le domande sulla personalizzazione del danno ritenendo insufficienti le allegazioni e le deduzioni istruttorie effettuate dagli opponenti, senza però in alcun modo considerare, proprio, i fatti storici allegati e le prove documentali e testimoniali dedotte ai fini della stessa personalizzazione del danno e del danno riflesso. Il decreto impugnato ha infatti totalmente omesso di considerare la serie di elementi di fatto specificamente allegati dai ricorrenti per valorizzare le peculiarità del caso concreto, già indicati nella istanza di ammissione al passivo e dettagliatamente allegati e documentati pure nell’opposizione.

Le ulteriori circostanze, sopra riportate, su cui si è invece soffermato il tribunale nel provvedimento impugnato erano state bensì allegate e documentate dagli opponenti con esclusivo riferimento alla inabilità temporanea, e non avevano alcuna attinenza con la personalizzazione della invalidità permanente; nè tantomeno potevano avere rilievo ai fini del danno riflesso ai congiunti.

Attraverso tale modus operandi il tribunale ha finito pure per confondere poste risarcitorie differenti cui corrispondevano allegazioni e deduzioni specifiche e distinte. Il decreto infatti non ha effettuato alcun riferimento alle circostanze espressamente capitolate alle pagine 8 e seguenti dell’atto di opposizione allo stato passivo ed ai documenti ivi indicati finalizzati proprio a supportare l’istanza di personalizzazione del danno e del risarcimento del danno riflesso ai congiunti. In particolare, nel decreto non si fa riferimento ad alcuno dei documenti o alle allegazioni (riportate nella nota 4 del ricorso per cassazione) intesi ad affermare e dimostrare gli elementi costitutivi della personalizzazione del pregiudizio non patrimoniale e del danno riflesso ai congiunti in quanto non integranti normali conseguenze di una lesione grave, come quella per cui è causa (si parla del venir meno dell’apporto familiare del sig. M.D.; del mancato reperimento di un nuovo lavoro dopo il sinistro; dell’atteggiamento irascibile, logorroico e nervoso con i familiari e gli amici; della mancata partecipazione alla attività familiari; del disturbo psichiatrico; dell’etilismo cronico post traumatico posto in connessione con il sinistro; dei ricoveri subiti; dell’incendio dell’abitazione sventato per tempo).

4.- Lo stesso errore il tribunale ha commesso in relazione alle deduzioni istruttorie, nel momento in cui ha fatto riferimento soltanto ai capitoli dal n. 1 al n. 10 (effettivamente documentali); senza considerare invece i capitoli dal n. 11 al n. 18, e tanto più che il medesimo giudice non ha neppure esaminato i documenti a cui gli stessi capitoli si riferivano.

5.- Sulla scorta delle premesse, devono pertanto ritenersi fondate le doglianze sollevate in proposito nel ricorso ed intese, non già alla mera rivalutazione del fatto, bensì a censurare l’omesso esame di fatti decisivi allegati e documentati dagli opponenti negli atti processuali. E senza che, nel caso di specie, sia neppure necessario dimostrare l’esistenza di un nesso con l’erronea decisione presa dai giudici, perchè nel caso in esame l’errore consiste proprio nella omessa valutazione dell’allegazioni e nella denegata ammissione delle prove, la cui decisività viene affermata dalla stessa sentenza impugnata nel momento in cui dalla loro asserita mancanza fa derivare il rigetto delle pretese, in quanto non provate.

6.- Deve pertanto ritenersi che in tal modo la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di omesso esame di fatti potenzialmente decisivi, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054) la quale afferma che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nel caso di specie però tutto questo non è avvenuto perchè in nessuna parte del decreto si fa riferimento ad alcuna delle circostanze citate nell’opposizione e riportate alla già richiamata nota 4 o alla documentazione ad esse riferibili.

7.- Inoltre con riferimento al danno riflesso ai congiunti, oltre che nell’omesso esame di fatti decisivi, il tribunale è incorso anche nel vizio di motivazione inesistente e solo apparente, in quanto dalla pronuncia impugnata è stato completamente pretermesso ogni riscontro non solo ai fatti, ma anche ai principi giurisprudenziali riferibili al danno riflesso dei congiunti del macro leso ed al danno da inabilità temporanea.

Il tribunale si è limitato ad argomentare sulla personalizzazione per poi estendere le stesse valutazioni al danno riflesso dei congiunti; mentre si tratta di due voci risarcitorie non sovrapponibili e quindi meritevoli di autonomo esame. Per di più il tribunale di Torino ha escluso la rilevanza della prova orale formulata ai fini della personalizzazione del danno, ma nulla ha detto rispetto al valore che la prova orale avrebbe avuto nella dimostrazione del danno riflesso e del danno temporaneo. Manca invero del tutto una motivazione del rigetto della domanda relativa alla maggiore valorizzazione dell’inabilità temporanea.

8.- Il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

9.- Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

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