Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16225 del 27/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16225 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 25090-2008 proposto da:
MEDEM GRCEVIC LOREDANA,

in proprio e

quale

procuratrice speciale del coerede MEDEN NINO nella
qualità di erede di MEDEN GASPAR, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che la
2013 ,

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1160

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

Data pubblicazione: 27/06/2013

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE
NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in calce alla

– resistente con mandato –

e sul ricorso 25294-2008 proposto da:
ZULE ADELMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato
TRALICCI GINA, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE
NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in calce alla
copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato

avverso la sentenza n. 839/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 23/10/2007, R.G.N. 3811/2001 +
altre;

copia notificata del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato STANISCIA NICOLA per delega TRALICCI
GINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso 25090/2008 e
l’accoglimento del ricorso 25294/2008.

udito l’avvocato PULLI CLEMENTINA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 ottobre 2007 la Corte d’Appello di Roma, per quanto
rileva in questa sede, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da
Drakovic Milica Zule e da Meden Loredana Grcevic in proprio nella
qualità di erede di Meden Gaspar e quale procuratore speciale di Meden
nella parte in cui aveva condannato l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di
giudizio senza dispone la distrazione in favore del procuratore della
ricorrente, ed ha rigettato l’appello della medesimo, Meden Loredana
Grcevic avverso la medesima sentenza del Tribunale di Roma nella parte in
cui ha rigettato la sua domanda intesa ad ottenere la condanna dell’I.N.P.S.
al pagamento in suo favore della somma di £ 24.337.105 a titolo di interessi
e rivalutazione per il ritardato pagamento della pensione VOS con
decorrenza marzo 1975 , chiesta con domanda del 19 febbraio 1985 ed
erogata solo in data 9 febbraio 1990. La Corte territoriale ha motivato tale
pronuncia considerando, quanto all’inammissibilità dell’appello relativo
alla mancata distrazione delle spese di giudizio, che nel giudizio di primo
grado la ricorrente era stata difesa da diversi legali i quali soltanto, nella
loro veste di distrattari, potevano agire in giudizio vantando un autonomo
diritto in loro favore. Quanto al rigetto dell’appello relativo al capo della
sentenza di primo grado con il quale è stata rigettata la domanda di
pagamento di interessi e rivalutazione, la Corte d’appello di Roma ha
considerato che, dai chiarimenti forniti dal consulente tecnico d’ufficio, ha
trovato conferma la circostanza relativa al pagamento da parte dell’I.N.P.S.
della somma di £ 4.331.090 a titolo di interessi legali, per cui correttamente
tale somma era stata detratta dal giudice di primo grado nel riconoscimento
del credito della parte ricorrente. Meden Loredana Grcevic e Zula Adelma,
la seconda nella qualità di erede di Drakovic Milica Zule deceduta nelle

Nino coerede di Meden Gaspar avverso la sentenza del Tribunale di Roma

more del giudizio, propongono ricorso per cassazione avverso tale sentenza
affidati ciascuno ad un unico articolato motivo.
L’I.N.P.S. ha rilasciato delega per entrambi i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Meden Loredana Grcevic, con l’unico motivo, lamenta violazione o falsa
applicazione delle norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con
riguardo agli artt. 90, 91, 92, 100 e 112 cod. proc. civ., 1199 e 2697 cod.
civ., e 191 e segg. cod. proc. civ. In particolare si deduce che, per costante
giurisprudenza della Corte di Cassazione il difensore distrattario non può
agire autonomamente in giudizio con riferimento alla pronuncia sulle
spese. In ordine al rigetto della domanda di condanna al pagamento degli
interessi e della rivalutazione monetaria, si assume che lì, CTU non può
essere considerato mezzo di prova del pagamento da parte del debitore
I.N.P.S. su cui incombe l’onere del pagamento del proprio debito a mezzo
di idonea documentazione.
Zula Adelma con l’unico motivo lamenta violazione o falsa applicazione di
norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 90,
91, 92, 100 e 112 cod. proc. civ. In particolare si deduce che, nel giudizio
in questione non si controverteva sulla distrazione, ma sull’adeguatezza
della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e, per costante
giurisprudenza della Corte di Cassazione il difensore distrattario non può
agire autonomamente in giudizio con riferimento alla pronuncia sulle
spese.
I ricorsi sono inammissibili per l’inidoneità dei quesiti di diritto proposti a
sostegno dei rispettivi motivi. In particolare la Meden Loredana Grcevic
propone il seguente quesito:”Diaca la Suprema Corte se nella fattispecie in

L

I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.

cui l’INPS non aveva mai esibito alcuna quietanza di pagamento di una
determinata somma, poteva il Giudice di merito ritenere come effettuato il
pagamento sulla base delle sole indagini del Consulente Tecnico d’Ufficio;
se nell’ipotesi di specie in cui parte appellante aveva impugnato la sentenza
di primo grado deducendo l’illegittima decurtazione di una determinata

poteva il Giudicde rigettare l’impugnazione per difetto di legittimazione ad
agire ritenendo che trattasi di domanda diretta ad ottenere la corretta
liquidazione delle spese di lite di primo grado”. Zule Adelma propone, a
sua volta, il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte se nella fattispecie in
esame in cui il Primo Giudice dopo avere riunito dieci giudizi incardinati
da diversi soggetti, rappresentati da diversi difensori, e diretti ad ottenere,
dal medesimo debitore (INPS), il pagamento degli accessori sulla pensione,
aveva accolto le domande condannando al pagamento delle spese di lite
genericamente in favore del procuratore antistatario, poteva la Corte
d’appello ritenere inammissibile il gravame proposto dalla singola parte
personalmente e diretto ad ottenere l’adeguamento delle spese di lite e la
loro specifica ripartizione tra gli avvocati beneficiari, per carenza di
legittimazione ad agire”.
Se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere
formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla
fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007
n. 36 e 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che i quesiti come sopra
formulati appaiono in buona parte estranei alle argomentazioni sviluppate
nel motivo e comunque del tutto astratti, senza alcun riferimento all’errore
di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato,
per cui deve ritenersi inesistente con conseguente inammissibilità dei

<5 somma dall'importo liquidato, in quanto non provato il suo pagamento, motivi ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c..(in tal senso v. fra le altre Cass. 10 gennaio 2011 n. 325). Nulla si dispone sulle spese soccombendo le uniche parti costituite. La Corte di Cassazione riunisce al presente ricorso quello n. 25294/2008; Dichiara inammissibili i ricorsi; Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2013 Il Consigliere est. , g3residNte P.Q.M.

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