Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16225 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 10/06/2021), n.16225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21159-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LIBRERIE UNIVERSITARIE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,

V.GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

DE PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTA PASSALEVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2013 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA,

depositata il 25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 42/21/13, depositata il 25 giugno 2013, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando il decisum di prime cure che aveva annullato un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro dovuta dalla contribuente in relazione ad una cessione di azienda registrata il 19 settembre 2006;

– il giudice del gravame ha ritenuto che le ragioni svolte dall’appellante non potevano “giustificare l’avviso di accertamento” in quanto si sostanziavano di argomentazioni, – l’incomprensibilità del mancato subentro dell’acquirente “anche nei contratti estimatori esistenti”, – che non incidevano sulla “valutazione del valore delle merci”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– Librerie Universitarie S.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 51, deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo all’accertamento di successive vendite che, intercorse tra la cedente e la cessionaria, avevano avuto ad oggetto libri di testo universitari e, dunque, beni afferenti l’attività prevalente dell’impresa cui ineriva l’azienda ceduta, – nella fattispecie, – e diversamente da quanto formalmente esposto nell’accordo che, ai fini della determinazione dell’oggetto della cessione, recava esclusione delle merci detenute dalla cedente per contratti estimatori, – dette merci dovevano ritenersi incluse nella cessione di azienda, posto, poi, che nell’interpretazione dell’atto registrato andava attribuito rilievo, ai sensi dell’art. 20, cit., al collegamento negoziale quale “pluralità di atti tra essi sicuramente concatenati”;

– il secondo ed il terzo motivo, entrambi formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espongono le censure di nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., assumendo la ricorrente che il decisum del giudice del gravame si fondava su “affermazioni apodittiche”. – e, dunque, su di un apparato motivazionale apparente, – ed erroneamente aveva interpretato le stesse ragioni poste a fondamento dell’avviso di rettificava, ragioni che affatto riguardavano la rideterminazione del valore delle merci, nè recavano un qualche recupero a tassazione dell’Iva;

2. – in via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha dato conto dell’accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, oltrechè della regolarità della istanza di definizione e dell’integrale versamento di quanto dovuto (così la nota dell’Agenzia delle Entrate), così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio;

– il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020” (c. 12) e che “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto… Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.” (c. 13);

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, – ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata;

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. prop., cit.);

– non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, conseguendo la definizione del giudizio all’esercizio di facoltà riservate alla parte controricorrente.

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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