Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16224 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 29/07/2020), n.16224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22821-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA

PAPA MALATESTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TECNO INCOLLAGGI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MONTELEONE DI

SPOLETO 8, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI ROSA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PALAZZO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA

PAPA MALATESTA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 26/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. (OMISSIS) pubblicata il 22.2.2018, in parziale accoglimento dell’appello dell’Inps e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso di Tecno Incollaggi s.r.l. in liquidazione avverso tutti gli avvisi di addebito emessi dall’Inps ed ha respinto gli appelli incidentali proposti dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni e dalla suddetta società;

2. la Corte territoriale ha accolto l’appello dell’Inps accertando l’avvenuta regolare notifica dei dieci avvisi di addebito erroneamente annullati dal Tribunale per difetto di prova della notifica; ha respinto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ritenendo applicabile, in relazione alle quindici cartelle di pagamento notificate e non opposte, la prescrizione quinquennale, come da sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397 del 2016 e mancante la prova della notifica quanto alla cartella di pagamento n. 01920112000216717; ha respinto l’appello incidentale della società Tecno Incollaggi s.r.l. in liquidazione giudicando inammissibili o infondate le censure sulle modalità di notifica e sulla regolarità formale degli atti impugnati (in particolare, sulla irritualità della notifica delle cartelle da parte dell’agente di riscossione direttamente a mezzo posta, sull’erronea interpretazione della richiesta di rateazione come atto di acquiescenza, sul difetto di motivazione della pretesa, sulla nullità delle cartelle per omesso dettagliato conteggio di interessi, sanzioni ed aliquote, e per mancata sottoscrizione dei ruoli);

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossioni, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolato in due motivi, la Tecno Incollaggi s.r.l. in liquidazione; l’Agenzia delle Entrate Riscossioni ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale della predetta società; l’Inps ha depositato procura;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

5. l’Agenzia delle Entrate Riscossioni ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. col primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 2946 c.c. per avere ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale, di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, anzichè il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento;

7. ha sostenuto che con la trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e il rapporto originario tra ente creditore, da un lato, e soggetto debitore dall’altro, sarebbe sottoposto ad una novazione soggettiva; con la conseguenza che la prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo;

8. ferma la inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. (come enunciata da Cass., SU, sentenza n. 23397/2016), il diritto di azionare il credito da parte dell’Agente della riscossione, in assenza di disposizioni speciali, sarebbe dunque soggetto alla generale prescrizione di cui all’art. 2946 c.c.;

9. a riscontro della rinnovata natura della obbligazione la parte ricorrente ha indicato vari indici normativi, tra i quali il riferimento ai “debiti della medesima specie” operato al D.P.R. n. 603 del 1972, art. 31 o il richiamo al “credito per cui si procede” contenuto nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 2, e art. 77, comma 1;

10. ha dedotto che una univoca indicazione nel senso dell’applicazione ai crediti esattoriali della prescrizione ordinaria si trarrebbe dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, ai sensi del quale l’ente creditore, dopo il discarico dell’Agente della riscossione per inesigibilità del credito iscritto, può riaffidarlo in riscossione ove individui significativi elementi reddituali e patrimoniali riferibili ai debitori, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione “decennale”. La norma era applicabile alla generalità dei crediti da iscriversi a ruolo e da essa emergeva la individuazione in dieci anni del termine di prescrizione dopo l’affidamento del ruolo all’agente della riscossione. Il legislatore delle leggi esattoriali si era ispirato al criterio dell’adozione di una disciplina uniforme della riscossione a mezzo ruolo e quando aveva inteso limitare l’ambito di applicazione di talune disposizioni alle sole entrate tributarie -ovvero alle imposte sui redditi- lo aveva previsto espressamente. Gli artt. 19 e ss. erano tra l’altro contemplati nel capo secondo del D.Lgs. n. 112 del 1999, relativo ai principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario ed erano, dunque, applicabili alla generalità dei crediti da iscriversi a ruolo;

11. da ultimo la Agenzia ricorrente ha osservato che la riscossione è svolta dall’agente in modo unitario, agendo nei confronti del debitore per tutti i carichi iscritti a ruolo, cumulativamente (il credito per cui si procede, secondo il testo del D.P.R. n. 602 cit., artt. 76 e 77). Di qui l’efficacia e l’economicità della azione di riscossione, che evita la pluralità delle azioni di ciascun ente creditore; sarebbe irrazionale pretendere dall’agente della riscossione di frazionare l’azione avendo riguardo al regime di prescrizione dei singoli crediti;

12. divenuta irretrattabile la pretesa, con la notifica della cartella di pagamento, il termine di prescrizione sarebbe dunque unico, riferibile al diritto alla riscossione, come unica è l’azione affidata all’agente della riscossione;

13. le censure oggetto di tale motivo di ricorso sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, poichè sui punti contestati la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi nuovi rispetto all’elaborazione giurisprudenziale consolidata (Cass. n. 7155 del 2017);

14. occorre richiamare il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 2016), secondo il quale: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del 2010)”;

15. in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”;

16. allo stesso modo, non assume rilievo il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 112 del 1999, nel testo novellato nel 2014, nella parte in cui stabiliscono un termine di prescrizione decennale che questa Corte ha già chiarito essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 2016, Cass. n. 31352 del 2018; n. 10797 del 2019);

17. col secondo motivo l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha dedotto, in via subordinata e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3 e della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 623, per avere la sentenza impugnata dichiarato prescritti i crediti oggetto delle cartelle di pagamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) pur in assenza del decorso del termine quinquennale richiesto dalla legge; più esattamente, senza applicare il periodo di sospensione semestrale della prescrizione, in base al disposto della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 623;

18. la censura è inammissibile in quanto la parte ricorrente non ha allegato come e in quali atti processuali del giudizio di merito la stessa fosse stata sollevata;

19. questa Corte ha chiarito che, ove col ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018);

20. col primo motivo di ricorso incidentale la Tecno Incollaggi s.r.l. in liquidazione ha dedotto violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inesistenza o nullità della notifica degli avvisi di addebito dell’Inps;

21. ha affermato come le ricevute di consegna degli avvisi di addebito n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) fossero state prodotte dall’Inps solo col ricorso in appello e quindi tardivamente, non rilevando che tale documentazione non fosse visibile prima negli archivi informatici interni dell’Istituto; neppure la produzione tardiva poteva giustificarsi in base alla sentenza Cass. n. 8568 del 2016 invocata dall’Inps che fa riferimento alla produzione di “nuovi” documenti in appello;

22. ha rilevato che per i restanti avvisi di addebito (n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), (OMISSIS), n. (OMISSIS), (OMISSIS), n. (OMISSIS)) l’Inps si era limitato a produrre gli estratti (OMISSIS) ed un foglio riepilogativo allegato al fascicolo in data 28.6.2016, privi di valenza probatoria;

23. la prima censura è infondata in quanto la sentenza ha correttamente applicato l’art. 437 c.p.c. rilevando che rispetto agli avvisi di addebito n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), l’Inps in primo grado aveva prodotto i cd. modelli (OMISSIS) (Estratto conto cartelle di pagamento) nonchè un foglio riepilogativo delle date di notifica ed “aveva specificato che la notifica dei 4 avvisi era avvenuta a mezzo posta elettronica certificata e che i relativi atti non erano ancora consultabili sugli archivi informatici”; in secondo grado l’Inps aveva integrato e completato la produzione già in parte effettuata, depositando copia degli avvisi di addebito e le ricevute di consegna nella casella di posta elettronica del destinatario, documenti indispensabili ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 6, n. 21956/19; sez. 6, n. 17196/18; n. 11994/18;) e la cui incompleta produzione non era addebitabile a scelta volontaria dell’Istituto (Cass. sez. 6, n. 7883/19);

24. quanto agli altri sei avvisi di addebito, la censura non si confronta col decisum della Corte d’appello; questa ha ritenuto come il primo giudice avesse erroneamente annullato tali avvisi per mancata prova della notifica in quanto “non ha considerato i documenti (copie degli avvisi di addebito con i relativi avvisi di ricevimento delle raccomandate sottoscritti dal destinatario – impiegata della ditta) che l’Inps aveva depositato telematicamente il 28.6.2016 e che attestano l’avvenuta notifica in forma cartacea anche dei 6 avvisi in questione”;

25. col secondo motivo di ricorso incidentale la Tecno Incollaggi s.r.l. in liquidazione ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

26. ha sostenuto come la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento effettuata direttamente da Equitalia s.p.a. dovesse considerarsi inesistente;

27. ha inoltre dedotto la violazione del medesimo art. 26 cit. rilevando come Equitalia spa non avesse prodotto le cartelle di pagamento ma solo gli estratti di ruolo, privi di efficacia probatoria;

28. la prima censura è infondata poichè la sentenza impugnata si è uniformata all’orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 19270/18; n. 6395/14) secondo cui “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal cit. art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”;

29. anche la seconda censura è infondata in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ricavato la data di avvenuta notifica delle cartelle da un complesso di elementi di natura documentale e logica; in particolare, la sentenza d’appello ha dato atto di come ogni estratto di ruolo prodotto in giudizio indicasse “tutti gli estremi del credito Inps, compreso il numero della cartella esattoriale e la data di notificazione” e come “dalla piena corrispondenza di tali dati con quelli riportati nei relativi avvisi di ricevimento (ciascuno dei quali riporta il numero di cartella oggetto della spedizione) si ricavasse la prova sufficiente dell’avvenuta notifica nelle rispettive date delle cartelle esattoriali”;

30. con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., l’Agenzia delle Entrate ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti oggetto di due cartelle di pagamento (n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS)) per effetto dell’annullamento degli stessi (debitamente documentato) ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, convertito con modificazioni in L. n. 136 del 2018, che ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000,00 Euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;

31. in relazione ai predetti crediti (per i quali è stato accertato il decorso della prescrizione quinquennale) si dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

32. quanto ai residui crediti oggetto delle cartelle e avvisi di addebito opposti, devono essere respinti sia il ricorso principale dell’Agenzia e sia il ricorso incidentale della società Tecno Incollaggi srl in liquidazione;

33. in ragione della reciproca soccombenza si compensano tra le predette parti processuali le spese del giudizio di legittimità; non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’Inps e della SCCI spa, che ha solo depositato procura;

34. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale in relazione ai crediti oggetto delle cartelle indicate nella memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Rigetta nel resto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e quello incidentale della Tecno Incollaggi srl in liquidazione.

Compensa tra le predette parti processuali le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

 

 

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