Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16224 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/06/2017, (ud. 09/03/2017, dep.28/06/2017),  n. 16224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28840-2012 proposto da:

BTE COMMERCIALE SRL (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NICOLA OFFREDI GEDDO;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA LASTRE SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,

SERIO PREFABBRICATI SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 855/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

PREMESSO

che;

La società B.T.E. s.r.l. con ricorso affidato ad un motivo, del 12 dicembre 2012 ha chiesto a questa Corte di Cassazione, la cassazione della sentenza n. 855 del 2012 con la quale la Corte di Appello di Brescia riformava la sentenza n. 166 del 2007 con cui il Tribunale di Bergamo aveva accolto la domanda della società Serio Prefabbricati srl che aveva chiesto, la condanna della società B.T.E. Commerciale srl e della Società Italiana Lastre spa, al pagamento della somma di Euro 37.805,93 più Iva, pari al costo sostenuto dalla deducente per il rifacimento della copertura del tetto di un prefabbricato fornito da oltre interessi e rivalutazione. Nel giudizio di cassazione la società Serio Prefabbricati s.r.l. e la Società Italiana Lastre spa, non hanno svolto attività giudiziale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’avv. Maurizio Cecconi in data 8 marzo 2017 ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione a firma della società B.T.E. Commerciale srl specificando che le parti avevano transatto la causa in via stragiudiziale.

Ritenuto che la rinunzia al ricorso comporta l’estinzione del processo di cassazione, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1) e dell’art. 390 c.p.c.;

Considerato che le parti intimati, nel presente giudizio non hanno svolto attività giudiziali, non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

 

Su conforme richiesta del P.M..

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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