Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16224 del 27/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16224 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 23844-2008 proposto da:
MOBILIA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
805

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 479/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 27/06/2013

I..

di VENEZIA, depositata il 15/10/2007, r.g.n. 424/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

•••■■

udito l’Avvocato UGO DAL LAGO per delega LUIGI MANZI;

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
il rigetto.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R. G. n. 23844/08
Ud. 5.3.2013
Mobilia c. Ministero dell’istruzione, università e ricerca

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 15.10.07 la Corte d’appello di Venezia rigettava le
domande di reintegra nel posto di lavoro e di risarcimento danni proposte nei
confronti del Ministero dell’istruzione, università e ricerca da Raffaele Mobilia,

dispensato dal servizio di insegnante elementare per esito sfavorevole del periodo di
prova ex art. 439 d.lgs. n. 297/94.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Mobilia affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97
Cost., dell’art. 3 legge n. 241/90, degli artt. 58 e 59 d.P.R. n. 417/74 e degli artt. 438
e 439 d.lgs. n. 297/94, per avere la Corte territoriale negato l’applicabilità
dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 legge n. 241/90 al provvedimento di
dispensa dal servizio, adottato nei confronti del ricorrente, per esito sfavorevole del
periodo di prova.
Il motivo è infondato.
Anche nei rapporti di lavoro contrattualizzati alle dipendenze di una pubblica
amministrazione il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha
natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione
(diversamente, in sostanza, finirebbe con l’essere equiparato ad un recesso
assoggettato alla legge n. 604/66), fermo restando che l’esercizio del potere di
recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel
consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza
(cfr., e pluribus, Cass. 13.8.08 n. 21586).
D’altronde, l’art. 3 legge n. 241/90 invocato dal ricorrente prevede l’obbligo di
motivazione per tutti i “provvedimenti amministrativi” che non abbiano natura
normativa o contenuto generale, mentre l’atto di dispensa dal servizio per mancato
superamento della prova, dopo la citata contrattualizzazione del rapporto di
pubblico impiego (a seguito del d.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, testo poi trasfuso nel d.lgs. n. 165/01), rientra pur sempre nel novero
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Ud. 5.3.2013
Mobilia c. Ministero dell’istruzione, università e ricerca

degli atti gestionali del rapporto di lavoro, ancorché alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, ovvero nel novero di atti emessi iure privatorum dagli organi
preposti alla gestione medesima “con la capacità e i poteri del privato datore di

lavoro” (cfr. art. 5 co. 2° d.lgs. n. 165/01).

E la capacità e i poteri del privato datore di lavoro non presuppongono una
decisione motivata dell’esito negativo della prova.
Né al ricorrente valga prospettare violazioni procedurali degli artt. 58 e 59 d.P.R.
n. 417/74 per essere stata la dispensa dal servizio decisa contro il parere del
comitato per la valutazione del servizio, trattandosi di parere obbligatorio, ma non
vincolante.

2- Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione nonché violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 legge n. 241/90, degli artt. 58 e 59
d.P.R. n. 417/74 e degli artt. 438 e 439 d.lgs. n. 297/94, riguardo alla tardività del
decreto di proroga del periodo di prova e alla conseguente conferma automatica in
servizio del ricorrente, atteso che il decreto di proroga del periodo di prova è stato
emesso 1’11.10.99, vale a dire un mese e 11 giorni dopo la scadenza del primo anno
di prova.
Il motivo è infondato.
L’art. 58 co. 1° d.P.R. n. 417/74 prevede che la prova ha la durata di un anno
scolastico. Il successivo art. 59 stabilisce che, in caso di esito sfavorevole della
prova, si procede o alla dispensa dal servizio o alla proroga di un altro anno
scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
Dal combinato disposto delle due previsioni si evince che, dovendo la prova avere
una durata pari all’anno scolastico, l’eventuale sua proroga deve necessariamente
essere disposta dopo lo spirare dell’anno scolastico, ma non chiarisce entro quale
termine debba essere disposta.
Né, contrariamente a quanto suppone il ricorrente, le norme che assume essere
state violate prevedono espressamente un termine perentorio entro il quale la
proroga debba essere deliberata, una volta spirato l’anno di prova.

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Ud. 5.3.2013
Mobilia c. Ministero dell’istruzione, università e ricerca

Già in passato la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato 26.2.97 n.
328; Cons. Stato 29.11.88 n. 1285), in occasione di rapporti di pubblico impiego
all’epoca sottoposti alla sua giurisdizione e per vicende anteriori alla cd.

specifica disciplina (contenuta nei citati artt. 58 e 59 d.P.R. n. 417/74) del periodo
di prova per il personale docente e direttivo della scuola pubblica, non poteva
trovare applicazione a detto personale l’automaticità della conferma allo spirare dei
tre mesi dalla scadenza della prova a norma dell’art. 10 co. 4 0 t.u. n. 3/57 sugli
impiegati civili dello Stato, con la conseguenza che l’omessa valutazione del
periodo di prova oltre un certo termine, da considerarsi congruo secondo i parametri
di ragionevolezza definibili dagli stessi articoli 58 e 59, comportava (se non la
consumazione del potere di prorogare la prova) l’eventuale illegittimità del
provvedimento di proroga.
Ma nel caso di specie al ricorrente non giova l’assenza di un termine perentorio
entro il quale disporre la proroga del periodo di prova, atteso che un arco di tempo
di appena un mese e 11 giorni dalla scadenza del primo anno è da considerarsi
congruo ai fini della deliberazione in proposito, considerati i tempi necessari alla
procedura stabilita dall’art. 439 d.lgs. n. 297/94, secondo cui la proroga deve essere
concessa, per il personale docente della scuola materna, elementare e media, dal
Provveditore agli studi sentito il Consiglio scolastico provinciale.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo il Ministero dell’istruzione,
università e ricerca svolto attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, in data 5.3.2013.

contrattualizzazione del pubblico impiego, aveva affermato che, vigendo una

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