Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16224 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 10/06/2021), n.16224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 495/2015 proposto da:

M.A. (CF (OMISSIS)), rapp.to e difeso per procura in

calce al ricorso dagli avv. Alessandro Picozzi e Carlo Celani,

presso i quali elettivamente domicilia in Roma alla via dei Condotti

n. 9;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

– intimata –

avverso la sentenza n. 2400/2014 depositata il 9 maggio 2014 della

Commissione tributaria regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 3 dicembre 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 2400 del 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da M.A. avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pavia ne aveva parzialmente accolto il ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva rideterminato il reddito derivante da attività di impianti elettrici e tecnici, non riconoscendo costi indeducibili per Euro 51.369.

Osservava la CTR che, con riferimento ad una parte dei costi ritenuti indeducibili dall’Ufficio, trattandosi, secondo il contribuente, di costi relativi ad un appalto di mano d’opera affidato a terzi, dall’esame delle fatture non risultava alcun riferimento ad appalti ed esecuzione di lavori e che i buoni di consegna non possedevano alcuna rilevanza fiscale in quanto, nell’esecuzione di lavori edili, può essere considerata prova solo lo stato di avanzamento dei lavori, unico documento idoneo ad attestare l’avvenuta esecuzione di una certa quantità di lavoro ed a consentire il calcolo dell’importo che il committente deve corrispondere all’azienda incaricata per l’esecuzione.

Avverso tale sentenza M.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata avendo depositato una nota al solo dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente all’esame del merito va verificato se sussista ancora l’interesse alla decisione, alla luce della memoria depositata dal ricorrente.

1.1. Dalla documentazione allegata all’istanza di cessazione della materia del contendere, risulta che il contribuente ha avviato e concluso la procedura riguardante la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione, secondo quanto previsto dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 13-bis (conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225).

1.2. In particolare, il debito da pagare per la definizione, corrispondente ad Euro 29.891,38 come risultante dal documento proveniente da Equitalia, è stato estinto dal contribuente in data 27 luglio 2017.

1.3. Dalla dichiarazione di adesione risulta, altresì, l’impegno del contribuente a rinunciare al giudizio pendente, rinuncia effettivamente manifestata con la memoria del 23 novembre 2020.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. 4/12/2020, n. 27846), dal momento che il contribuente, nell’istanza di estinzione, ha espressamente dichiarato di rinunciare il ricorso in adesione allo speciale istituto di cui all’art. 6 cit., dichiarazione approvata con provvedimento del 15 giugno del 2017. Nulla sulle spese processuali, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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