Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16224 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Regione Toscana, in persona del Presidente p.t. della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale, n.

43, presso l’Avvocato Lorenzoni Fabio, che lo rappresenta e difende

con l’Avvocato Vanna Console per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Massa

Fiscaglia, n. 1, presso l’Avvocato GRECO Nicola, che lo rappresenta e

difende per procura speciale rilasciata con scrittura privata

autenticata per atto Notaio Gennaro Chianca, in data 20.3.2006;

– controricorrente –

E sul ricorso n. 9468/06 R.G. proposto da:

T.S., come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente p.t. della Giunta

Regionale, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;

– intimata –

avverso la sentenza n. 90/6/05 della Commissione tributaria regionale

della Toscana, depositata il giorno 8.7.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 26 maggio 2010 dal relatore Cons. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;

Udito, per la ricorrente principale, l’Avvocato Fabio Lorenzoni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo ed il

ricorso incidentale.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La regione Toscana ricorre, con due motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello del signor T.S., titolare di stabilimento balneare in (OMISSIS), riforma – ritenendo prescritto il potere impositivo – la sentenza n. 6/9/2004 della commissione tributaria provinciale di Firenze, con cui era stato rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso emesso dalla regione in data 9.7.2003 per il pagamento della somma di Euro 516,10, a titolo d’imposta sulle concessioni del demanio marittimo per l’anno 1998.

1.2.-. Il nominato contribuente resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, con tre motivi, cui non replica la regione Toscana.

1.3.- La comunicazione dell’udienza odierna, prescritta dall’art. 377 c.p.c., comma 2, e’ stata notificata personalmente al resistente e ricorrente incidentale, essendo stata acquisita notizia, attraverso relata dell’ufficiale giudiziario, dell’avvenuto decesso del suo difensore domiciliatario (Cass. n. 10320/2004).

2.- Questioni preliminari.

2.1.- Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la stessa sentenza.

2.2.- La L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 8, comma 1 dispone quanto segue: “Col decorso di 5 anni si prescrive l’azione per riscuotere l’imposta regionale sulle concessioni statali”.

La commissione tributaria regionale, facendo applicazione di tale norma, ha ritenuto illegittimo l’atto impositivo, emesso il 9.7.2003, allorche’ sarebbe interamente decorso il termine di cinque anni iniziato, a suo giudizio, il 1.1.1998, anno cui si riferisce l’atto in questione.

3.- Motivi dei ricorsi.

3.1.- L’ente impositore censura la sentenza impugnata per i seguenti due motivi:

3.1.1.- violazione e falsa applicazione, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57; art. 2938 c.c.; art. 112 c.p.c.; per avere esaminato ed accolto l’eccezione di prescrizione del credito d’imposta, sollevata dal contribuente per la prima volta nel giudizio d’appello, in una memoria di replica alle controdeduzioni di essa regione appellata, in violazione dei divieti di proporre domande ed eccezioni nuove in appello (tanto piu’ in una memoria di replica), di rilevabilita’ d’ufficio della prescrizione, e di extra o ultrapetizione, dal momento che il giudicante aveva deciso in merito ad un’eccezione formulata in maniera estremamente generica e senza indicare i fatti costitutivi” della presunta prescrizione;

3.1.2.- in subordine, violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2 (recante provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario) e art. 16 reg. att. c.n., per avere erroneamente ritenuto che la prescrizione era compiuta, sul presupposto che il relativo periodo quinquennale iniziasse a decorrere dal primo giorno dell’annualita’ d’imposta (1.1.1998), anziche’ dalla data (che il contribuente avrebbe dovuto provare) di liquidazione del canone di concessione.

3.2.- Il contribuente censura incidentalmente la stessa sentenza in base atre motivi, concernenti altrettante ragioni d’illegittimita’ dell’imposizione, rimaste assorbite nella pronunzia di secondo grado e cioe’, rispettivamente: mancanza del presupposto oggettivo dell’imposta, fondata su norme del codice della navigazione, pur essendo passata alle regioni la gestione del demanio marittimo;

omessa predisposizione dell’apposita anagrafe tributaria; violazione del principio d’irretroattivita’ in materia tributaria, con rilievo connesso d’incostituzionalita’ delle relative delibere regionali.

4.- Decisione.

4.1.- il primo motivo del ricorso principale e’ fondato e deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo: il ricorso incidentale e’ inammissibile. Previa cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, la causa deve quindi essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Toscana, che rinnovera’ il giudizio uniformandosi al principio di diritto esposto al par. 5.1.2, e provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

5.- Motivi della decisione.

5.1.- Il primo motivo del ricorso principale (par. 3.1.1) e’ fondato, sotto il profilo della improponibilita’ dell’eccezione di prescrizione, da parte del contribuente appellante, nel corso del giudizio d’appello.

L’accoglimento di questo profilo di censura assorbe gli altri profili contenuti nel motivo in esame ed il secondo motivo (par. 3.1.2), subordinato.

5.1.1.- Come e’ stato ripetutamente affermato da questa suprema corte, con giurisprudenza costante condivisa dal collegio, la prescrizione del credito d’imposta – o, piu’ esattamente, la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo, per mancato esercizio di esso nel termine di legge – non e’ rilevabile d’ufficio, trattandosi di disposizioni stabilite a favore del contribuente, quindi di un diritto da lui disponibile, ai sensi dell’art. 2938 c.c. (non rilevabilita’ d’ufficio della prescrizione), la cui applicazione, in tema di decadenza, non e’ positivamente esclusa dal successivo art. 2964 ed anzi e’ confermata dall’art. 2969; salvo che la decadenza si riferisca a materia indisponibile, come quando, nel caso contrario, sia stabilita a favore dell’amministrazione, i cui diritti e poteri nei confronti dei contribuenti non sono disponibili o negoziabili, ma sono regolati rigorosamente dalla legge.

5.1.2.- La non rilevabilita’ d’ufficio dell’eccezione di decadenza dell’amministrazione (sia essa statale o locale) dal potere impositivo comporta che tale eccezione debba essere sollevata dal contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio, e che, se formulata per la prima volta in appello, debba essere dichiarata improponibile, stante il divieto di eccezioni nuove, non rilevabili d’ufficio, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 (Cass. nn. 18019/2007, 26361/2006, 24970/2005, 22015/2004,2552/2003).

5.1.3.- Si legge nella sentenza impugnata che “Con memoria 30.05.05 l’appellante replica alla memoria avversaria ed introduce (a pag. 7) un nuovo argomento, non affrontato, salvo errori, nelle precedenti difese: “la prescrizione del debito recte, del credito d’imposta sia per il 1998 sia per il 1999”.

Risulta quindi per tabulas, alla stregua dei principi suesposti, che l’eccezione di decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo era improponibile, essendo stata formulata per la prima volta nel corso del giudizio d’appello; circostanza non rilevata dalla commissione regionale.

5.2.- Il ricorso incidentale (par. 3.2), da intendersi condizionato, siccome proposto dalla parte interamente vittoriosa, e vertente su questioni rimaste assorbite nel giudizio d’appello, e’ inammissibile;

tali questioni sono riproponibili davanti al giudice del rinvio (S.U. n. 14382/2002; Cass. nn. 3796/2008, 22501/2006 ed altre).

6.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito l’altro motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Toscana.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile – tributaria, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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