Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16223 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 10/06/2021), n.16223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Est. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28813/2012 proposto da:

M. & M. s.r.l. (CF (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te

p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso dall’avv.

Cordelia Gregorio, presso il quale elettivamente domicilia in Roma

al viale Eritrea n. 20;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e

AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SUD s.p.a. (CF (OMISSIS)), in

persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in

calce al controricorso, dall’avv. Michele Di Fiore, elettivamente

domiciliato in Roma alla via Ottaviano n. 42 presso lo studio

dell’avv. Bruno Lo Giudice;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/32/12 depositata il 18 maggio 2012 della

Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 3 dicembre 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 149/32/12 depositata il 18.5.2012 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e respingeva l’appello incidentale del contribuente M & M s.r.l.

Dopo aver rilevato che i vizi concernenti la notifica della cartella dovevano considerarsi sanati in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la Commissione regionale osservava che le somme richieste, a prescindere da ogni altra considerazione, erano dovute al mancato versamento del saldo Ires ed irregolare compensazione e riporti di crediti, sicchè, a fronte di tali rilievi, il contribuente nulla aveva controdedotto, limitandosi ad insistere sulla difformità della transizione della dichiarazione da parte dell’intermediario; i dati acquisiti, infatti, secondo la CTR, andavano diligentemente controllati al fine di evidenziare eventuali errori dell’intermediario, mentre nella specie nulla era stato prodotto dal ricorrente per contrastare la pretesa erariale.

Avverso tale sentenza M & M s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resistono l’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la CTR errato nel qualificare l’ipotesi in esame alla stregua di un mancato versamento dell’Ires, venendo semmai in rilievo una fattispecie più complessa traente origine da un evidente errore: dalla dichiarazione presentata dall’intermediario Banco di Napoli per l’inoltro all’Amministrazione finanziaria, emergeva un reddito pari ad Euro 416.238, laddove invece dalla dichiarazione dei redditi presentata risultava un reddito di esercizio di Euro 13.995 ed un reddito fiscale di Euro 16.861 (che a sua volta, nella copia inviata telematicamente dall’intermediario, era riportato alla voce liberalità).

1.1. Tali voci erano state rettificate dall’Amministrazione finanziaria, quanto alla voce pari ad Euro 16.681 (che veniva rettificata in Euro 1.686) e quanto alla voce di Euro 416.238 (rettificata in Euro 15.175, in misura dunque inferiore a quanto dichiarato dal contribuente). Perciò dal dato relativo al reddito rettificato (pari alla misura da ultimo indicata) scaturiva un’imposta Ires pari ad Euro 5.008 che, sottratti gli acconti versati per Euro 454, consentiva di quantificare in Euro 4.554 l’imposta a debito integralmente non versata.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. Il ricorrente si duole dell’erronea qualificazione dei fatti operata dalla CTR che avrebbe qualificato come mancato versamento le rettifiche effettuate mediante la cartella di pagamento; d’altronde, prosegue il contribuente, l’Ufficio nel corso del giudizio aveva sostenuto che le rettifiche erano state apportate all’originaria dichiarazione a causa del mancato riporto del credito precedente e per erronee compensazioni effettuate.

1.4. Il ricorrente, dunque, si duole del modo in cui la CTR ha qualificato la fattispecie, sostenendo che la locuzione adoperata dal giudice di appello (“mancato versamento”) non rispecchierebbe la realtà dei fatti, atteso che la fattispecie traeva semmai origine dalle rettifiche apportate alle poste contabili.

1.5. Il contribuente, tuttavia, non precisa quale sia il reale interesse sotteso all’invocata diversa qualificazione della fattispecie, tanto più che, pur emergendo dal ricorso che la vicenda scaturiva dalle rettifiche apportate dall’Amministrazione finanziaria alla dichiarazione presentata, l’esito finale di tali correzioni si è tradotto, comunque, nel riscontro di un mancato versamento dell’Ires e dell’Iva.

1.6. Il fatto, poi, che il giudice di appello abbia utilizzato la locuzione contestata (e dunque si sia limitato a riscontrare il mancato versamento, senza dar conto del fatto che esso conseguiva alle operazioni correttive dell’Ufficio), va semmai giustificato con il palese intento (risultante dal contesto della sentenza impugnata) di rimarcare l’irrilevanza dell’errore nella trasmissione ascritto all’intermediario e di evidenziare l’assenza di sostanziali contestazioni da parte del contribuente, che nulla aveva allegato per contrastare la pretesa erariale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la CTR sostenuto che i dati acquisiti dall’Ufficio andavano in ogni caso diligentemente controllati dal contribuente, pur non avendo quest’ultimo, nel caso concreto, alcuna reale possibilità di verificare l’esatta trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi affidata al terzo intermediario.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. In primo luogo va osservato che il rilievo, come articolato dalla CTR, ha assunto, nel complessivo assetto motivazionale della decisione, una portata assolutamente secondaria e del tutto incidentale, risultando le ragioni della decisione principalmente incentrate sull’omesso versamento delle somme dovute e sull’assenza di reali ed effettive contestazioni sostanziali riguardo ai calcoli operati dall’Ufficio.

2.3. Inoltre, il rilievo svolto dal contribuente si incentra su un fatto reputato irrilevante dalla CTR che, se effettivamente ha evidenziato che il dichiarante aveva l’onere di controllare i dati trasmessi onde verificare eventuali errori dell’intermediario, ha, poi, di fatto mostrato di prescindere del tutto da tali errori, osservando come le somme richieste scaturivano dal riscontro del mancato versamento effettivo del saldo Ires e all’irregolare compensazione di crediti Iva.

3. Il terzo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione o falsa applicazione delle norme di diritto) in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, punto 5”, lamenta che la CTR avrebbe omesso di pronunciare sulla questione riguardante l’inosservanza dell’obbligo di invio del c.d. preavviso bonario, in presenza di calcoli complessi che avevano radicalmente stravolto la struttura della dichiarazione dei redditi presentata.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. In tema di riscossione delle imposte, l’avviso bonario con cui, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (cfr. ad es. Cass. 14/01/2011, n. 295).

3.3. La sussistenza di una situazione di obiettiva incertezza può essere però valutata solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità (Cass. 14/07/2016, n. 14402 e Cass. 12/11/2014, n. 24060).

3.4. Tale condizione non è riscontrabile nel caso in esame, nel quale il contribuente nel ricorso di primo grado (trascritto a pag. 8 del ricorso per cassazione) aveva lamentato solo la mancata comunicazione del c.d. avviso bonario (che l’Ufficio aveva asseritamente predisposto ma non pure concretamente inviato), senza però affrontare la questione dell’esistenza della situazione di obiettiva incertezza dalla quale, come rilevato, dipende la doverosità dell’invio.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la CTR trascurato la circostanza che l’omessa dimostrazione, da parte dell’Agente per la riscossione, della qualifica del personale utilizzato per la notificazione della cartella di pagamento, determina l’inesistenza del procedimento notificatorio.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Occorre infatti evidenziare che lo specifico vizio denunciato dal ricorrente, in termini di omessa pronuncia da parte della CTR, non sussiste, avendo la sentenza impugnata espressamente statuito che “in ordine alla notifica degli atti giudiziari, l’art. 156 c.p.c. applicabile al processo tributario dispone che la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.

4.3. Orbene tale considerazione, formulata dalla CTR, non è stata contrastata dal ricorrente negando la possibilità di applicare il principio del raggiungimento dello scopo all’ipotesi della notifica inesistente, riducendosi, piuttosto, la doglianza semplicemente al fatto che la CTR non avrebbe pronunciato sulla questione sollevata dal contribuente.

4.4. In ogni caso va considerato che la questione venne, nel corso del giudizio di merito, prospettata dal ricorrente in termini del tutto ipotetici e generici: si legge infatti – nel ricorso – che il contribuente, dopo aver sostenuto che dalla cartella non era rilevabile nè la qualità nè i poteri dell’agente procedente alla notificazione, aveva dichiarato di “contestare in ogni caso sin d’ora l’impossibilità per l’Agente della riscossione di notificare atti suoi propri a mezzo di società private o, in genere, avvalendosi in prima persona del servizio postale”, non essendo dunque dato comprendere se proprio tali aspetti costituivano l’oggetto di una reale, effettiva ed immediata contestazione e quale fosse stato, soprattutto, il procedimento notificatorio effettivamente utilizzato dall’Ufficio.

4.5. Ulteriore profilo di inammissibilità deriva, poi, dall’omessa trascrizione della relata, necessaria per il principio di autosufficienza del ricorso. Come è stato anche di recente condivisibilmente osservato, nel caso sia denunciata la nullità o inesistenza di una notifica, se la trascrizione integrale della relata nel ricorso per cassazione è funzionale alla percezione immediata, da parte della Suprema Corte, della rilevanza del vizio denunciato, è evidente che l’omessa trascrizione implica la sanzione processuale ove essa – come nella specie – sia utile allo scopo che la legge si prefigge (Cass. 17/03/2021, n. 7484; Cass. 17/01/2019, n. 1150).

5. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, liquidandole in Euro 3.500, oltre a spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle entrate, ed in Euro 3.500, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge, in favore di Equitalia Sud s.p.a.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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