Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16222 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 29/07/2020), n.16222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2629-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore prò tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN

COSIMATO 15, Presso lo studio dell’avvocato SERGIO SARACENO, che la

rappresenta e difende;

-resistente con atto di costituzione – –

avverso l’ordinanza n. 34336/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 23/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI.

 

Fatto

RITENUTO

che

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34336/2019, relativa al ricorso RG 10188/15, pubblicata in data 23.12.2019,con riferimento al ricorso per Cassazione proposto-dalla Agenzia delle entrate nei confronti di C.R., avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 6139/2714 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 17.12.2014 emetteva il seguente dispositivo:, “accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità”;

per mero errore materiale dopo l’epigrafe della sentenza è stato allegato il file del ricorso RG 10018/15 deciso da questa Corte con ordinanza n. 34335/19 in data 23.122019, come risulta dalla stessa sentenza (pag. 1 della motivazione), al posto del file relativo al. ricorso RG n. 10188/2015.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione Grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile “ictu oculi”, ma, anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.(Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 4319 del 14/02/2019) Può inoltre farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del “file” informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un’epigrafe pertinente, la parte motiva dell’ordinanza (“ritenuto che…considerato che” afferente ad una diversa controversia concernente un procedimento registrato con altro numero, deciso nella stessa camera di consiglio del 7.11.2019 e pubblicato nei confronti delle parti effettive del relativo procedimento con ordinanza n. 34336/19 in data 23.12.2019.

Che trattasi all’evidenza di un mero errore materiale nello scambio dei files informatici risulta anche: 1. dalla diversità della sentenza impugnata correttamente indicata nell’epigrafe del ricorso nella sentenza n. 6139/14 della COMA.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 17.10.2014, mentre nel file erroneamente allegato viene indicata nella CTR della Sicilia; 2. Dalla diversità dei soggetti: C.R. nell’epigrafe corretta del ricorso, T.S., T.M., G.M., F.S.A., F.J.C., Tu.Ma. e la soc. Edilco srl (oggi Infisud srl) nel file erroneamente inserito ed EDilco srl quale ricorrente 3. Nella diversità dei ricorrenti: L’Agenzia delle Entrate nell’epigrafe corretta la società Edilco s.r.l. nel file errato. Trattasi, quindi, di un errore di collazione rilevabile ictu oculi già con il semplice raffronto dell’intero contenuto del provvedimento afferente ad una controversia che si è effettivamente svolta e conclusa con differenti. parti e concernente un procedimento registrato con altro numero.

Non si tratta, dunque, di motivazione diversa rispetto a quella redatta dal relatore e condivisa dal Presidente, a seguito della decisione del Collegio, ma dell’errore nella stampa del relativo file che può essere emendata con la procedura di correzione di errore materiale sostituendo il file erroneamente inserito con quello corretto, senza alcuna variazione. E’ errore nell’espressione e non nel pensiero, dovuto a disattenzione o svista, che può dare ingresso al procedimento di correzione, sicchè – anche secondo la migliore dottrina – esulano dal campo di applicazione di questo

procedimento i vizi che attengono alla formazione della volontà e al processo di manifestazione della stessa, rimanendo spazio solo per quanto è involontario o si riferisce ad elementi che sono sottratti a qualunque forma di vantazione come nel caso di semplice

di quello effettivo che sostituisce; integralmente quello erroneamente inserito dopo l’epigrafe della sentenza. Questa Corte non ignora l’orientamento che in caso di “scambio di intestazione della sentenza” o di file, ha ritenuto sussistere un vizio che attiene alla formazione della volontà e al processo di manifestazione della stessa, poste che la parte relativa allo svolgimento del processo, alla motivazione della sentenza e il dispositivo sono gli unici elementi idonei a individuare il dictum, le ragioni del decidere e le parti cui inequivocabilmente la sentenza si rivolge; al riguardo,, pur condividendosi tale affermazione, si rileva. che lo scambio di file informatici non può certamente dirsi conseguenza di una inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione e, come tale, costituisce un errore rilevabile ictu oculi facilmente rilevabile ed emendabile (cfr., di contro, Cass. Sez. 1, sentenza n. 2815 /2016; Cass. sez. 2. sentenza n. 12035/2011). E’ l’errore nell’espressione e non nel pensiero, dovuto a disattenzione o svista, che può darci ingresso al procedimento di correzione, sicchè – anche secondo la migliore dottrina – esulano dal campo di applicazione di questo procedimento i vizi che attengono alla formazione della volontà e al processo. di manifestazione della stessa, rimanendo spazio solo per quanto è involontario o si riferisce ad elementi che sono sottratti a qualunque forma di valutazione (come, ad es. la mera sostituzione di, files conseguente ad errore senza alcuna modifica degli stessi, come attestabile ed attestato, nel caso di specie, dal Presidente del Collegio e dal relatore). Tale attività non ha nei fatti comportato un mutamento di contenuto della sentenza, poichè l’errore rilevante ed emendato era in realtà riferibile al diverso file inserito, e non al contenuto della sentenza, che è rimasto immutato.

Va, conseguentemente, disposta la correzione della sentenza con l’inserimento, dopo l’epigrafe della sentenza, sel file originario in luogo di quello erroneamente inserito o il cui contenuto viene di seguito allegato:

“RITENUTO CHE:

l. C.R. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’atto di rettifica e liquidazione, notificato in data 16.6.2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’atto c/ compravendita del 28.06.2007 di un terreno edificabile sito in (OMISSIS), distinto in catasto a foglio 29,particelle 1029 e 1033, attribuiva al cespite il maggior valore di Euro 455.868 rispetto al valore dichiarato nell’atto di compravendita di Euro 110.000 con conseguente applicazione della maggiore imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale e delle sanzioni.

2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando il valore del terreno in Euro 304.870.

3 La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello ritenendo che l’Ufficio non aveva assolto all’onere di indicare nell’avviso di rettifica gli estremi dell’atto utilizzato per la comparazione.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione finanziaria affidandosi a due motivi. C.R. si è costituita depositando controricorso

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e art. 52, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si argomenta che la CTR ha erroneamente ritenuto non rispettato il principio della descrizione degli estremi dell’atto dal momento che l’Ufficio aveva indicato nell’avviso di rettifica gli estremi della registrazione degli atti pubblici a riferimento, i dati dei terreni per la loro identificazione, i valori indicati dai contraenti.

1.1.Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la CTR reso une motivazione apparente ed illogica in punto valutazione della legittimità dell’avviso di-rettifica.

2. Preliminarmente va rilevato che è pervenuta in Cancelleria in data 17.7.2018 l’istanza del legale della contribuente di interruzione del processo per decesso di C.R. avvenuto in data 5.1.2017.

2.1 La richiesta deve essere respinta in quanto al giudizio di cassazione non è applicabile, in via analogica, l’istituto dell’interruzione per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., tanto più ove detti eventi si riferiscano alla parte, considerato che quello di cassazione è ab invito un processo di avvocati, volto unicamente alla soluzione di questioni giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte, può dare il suo contributo tecnico (Cass. 19119/2016, 18601/2013, 20004/2005).

3 I due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati.

3.1 Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, “per gli atti che hanno ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni dalla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo, che abbiano per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni”. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, prevede che in tal caso “la motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma”.

3.2 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in-base-ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di vantazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis, del dovere di allegazione delle informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia statò riprodotto sull’avviso di accertamento” (cfr. Cass.22148/201725153/2013).

3.3 Nel caso in esame non è in discussione il rispetto dell’obbligo di motivazione dell’atto inteso come indicazione dei presupposti di fatto e di diritto bensì l’assolvimento del diverso ed ulteriore onere, previsto dal D.Lgs. n. 131 1986, art. 52, comma 2 bis, di allegare o riportare nei suoi elementi essenziali, ove la motivazione abbia un contenuto comparativo, l’atto assunto quale termine di riferimento.

3.4 Orbene, come si desume dalla lettura dell’avviso di accertamento, il cui testo in ossequio de principio di autosufficienza è stato riprodotto nel ricorso, l’Ufficio ha indicato gli estremi di registrazione degli atti pubblici presi a riferimento, i dati catastali relativi ai terreni oggetto dei contratti, i valori dichiarati dai contraenti nonchè i valori definiti.

3.5 Sono, quindi, stati riportati nell’atto impositivo, tutte le notizie e i dati sufficienti per la corretta motivazione dell’atto e che hanno consentito al contribuente di ben comprendere, ai fini dell’esercizio del proprio diritto di impugnazione dell’atto, il criterio di attribuzione dei maggior valore

3.6 Contrariamente alle conclusioni della CTR, può ritenersi che l’Ufficio abbia assolto all’onere di cui al D.Lgs. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, della ” riproduzione del contenuto essenziale degli atti”.

4 In conclusione il ricorso va accolto; segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Regionale del Lazio in diversa composizione per l’esame delle questioni assorbite e la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

• accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza rinvia alla Commissione Regionale del Lazio in diversa composizione anche in ordine alia regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7.11.2019.”

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di costituzione delle parti.”

P.Q.M.

La Corte dispone che nella ordinanza n. 34336/2019, relativa al ricorso RG 10188/15, pubblicata in data 23.12.2019, dopo l’epigrafe del ricorso sia inserita, in sostituzione della originaria motivazione, la motivazione sopra riportata e il dispositivo corretto con la indicazione, quale giudice del rinvio, della Commissione tributaria regionale del Lazio, al posto della Commissione tributaria della Sicilia.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza, riportando l’integrale contenuto della correzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile della Corte suprema di Cassazione, effettuata da remoto, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA