Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16222 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. II, 28/06/2017, (ud. 09/03/2017, dep.28/06/2017), n. 16222
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25808-2012 proposto da:
D.M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.
G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato IVAN INCARDONA,
rappresentata e difesa dall’avvocato EDUARDO LIMONGI;
– ricorrente –
contro
C.S. C.F.(OMISSIS), IN PROPRIO E GIA’ LEGALE RAPP.TE
DELLA SNC COSTRUZIONI C. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio
dell’avvocato ANTONELLA MASTROCOLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANNA TERESA ARNONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 466/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 21/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO LUCIO che ha concluso per estinzione per rinuncia.
Fatto
PREMESSO
che:
D.M.G. con ricorso del 12 novembre 2012 ha chiesto a questa Corte di Cassazione la cassazione della sentenza n. 446 del 2012 con la quale la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza n. 145 del 2006 con cui il Tribunale di Sala Consilina aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Sala Consilina a favore di C.S. per il saldo del corrispettivo, a quest’ultimo dovuto per i lavori di ricostruzione di un fabbricato in (OMISSIS).
Si è costituito C.S. con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che;
l’avv. Domenico Amodeo in data 27 gennaio 2017 ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione e al controricorso a firma di entrambi le parti e sottoscritto anche da entrambi i difensori, con il quale, le parti hanno conciliato la causa con compensazione delle spese.
Ritenuto che la rinunzia al ricorso comporta l’estinzione del processo di cassazione, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1) e dell’art. 390 c.p.c.;
Considerato che la rinunzia è a firma congiunta di entrambe le parti, non occorre pronunziare sulle spese del giudizio di cassazione (art. 391 c.p.c., u.c.).
PQM
Su conforme richiesta del P.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017