Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16222 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 216/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CHUBB LIPS SPA e ora LIPS VAGO SPA, in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 122 presso lo studio

dell’avvocato RUSSO Andrea, che lo rappresenta e difende procura

speciale Notaio Dr. ANNA PELLEGRINO in MILANO REP. 20758 del

16.1.2007;

– controricorrente –

sul ricorso 217/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.M. in persona del legale rappresentante pro tempore

della CHUBB LIPS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRO

PRETORIO 122, presso lo studio dell’avvocato RUSSO ANDREA, che lo

rappresenta e difende procura speciale Notaio Dr. ANNA PELLEGRINO in

MILANO REP. 20759 del 16.1.2007;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153-157/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 27/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI ;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato RUSSO ANDREA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Chubb Lips s.p.a. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano un avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro emesso dalla Agenzia delle Entrate di Milano e ad essa notificato in relazione alla vendita di un ramo di azienda, per cui l’Ufficio sosteneva la indebita valutazione di una passività.

La Commissione accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza proponeva appello la Agenzia delle Entrate.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 153/2/05, in data 26-10-2005, depositata il 27-10-2005, dichiarava inammissibile l’appello per tardività, ai sensi del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 51, essendo stato notificato in data 7 aprile 2004 laddove la sentenza impugnata era stata notificata a cura della contribuente il 10 novembre 2003, quindi oltre il termine di sessanta giorni.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

La società Gunebbo Italia s.p.a., succeduta a Chubb Lips s.p.a., resiste con controricorso illustrato da memoria.

Il ricorso è iscritto al n. 216/07 RG. C.M., nella qualità di legale rappresentante della Chubb Lips s.p.a. proponeva ricorso contro lo stesso avviso di accertamento. Si instaurava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano autonomo procedimento, che aveva le stesse cadenze ed esiti del giudizio di cui sopra.

Anche in questo caso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 157/2/05 in data 26-10-2005 depositata in data 27-10-2005 dichiarava inammissibile l’appello per tardività, essendo stato proposto con atto notificato il 7 aprile 2004, in relazione alla notifica della sentenza di primo grado avvenuta il 10 novembre 2003.

Avverso la sentenza, la cui intestazione recava unicamente il nominativo ” C.M.” quale appellato, propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Il ricorso è iscritto al n. 217/07 R.G. Resiste la società Gunebbo Italia s.p.a., con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, deve essere disposta la riunione dei procedimenti sopra specificati, in quanto concernenti lo stesso avviso di accertamento.

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità in entrambi del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Milano della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dalla contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative a detti ricorsi devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Sempre in via preliminare deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla società intimata in sede di memoria per entrambi i procedimenti, secondo cui vi sarebbe violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4, non avendo la Amministrazione prodotto i documenti su cui il ricorso si fonda, ovvero, in primo luogo, copia notificata della sentenza impugnata.

L’assunto è infondato, in quanto la data della notifica della sentenza di primo grado (in entrambi i procedimenti il 10-11-2003) risulta dalla sentenza impugnata, come dato non contestato e pacifico in causa, ed il ricorso si fonda unicamente (v., infra) su questione di diritto.

Non era quindi necessaria alcuna allegazione documentale specifica.

In relazione al procedimento 216/07 nel controricorso si assume che: 1) il ricorso era inammissibile per inesistenza giuridica della notifica, perchè effettuata nel domicilio eletto presso i procuratori costituiti in primo grado, nonostante la società medesima fosse rimasta contumace nel giudizio di appello, per cui la notifica doveva essere effettuata alla parte personalmente; 2) lo stesso era carente del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, ex art. 366 c.p.c., n. 3.

Entrambi i rilievi sono infondati.

Quanto al primo, la giurisprudenza di questa Corte citata a sostegno della inesistenza della notificazione nel caso considerato, (segnatamente Cass. n. 9539 del 2006) in presenza di perdurante contrasto è stata superata da un successivo opinamento della stesse Sezioni Unite (ord. n. 10817 del 2008) successivamente confermato (v., Cass. n. 9528 del 2009) che questo Collegio condivide, secondo cui la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla e non inesistente, in quanto l’atto, se pur viziato perchè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, non rientrando nella categoria degli atti carenti di un requisito indispensabile per la qualificazione in detto ambito, per cui deve ritenersi non inesistente ma nulla; con la conseguenza che questa, a seguito della costituzione della intimata, deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c..

Quanto al secondo, dal contesto del ricorso è possibile desumere i fatti rilevanti per il corretto inquadramento e la comprensione del “thema decidendum” (peraltro contenuto ad una questione processuale) con inesistenza del vizio denunciato.

In ordine al procedimento n. 207/07 R.G. la società sostiene di non essere passivamente legittimata in quanto la sentenza impugnata è stata pronunciata contro il solo C.M. in proprio.

L’assunto è infondato e si fonda su un errore di intestazione della sentenza, che non si estende nè alla motivazione nè al dispositivo, e quindi è irrilevante.

Non solo infatti il giudizio ha ad oggetto l’accertamento emesso esclusivamente nei confronti della società, ma la consultazione degli atti, consentita in relazione ai profili processuali della eccezione, dimostra che parte del processo sia in primo che in secondo grado è stato il C. non in proprio bensì nella qualità di legale rappresentante della società, e quindi la società medesima.

In ordine alla eccezione di omessa esposizione del fatto vale quanto detto in relazione all’altro procedimento.

Con l’unico motivo di ricorso in entrambi i procedimenti la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Rileva che la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, come modificato dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis e della relativa Legge di Conversione n. 27 del 2003, ha disposto la sospensione dei termini di impugnazione delle liti definibili ai sensi del comma 3 della legge citata fino al 1 giugno 2004, per cui l’appello proposto anteriormente a tale data era da considerarsi tempestivo.

Sostiene in contrario la società che la citata sospensione è collegata unicamente alle liti pendenti alla data della entrata in vigore della L. n. 289 del 2002 (1 gennaio 2003) tra cui non rientra la presente instaurata con ricorso notificato il 18 gennaio 2003.

Deve a tale riguardo rilevarsi che la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 49, nello stabilire che “le disposizioni della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della presente legge, “vale a dire il 1 gennaio 2004, ha esteso l’ambito di applicazione del beneficio della definizione delle liti pendenti, introdotto con la normativa di condono recata dal detto art. 16 della legge del 2002, alle controversie, come nella specie, instaurate nel corso del 2003, prima escluse dal condono stesso, con conseguente applicazione anche ad esse, a decorrere dal 1 gennaio del 2004, delle previsioni ivi contenute, compresa quindi quella (comma 6) relativa alla sospensione dei termini di impugnazione fino alla data del 1 giugno 2004. (v. Cass., n. 11056 del 2007).

Ne consegue che la sospensione dei termini di impugnazione operante ex lege e quindi rilevabile di ufficio, si applica anche alla presente controversia, per cui, non essendo ancora decorso il termine breve di impugnazione alla data del 1 gennaio 2004, detto termine era prorogato al 1 di giugno dello stesso anno, con conseguente tempestività dell’appello notificato il 7 aprile 2004.

Il ricorso deve quindi essere accolto in entrambi i giudizi e le sentenze impugnate cassate, con rinvio a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità,oltre a valutare la ipotesi di litispendenza emergente dagli atti.

P.Q.M.

La Corte riunisce al presente ricorso quello portante il n. 217/2007 R.G.; dichiara in entrambi i giudizi inammissibile il ricorso proposto dal Ministero e compensa le relative spese; accoglie in entrambi il ricorso della Agenzia, cassa le sentenza impugnate e rinvia le cause riunite, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA