Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16221 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16221 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 25268-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – Società con socio
unico in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI
27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
TRIFIRO’ (dello Studio Trifirò & Partners Avvocati),
ti■

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine
2013

del ricorso;
– ricorrente –

4672
contro

PANAGIN THOMAS, MARCHETTO LUCIANA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio
dell’avvocato COSSU BRUNO, che li rappresenta e

Data pubblicazione: 27/06/2013

difende unitamente all’avvocato CESTER CARLO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 192/2010 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA del 23.3.2010, depositata il 6/04/2010;

consiglio del 20/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Bruno Cossu
che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. MAURIZIO VELARDI che si riporta alla relazione
scritta.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 20
maggio 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con sentenza depositata il 18 ottobre 2010, la Corte d’appello di Vene-

termini apposti ai contratti di lavoro della s.p.a. Poste Italiane con Luciana
Marchetto del 6 marzo 2000 e con Thomas Panagin del 10 marzo 2000, tutti ai
sensi dell’accordo sindacale 25.9.97, integrativo del C.C.N.L. 1994 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione
degli assetti occupazionali in corso…”, con conseguente conversione del rapporto a tempo determinato e con la condanna della società al risarcimento dei
danni dalla data di offerta della prestazione, detratto l’ aliunde perceptum.
Per la cassazione di tale sentenza la società propone ora ricorso, affidato
a otto motivi, notificato il 18-26 ottobre 2011.
Gli intimati resistono alle domande con rituale controricorso.
La questione posta coi primi sei motivi di ricorso investe la valutazione
di illegittimità e quindi la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra le parti: in proposito la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe, con la sua immotivata decisione, violato le norme di legge e di contratto collettivo che disciplinavano, all’epoca dei
fatti, il contratto a tempo determinato.
Le censure sono manifestamente infondate.
Va infatti qui ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte
(cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n. 6913), formatasi in ordine all’esame di fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti
l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, la quale ha ripetutamente confermato le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipula-

zia ha confermato la decisione di primo grado, dichiarativa della nullità dei

ti, in base alla previsione delle “esigenze eccezionali” di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997, ritenendo che i contraenti collettivi, esercitando
i poteri loro attribuiti dall’art. 23 della legge n. 56/1987, abbiano convenuto di
limitare il riconoscimento della sussistenza della situazione indicata per far
fronte alla quale l’impresa poteva legittimamente procedere ad assunzioni di
personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile

1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a
tale data.
Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono sorrette da
argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni
ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la
Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga
parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Col settimo motivo, la ricorrente investe, in via subordinata, il capo di
sentenza relativo alle conseguenze economiche tratte dalla Corte territoriale
dalla conversione a tempo indeterminato del rapporto, invocando comunque
con l’ottavo motivo, l’applicazione dello ius superveniens con efficacia retroattiva rappresentato dall’art. 32, commi 5-7 della legge n. 183 del 2010.
Sull’ultimo motivo del ricorso dovrà pronunciarsi il collegio (con eventuale assorbimento del precedente), tenendo conto della recente sentenza della
Corte costituzionale 9 novembre 2011 n. 303.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia
fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

2

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, rigettando conseguentemente i primi sei motivi di ricorso.
Quanto all’ottavo, è stata ripetutamente affermata l’applicabilità dello
ius superveniens con efficacia retroattiva, rappresentato dall’art. 32, commi 5-

non può essere liquidato il danno, dipendente dalla valutazione di una serie di
elementi di fatto, che non può essere operata in questa sede.
Va pertanto accolto l’ottavo motivo di ricorso, assorbito il settimo, con
la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di merito per la determinazione del danno da risarcire.
P. Q. M.
La Corte rigetta i primi sei motivi di ricorso e accoglie l’ottavo, assorbito il settimo; cassa conseguentemente la sentenza impugnata e rinvia, anche
per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte
d’appello di Venezia, diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2013
Il Presidente

7 della legge n. 183 del 2010, anche nel giudizio di cassazione, ove peraltro

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