Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16221 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3645-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

e contro

– intimati –

e da:

P.A., C.D., elettivamente domiciliati in ROMA, V.

ARETINO PIETRO 63, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE

LORENZI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1254/2016 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA

SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 1254/10/16 del 5 luglio 2016, pubblicata il 7 luglio 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Livorno n. 3/2016, di accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti P.A. e C.D. avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro e ipotecaria, dovute – per effetto della revoca delle agevolazioni a favore della piccola proprietà contadina – in relazione alla registrazione dell’atto pubblico di acquisto in data (OMISSIS) di due terreni in agro di (OMISSIS).

L’Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni in quanto i contribuenti non avevano presentato nel termine di legge il certificato definitivo prescritto dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 2,

2. – La Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione con atto del 2 febbraio 2017.

3. – I contribuenti hanno resistito mediante controricorso del 17 marzo 2017 col quale hanno proposto ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale, nel confermare la sentenza appellata, ha diversamente motivato il riconoscimento delle agevolazioni (accordate dalla Commissione tributaria provinciale sulla base della considerazione che, indipendentemente dalla presentazione del certificato definitivo, contasse esclusivamente il possesso sostanziale dei requisiti), nei termini seguenti.

Sul presupposto che ” il giudice tributario può autonomamente accertare lo status che dà diritto a beneficiare dell’agevolazione “, il giudice a quo ha argomentato che la ” controversia deve essere definita alla luce del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4, “, in quanto ” nel caso in contestazione (…) prima che fosse sottoscritto il rogito notarile ” la qualità di imprenditore agricolo professionale era ” già presente in capo ai contribuenti” (p. 2 della sentenza).

2. – L’Avvocatura generale dello Stato ricorrente principale, con unico motivo, denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4; in relazione alla L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 3 e 4; in relazione all’art. 2697 c.c.; e in relazione al D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4-bis, convertito in legge dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

La ricorrente deduce: secondo quanto risulta dall’avviso di liquidazione e dalla conforme rappresentazione contenuta nel ricorso introduttivo (allegato al ricorso per cassazione e riprodotto in parte de qua nell’atto di impugnazione), nel rogito di acquisto i contribuenti hanno chiesto l’applicazione delle “agevolazioni per la costituzione della piccola proprietà contadina previste dalla L. n. 604 del 1954″ e hanno fruito del beneficio sulla base della allegazione del certificato provvisorio, ai sensi della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4; la pacifica omessa presentazione del ” certificato definitivo ” comporta la decadenza dalle agevolazioni; nella specie non trova applicazione ratione temporis la più favorevole disciplina del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4-bis, convertito in legge dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, che riguarda i trasferimenti stipulati tra il 28 febbraio 2010 e il 31 dicembre 2010; erroneamente la Commissione tributaria regionale ha attributo rilevanza al possesso della qualità di imprenditore agricolo professionale, reputando che, in base al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4, fosse sufficiente la qualifica in parola, senza necessità della presentazione del certificato definitivo; ma detta disposizione non è pertinente al caso di specie, in quanto i contribuenti, all’atto dell’acquisto, non hanno chiesto, neppure subordinatamente, l’applicazione del ” regime fiscale dell’imprenditore agricolo professionale”.

4. – I contribuenti ricorrenti incidentali sviluppano due motivi di impugnazione.

4.1 – Col primo mezzo eccepiscono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e inosservanza dell’art. 112 c.p.c. nonchè violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, censurando l’omesso esame del motivo (formulato col ricorso introduttivo e riproposto mediante appello incidentale alla Commissione tributaria regionale) circa la nullità dell’avviso di liquidazione, per omessa sottoscrizione del dirigente dell’ufficio e per la carenza di valida delega al funzionario, autore dell’atto impositivo.

4.2 – Col secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, e in relazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 5, comma 1.

I contribuenti ripropongono la questione della eccepita nullità dell’avviso di liquidazione sotto il profilo della violazione di legge.

3. – Il ricorso principale è fondato.

3.1 – A dispetto della negativa, contenuta nel controricorso (p. 17) ma confutata (v. il ricorso principale, p. 6) dalla riproduzione fotostatica in parte de qua del libello introduttivo (peraltro hinc et inde allegato), in sede di stipula dell’atto pubblico di compravendita i contribuent chiesero le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, ai sensi della L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 3 e 4, e presentarono il certificato provvisorio (v. sul punto la sentenza dalla Commissione tributaria provinciale di Livorno n. 3/1/16 del 17 dicembre 2015: ” In tale occasione allegò (rectius: i contribuenti allegarono) il certificato provvisorio rilasciato dalla Amministrazione Provinciale di Pisa, salvo poi per ignoranza omettere indi di presentare quello definitivo “.

Sul punto è concorde l’accertamento dei giudici territoriali, operato in termini espliciti della Commissione tributaria provinciale e implicitamente della Commissione tributaria regionale, la quale ha accordato le agevolazioni prescindendo dalla osservanza del precetto della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 2.

3.2 – Orbene, il (ritenuto) possesso della qualità di imprenditore agricolo professionale non è idoneo a escludere la decadenza che consegue alla mancata presentazione del certificato definitivo in relazione alla sequela procedimentale instaurata dagli stessi contribuenti, colla richiesta dei benefici della piccola proprietà contadina, ai sensi della L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 3 e 4, e con la (coerente) produzione della attestazione provvisoria, prevista dall’art. 4 cit.

Trova applicazione in proposto il principio di diritto, secondo il quale ” in tema di agevolazioni per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, ai fini dell’imposta di registro, la sottoposi-zione di un atto ad una determinata tassazione con il trattamento agevolato richiesto dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto. (Sez. 6 5, ordinanza n. 24655 del 08/10/2018, Rv. 651104 – 01; Sez. 5, sentenza n. 8409 del 05/04/2013, Rv. 626568 – 01).

E, infine, è appena il caso di aggiungere che ” l’obbligo di deposito del certificato dell’ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei presupposti per usufruire dei benefici per la piccola proprietà contadina ” permane in relazione alla registrazione degli atti stipulati (come quello del caso in esame) anteriormente ” all’entrata in vigore del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis (…) introdotto con la L. di conversione n. 25 del 2010 “, in quanto la anzidetta norma che ha abolito l’obbligo in parola, ” non ha portata retroattiva, come si desume dal suo tenore letterale ” (Sez. 5, sentenza n. 21842 del 28/10/2016, Rv. 641575 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 21291 del 05/10/2020, Rv. 659092 – 01).

Sicchè la decadenza dalle agevolazioni, nel caso della mancata presentazione del ” certificato definitivo ” da parte dell’interessato, resta esclusa soltanto nel caso in cui l’omissione sia incolpevole, siccome ” dovuta a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione ” (Sez. 5, sentenza n. 10406 del 12/05/2011, Rv. 617941 01; Sez. 6 – 5, sentenza n. 21980 del 17/10/2014, Rv. 632779 01).

In conclusione, poichè nella specie pacificamente non ricorre siffatta clausola di esclusione della decadenza, il giudice a quo è incorso nella denunziata falsa applicazione della legge.

5. – Il ricorso incidentale condizionato è infondato.

5.1 – Il primo motivo deve essere disatteso: la Commissione tributaria regionale ha, infatti, implicitamente ritenuto assorbita (avendo confermato la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso dei contribuenti) la questione della nullità dell’atto impositivo, proposta in prime cure e riproposta con appello incidentale.

Pur se lo scrutinio della questione in parola assume carattere preliminare rispetto al merito della causa (il diritto alle agevolazioni) è, ormai, generalmente accolto dalla giurisprudenza di legittimità il c.d. criterio della ragione più liquida (v. Sez. U., sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490 – 01, secondo la quale: ” In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale “; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 30100 del 21/11/2018, Rv. 651556 – 01; Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510 – 01).

E a tale criterio, pur senza enunciarlo, dimostra di essersi uniformata la Commissione tributaria regionale.

5.2 – Anche il secondo motivo della impugnazione incidentale è infondato.

Non è, innanzi tutto, pertinente l’arresto invocato dai contribuenti (Sez. 5, sentenza n. 22803 del 09/11/2015, Rv. 637205 01), in quanto nel caso ivi scrutinato si trattava della ” c.d. delega “in bianco”, priva del nominativo soggetto delegato “.

Mentre nella specie la delega è stata validamente conferita, dal dirigente dell’ufficio, mediante l’ordine di servizio n. 6/2013 (riprodotto, peraltro, fotostaticamente nel ricorso incidentale), nominativamente al funzionario che emise l’avviso di liquidazione, come accertato dalla Commissione tributaria provinciale.

E in proposito – è appena il caso di aggiungere – soccorre, esattamente in termini, il principio di diritto fissato da questa Corte suprema di cassazione, secondo il quale ” la delega da parte del titolare dell’Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’Ufficio con competenze specifiche ” (Sez. 5, sentenza n. 13908 del 28/05/2008, Rv. 603679 – 01; cui adde: Sez. 5, sentenza n. 10844 del 23/05/2005, Rv. 584114 – 01; Sez. 5, sentenza n. 6781 del 05/05/2003, Rv. 562621 – 01; Sez. 5, sentenza n. 10940 del 25/07/2002, Rv. 556208 – 01; Sez. 5, sentenza n. 7686 del 25/05/2002, Rv. 554714 – 01; Sez. 5, sentenza n. 6463 del 06/05/2002, Rv. 554142 – 01; Sez. 5, sentenza n. 2432 del 19/02/2001, Rv, 543947 – 01; e Sez. 1, sentenza n. 9486 del 07/09/1999, Rv. 529712 – 01).

6. – In conclusione, alla stregua dei superiori principi di diritto – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – conseguono l’accoglimento del ricorso principale; il rigetto del ricorso incidentale; la cassazione della sentenza impugnata; nonchè, non essendo necessari accertamenti di fatto, nè residuando ulteriori questioni controverse, la decisione della causa nel merito mediante rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti.

6. – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

Mentre quelle dei gradi merito, in considerazione della evoluzione della vicenda processuale, meritano di essere integralmente compensate.

Il rigetto del ricorso incidentale comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

PQM

Accoglie il ricorso principale; rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Condanna i ricorrenti incidentali al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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