Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16220 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 29/07/2020), n.16220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 23433-2019 proposto da:

POSTEL S.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DE GIORGIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMEROTA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

BRUNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 13689/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto, il quale

ha richiesto di accogliere il ricorso e di indicare il Tribunale di

Roma come competente per territorio a giudicare sulla causa, avendo

riguardo al luogo di in cui è sorta l’obbligazione ex contractu

dedotta in lite.

 

Fatto

RILEVATO

come l’intimato Comune di Camerota non ha svolto attività difensive nel giudizio di regolamento;

ritenuto che la sentenza n. 13689/2019 del Tribunale di Roma, depositata il 27 giugno 2019 ed impugnata con ricorso notificato il 19 luglio 2019, ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto, come avanzata dall’opponente Comune di Camerota, dichiarando competente il Tribunale di Vallo della Lucania;

rilevato come la sentenza impugnata abbia avuto riguardo al forum destinatae solutionis proprio delle obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, coincidente con il luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell’ente debitore, nonchè al foro generale ex art. 19 c.p.c. del convenuto Comune di Camerota;

considerato come il ricorso per regolamento evidenzi che il contratto intercorso tra le parti in data 24 settembre 2015 e dedotto in lite, doveva intendersi concluso presso la sede della Postel s.p.a. in Roma, ovvero nel luogo in cui essa, quale proponente alla stregua dell’offerta comunicata al Comune di Camerota il 9 settembre 2015, aveva poi ricevuto a mezzo fax notizia dell’accettazione da parte del Comune di Camerota, con conseguente competenza alternativa ex art. 20 c.p.c. dell’adito Tribunale di Roma, peraltro indicato dalle parti come foro convenzionale nell’art. 30 delle condizioni generali di contratto.

Diritto

CONSIDERATO

come sia ammissibile l’impugnazione mediante regolamento di competenza della sentenza che, in sede di opposizione, abbia pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, trattandosi non già di una decisione sul merito ma di una statuizione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità rappresenta un effetto obbligato e non una mera conseguenza (Cass. Sez. 6 – 3, 18/06/2018, n. 16089; Cass. Sez. 2, 19/10/2018, n. 26525; Cass. Sez. 6 – 1, 24/10/2016, n. 21422);

ribadito come, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente (norme che continuano a trovare applicazione nei confronti degli enti locali pur a seguito della riforma dell’ordinamento degli enti locali stessi e della relativa disciplina finanziaria contabile, e così valgono ad individuare la competenza territoriale secondo il criterio del “forum destinatae solutionis”), non rendono detto foro nè esclusivo, nè inderogabile, sicchè la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 12/01/2015, n. 270);

considerato, allora, come il Tribunale di Roma, essendo dedotta in giudizio un’obbligazione di derivazione contrattuale, non abbia considerato la propria competenza territoriale alla stregua del “forum contractus” facoltativo, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., in rapporto al quale deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell’art. 1326 c.c., a quello ove la proponente Postel s.p.a. ha avuto conoscenza dell’accettazione del Comune di Camerota, luogo coincidente con la sede della medesima Postel s.p.a. in Roma (il che priva altresì di rilievo l’allegazione del foro convenzionale concorrente parimenti individuato in Roma); ritenuto, in definitiva, che deve essere accolto il ricorso per regolamento e che la sentenza impugnata deve essere cassata, conseguentemente dichiarando la competenza del Tribunale di Roma, con riassunzione del giudizio nel termine di cui all’art. 50 c.p.c., rimettendosi a tale prosieguo di provvedere in ordine alle spese del giudizio di regolamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di regolamento, fissando per la riassunzione del giudizio il termine di cui all’art. 50 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 29 luglio 2020

 

 

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