Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16220 del 28/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/06/2017, (ud. 24/02/2017, dep.28/06/2017),  n. 16220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3457/2013 proposto da:

M.F.M., M.R. ((OMISSIS)) in proprio e quale

procuratore generale di A.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE

MICHELI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIORGIO FRUS, RICCARDO MICHI;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 6, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO

LIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO BELLA;

– controricorrente –

e contro

C.M.R., V.E., CO.MA.GR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1046/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato CINZIA DE MICHELI, difensore dei ricorrenti, che si

è riportato agli atti depositati;

udito l’Avvocato LUCIANO LIONE, con delega dell’Avvocato ROBERTO

BELLA difensore del controricorrente, che si è riportato agli atti

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del primo e

secondo motivo del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.G., M.F.M. e M.R., con atto di citazione del 12 dicembre 2002 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Torino il Condominio di (OMISSIS) per sentire dichiarare il loro diritto di posizionare il servizio igienico sul terreno di proprietà comune, accertando l’idoneità dell’ubicazione indicata dagli stessi attori, ovvero, in subordine per ottenere dal giudice l’indicazione del luogo presso il quale posizionare il servizio igienico. Gli attori specificano di essere proprietari di 9 appartamenti siti nel condominio convenuto e ad un tempo di essere proprietari delle latrine site nel cortile a sua volta di proprietà di essi attori. Specificano ancora che l’art. 1 del regolamento condominiale dopo aver precisato che i proprietari delle unità A B C D e la portineria godevano di un diritto di servitù, di passaggio dal cortile per utilizzare le latrine, stabilisce che è in facoltà dei proprietari del fondo servente di sostituire a loro spese le latrine almeno una latrina posta sul terreno di proprietà comune.

Non si costituiva parte convenuta e veniva dichiarata la sua contumacia.

Si costituivano volontariamente C.M.R., V.E. e Co.Ma.Gr., chiedendo il rigetto delle domande attoree. Rilevavano che la servitù di cui si dice si era estinta per confusione e, relativamente alla portineria, evidenziavano che era venuta meno la utilità, posto che il condominio aveva da anni deliberato di eliminare il portierato.

Il Tribunale di Torino con sentenza n. 3058 del 2006, accertato il diritto di parte attrice di sostituire le latrine esistenti con altro servizio igienico da posizionare sul cortile comune, ha dichiarato che il luogo indicato dal Consulente era conforme alle prescrizioni regolamentari. Compensava le spese del giudizio. Avverso tale sentenza proponevano appello A.G., M.F.M. e R. i quali chiedevano l’adozione di una diversa soluzione tecnica per ottenere lo spostamento dell’attuale latrina.

Si costituiva il Condominio chiedendo la conferma della sentenza impugnata. C.M.R., V.E. e Co.Ma.Gr. non si costituivano.

La Corte di appello di Torino con sentenza n. 1046 del 2012 in parziale accoglimento dell’appello compensava il 50% delle spese relative al primo grado del giudizio e confermava per il resto la sentenza impugnata. Compensava per 1/5 le spese del secondo grado del giudizio e poneva la restante parte a carico degli appellanti. Secondo la Corte di Torino la soluzione indicata dal CTU nel primo elaborato e accolta dal giudice di primo grado era da ritenere la più adeguata e razionale sotto il profilo tecnico giuridico senza penalizzare i locali della portineria nè tanto meno la proprietà esclusiva salvaguardando al contempo le contrapposte esigenze delle parti.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da, M.F.M. e M.R. in proprio e quale procuratore generale di A.G., con ricorso affidato a cinque motivi. Il Condominio di via (OMISSIS) ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie, ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- M.F.M. e M.R. in proprio e quale procuratore generale di A.G., lamentano:

a) Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 al 1371 c.c., e art. 862 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostengono i ricorrenti che la Corte distrettuale, confermando la decisione del Tribunale, nel riconoscere il diritto dei sigg. A. e M. di spostare le latrine dalla loro collocazione originaria nel vano portineria (comune), creando però un diritto di servitù a carico del cortile di proprietà individuale delle unità immobiliari E F G (di proprietà degli attuali ricorrenti) non avrebbe correttamente interpretato il Regolamento condominiale sul punto e, cioè, laddove delimita i confini del cortile di proprietà individuale, e avrebbe determinato una violazione del diritto di proprietà, limitandolo con la servitù di cui si dice. E di più la Corte distrettuale avrebbe errato, altresì, nell’individuare la proprietà esclusiva e la proprietà comune, ritenendo che l’area coperta indicata dal Giudice di prime cure per il passaggio utile a raggiungere il sito della nuova latrina fosse bene comune, non considerando che il cortile di cui si dice si estende fino al muro perimetrale del fabbricato e, quindi, che il passaggio inciderebbe su bene individuale.

b) Con il secondo motivo, si fa valere l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostengono i ricorrenti che la motivazione con la quale la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che esisteva una superficie perimetrale che era comune e sulla quale andava esercitato il diritto di passaggio per raggiungere la nuova latrina contrasterebbe con l’altra affermazione, secondo cui le parti comuni comprendono tutta la superficie coperta dell’edificio principale e non solo la proiezione del tetto.

1.1- I due motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente (posto che prospettano uno stesso vizio della sentenza ora sotto l’aspetto del vizio di legge e ora sotto quello del vizio di motivazione) sono fondati.

A ben vedere, la Corte distrettuale, dando rilievo all’espressione di cui all’art. 1 del Regolamento condominiale che indica quali parti comuni “tutta la superficie coperta dell’edificio principale e non solo la proiezione del tetto (..)” ha trascurato di considerare che lo stesso articolo indica in modo chiaro “(…) con esclusione del solo cortile che è invece di proprietà esclusiva delle parti attrici”. Ad un tempo ha trascurato di considerare che il cortile non può che comprendere tutta la parte scoperta e calpestabile, del terreno destinato a cortile e che si estende fino al muro perimetrale del fabbricato. D’altra parte, se si presuppone che la proprietà altrui, in assenza di sporti si estenderebbe sino alla facciata dell’edificio, ove, invece, si dovesse ritenere che la presenza degli sporti incide sull’estensione della proprietà altrui, si identificherebbe una limitazione non codificata del diritto di proprietà del terzo o una servitù non apparente a carico del cortile o ancor di più un modo di acquisto della proprietà non ben identificabile, posto che la proprietà del terreno identificato dalla proiezione sul terreno dello sporto sarebbe acquistata per una vis attrattiva dalle caratteristiche non ben definite. Piuttosto, la stessa espressione del Regolamento secondo cui sono parti comuni “tutta la superficie coperta dell’edificio principale e non solo la proiezione del tetto (..), andava interpretata in sintonia con l’espressione del tutto chiara che il cortile appartiene in proprietà esclusiva alle unità immobiliari di proprietà delle parti attrici (odierni ricorrenti) e nel senso che senza creare limiti alla proprietà del cortile indicava tra le parti condominiali il tetto nella estensione comprensiva degli sporti. Epperò, un conto è l’indicazione dell’estensione del tetto altro conto è ritenere superficie coperta la proiezione sul terreno degli sporti del tetto stesso, tale che il terreno coperto dalla proiezione dello sporto del tetto indentificasse un terreno condominiale. Si può dire, come sembra indicare anche il Regolamento edilizio della città di Torino (così come riportato dai ricorrenti) che “(…) sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi o funzionale (cornice, cornicioni pensiline e balconi aperti a sbalzo ed altre analoghe opere) aggettanti per non più di mt 1,50 dal filo di fabbricazione, nonchè le opere in edifici esistenti diretti al superamento delle barriere architettoniche”.

2.- I ricorrenti lamentano ancora:

a) Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto a seguito di produzione e di documentazione fuori termine e per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo i ricorrenti, ammettendo il parere di massima del Comune di Torino depositato dal Condominio all’udienza di precisazione delle conclusioni, si sarebbe consumata una violazione dell’art. 101 c.p.c., del diritto di difesa della parte.

A sua volta, secondo i ricorrenti, insufficiente e contraddittoria sarebbe la motivazione con la quale la Corte distrettuale avrebbe escluso la praticabilità della prima soluzione rispetto a quella alternativa che risulta essere stata adottata.

b) Con il quarto motivo, sono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per rilevazione di ufficio di questione non controversa tra le parti e violazione dell’art. 1027 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. I ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale avrebbe per la prima volta in sede di decisione affermata l’esistenza di un’ulteriore servitù di passaggio a carico del cortile ed a favore dei locali ex portineria quale fondo dominante deducendola dalla mera esistenza di una porta finestra, ubicata nel muro perimetrale del fabbricato principale al pieno terra.

c) Con il quinto motivo, si assume violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo i ricorrenti ove questa Corte ritenesse fondate le censure fin qui esaminate la decisione della Corte di merito violerebbe il disposto di cui all’art. 91 c.p.c..

2.1. – Come appare del tutto evidente l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale assorbe i restanti motivi.

In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso e assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie i primi due motivi, e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA