Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16220 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2590/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

L.B., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aldo Paloschi e

Antonio Boccuccia, con domicilio eletto in Roma, Largo Brindisi 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di

Brescia, n. 3616/65/16, depositata il 16 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre

2020 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.B. ha impugnato davanti alla CTP di Brescia l’atto di liquidazione di imposta ed irrogazione sanzioni con il quale l’Ufficio aveva liquidato le imposte di registro, ipotecaria e catastale, spettanti in relazione al disposto della sentenza n. 1652 del 2010 del Tribunale di Brescia di divisione giudiziale con conguagli in denaro.

Il contribuente si è doluto della mancata applicazione dell’imposta in misura fissa al provvedimento in questione e dell’omessa concessione dei benefici previsti per la piccola proprietà contadina di cui alla L. n. 604 del 1954.

La CTP di Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 90/07/2013, ha accolto in parte il ricorso, riconoscendo al contribuente i menzionati benefici, ma rigettando la doglianza concernente la misura del tributo, stante la natura dichiarativa della sentenza di divisione.

Il contribuente ha proposto appello che la CTR di Milano, Sez. stacc. Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3616/65/16 ha accolto, stabilendo che dovesse adottarsi l’imposta in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 27, 34 e 37, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, parte prima, art. 3, poichè la CTR avrebbe errato nell’applicare, nel caso in esame, concernente una sentenza di divisione giudiziale di un patrimonio immobiliare passata in giudicato con previsione di conguagli in denaro, l’imposta in questione nella misura fissa e non in quella proporzionale.

La doglianza è fondata.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema d’imposta di registro, la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio è soggetta ad imposta proporzionale e non fissa, atteso che l’adempimento di tale prestazione, con cui si persegue l’obiettivo di perequare il valore delle rispettive quote, non ne costituisce condizione di efficacia (Cass., Sez. 5, n. 23043 dell’11. novembre 2016).

2. Il secondo motivo, con il quale è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in ragione della sua assoluta contraddittorietà non deve essere esaminato, alla luce dell’accoglimento della prima contestazione.

3. Il ricorso va, quindi, accolto, limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente limitatamente alla concessione dei benefici previsti per la piccola proprietà contadina, essendosi formato, sul punto, il giudicato.

Le spese di legittimità e degli altri gradi di giudizio sono compensate, secondo il disposto dell’art. 92 c.p.c., in ragione del parziale accoglimento dell’originario ricorso.

PQM

La Corte,

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente alla sola mancata concessione dei benefici previsti per la piccola proprietà contadina e lo respinge per la restante parte;

compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA