Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16220 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12058/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

F.LLI POLI SRL, SUPERMERCATI POLI SRL;

– intimati –

sul ricorso 16029/2006 proposto da:

SUPERMERCATI POLI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67 presso lo

studio dell’avvocato GRADARA RITA, rappresentato e difeso dagli

avvocati PANSIERI SILVIA, FALSITTA GASPARE, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incid. cond. –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 131/2005 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 28/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il resistente l’Avvocato PANSIERI, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società F.lli Poli s.r.l. cedeva tre aziende alla società Supermercati Poli s.r.l. con contratto registrato in data (OMISSIS) per il prezzo di L. 1.375.000.000, di cui L. 1.360.000.000 per avviamento.

L’Agenzia delle Entrate con avviso di rettifica e liquidazione notificato il 10-6-2002 elevava il valore di avviamento di due delle tre aziende portandolo a L. 2.565.250.000.

L’avviso era impugnato dalle società parti del contratto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trento.

In giudizio il contenzioso si riduceva al valore di avviamento di una sola azienda. La Commissione disponeva consulenza tecnica di ufficio per accertare detto valore, nominando CTU l’Ufficio Tecnico della Agenzia del Territorio di Trento. Decideva quindi in conformità all’esito della consulenza determinando il valore di avviamento in L. 1.220.075.000.

Avverso la sentenza proponevano appello principale l’Ufficio ed incidentale le contribuenti contestando il metodo e gli esiti della disposta consulenza.

La Commissione Tributaria di secondo grado di Trento rigettava il gravame, confermando la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza n. 131/05, in data 19-9-2005, depositata in data 28-11-2005, notificata in data 13-2-2006 propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, con due motivi.

Resiste la società Supermercati Poli s.p.a succeduta alla s.r.l. con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi diretti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

Il ricorso proposto dal Ministero è inammissibile.

Nel caso di specie, infatti, al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Trento della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Con il primo motivo di ricorso la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 36, con nullità della sentenza per difetto di motivazione ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell’art 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Rileva che, a fronte di motivi di impugnazione che contestavano sia il (metodo seguito dai contribuenti per determinare il valore dell’avviamento sia quello seguito dal CTU, affermando invece la fondatezza di quello seguito dall’Ufficio, la Commissione aveva motivato il rigetto del gravame con un preambolo in cui definiva il concetto del valore di avviamento in termini astratti ed apodittici, privi di riferimento al caso in esame, quindi concludeva che la valutazione del CTU si discostava poco da quella dell’Ufficio, “benchè siano stati utilizzati metodi diversi”.

Sostiene che si tratta di motivazione apparente, che non consente di comprendere il fondamento della decisione assunta, e quindi è affetta da nullità assoluta.

Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione degli artt. 112, 115, 116, 195 e 196 c.p.c., ed omessa e carente motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell’art 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Espone che la Commissione non aveva preso in considerazione la censura secondo cui il quesito posto dal Giudice di primo grado al CTU era inammissibile. Infatti, premesso che non esiste nell’ordinamento una normativa che regoli il calcolo del valore di avviamento tale non potendosi considerare il D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, limitato alla ipotesi di accertamento con adesione era improponibile un incarico di determinazione di tale valore “sulla scorta delle norme in vigore all’epoca della cessione”. Conseguenza di tale errato modo di procedere era una determinazione fondata su metodo dell’extraprofitto non considerato da alcuna norma, pertanto debordante dal quesito ed inattendibile. Nemmeno la Commissione di 2^ grado aveva preso in considerazione le ulteriori censure in ordine alla non condivisibilità del criterio di fatto seguito per accertare tale valore. In particolare, non era stato considerato che a tal fine doveva essere presa in considerazione la importanza che la acquisizione della azienda dotata di autorizzazione alla vendita al minuto, aveva per l’acquirente, la cui attività in questo campo era limitata dal blocco delle autorizzazioni di detto tipo disposto dalla competente autorità.

Le società costituita in controricorso contesta la fondatezza delle argomentazioni dell’Ufficio e formula ricorso incidentale condizionato con un motivo.

Sostiene a tale proposito che l’accoglimento del ricorso principale con la cassazione della sentenza comporterebbe che il giudice di rinvio debba esaminare anche l’appello incidentale, recante domanda di integrale annullamento degli avvisi di rettifica, e conclude in tali termini.

Il primo motivo di ricorso principale è fondato.

Giova riportare per intero la parte motiva della sentenza impugnata:

“il valore dell’avviamento deve essere determinato tenendo conto dei dati relativi alla redditività od al fatturato della azienda ceduta che sono gli unici dati certi al fine della determinazione del valore della azienda. Le motivazioni che spingono all’acquisto non costituiscono un criterio per determinare la redditività della azienda ceduta, ma una speranza di reddito che può anche essere disattesa.

La valutazione risultante dal CTU si discosta di poco da quella in dichiarazione anche i metodi adottati sono diversi”.

E’ evidente la assoluta mancanza di motivazione in relazione all’oggetto della causa e dei gravami della parti, ovvero la fondatezza o meno della determinazione del valore di avviamento operata rispettivamente dall’Ufficio negli avvisi, dalle contribuenti nel contratto e dal CTU nel primo grado di giudizio.

La prima parte è totalmente astratta e formula principi che possono anche essere condivisibili, ma rimangono alternativi (redditività e fatturato) senza formulare alcuna scelta; il secondo capoverso respinge una tesi dell’Ufficio in modo tuttavia generico e non concludente; il terzo prende atto che i risultati concreti raggiunti dalle società e dal CTU differiscono poco nell’ammontare, ma sono basati su metodi diversi, che non vengono illustrati.

Manca qualunque riferimento sia ai motivi di gravame che al metodo di calcolo del valore commerciale di avviamento che si ritiene corretto.

Non vi è traccia nemmeno di una motivazione “per relationem”. La Commissione pare concludere per una specie di fungibilità degli importi esposti dalla parti private e dal CTU sulla base di uno scarto ridotto sotto il profilo nummario, mentre da contemporaneamente atto che i metodi sono diversi ed anche i risultati non coincidono.

Ne deriva che trattasi di motivazione non solo apparente in quanto priva di riferimenti concreti all’oggetto di causa, ma anche priva di significato univoco sotto lo stesso profilo letterale con conseguente nullità della sentenza impugnata.

Il secondo motivo di ricorso principale rimane assorbito, laddove appare inammissibile l’incidentale, la cui questioni sono rimesse all’esame del giudice di rinvio.

La sentenza deve quindi essere cassata e la causa rinviata a diversa sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, e compensa le relative spese; accoglie il primo motivo del ricorso principale della Agenzia, dichiara assorbito il secondo motivo ed inammissibile l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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