Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16220 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4425-2014 proposto da:

R.M., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

BIANCHINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ISABELLA RUBINO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS

(S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, SCIPLINO ESTER

ADA, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. (già SESIT PUGLIA S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 6425/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI del

29/11/2012, depositata i17/2/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/6/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO per delega dell’avvocato ANTONINO

SGROI, difensore del controricorrente, che si riporta agli scritti e

dichiara di non aderire alla rinuncia notificata.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per il rigetto del ricorso.

2 – La Corte di appello di Bari, con sentenza pubblicata il 7 febbraio 2013, confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione proposta da M.A.C. (cui, poi, in giudizio era subentrato R.M., nella qualità di erede) avverso la cartella esattoriale con la quale l’I.N.P.S. aveva richiesto il pagamento di contributi IVS datori lavoro in agricoltura per gli anni 2001 e 2002. Riteneva la Corte territoriale che, a fronte di una pretesa contributiva basata sulle risultanze delle denunce trimestrali presentate dalla M., l’opponente non avesse dimostrato l’esistenza di fatti estintivi dell’obbligazione ovvero addotto elementi concreti per ritenere che il conteggio effettuato dall’Istituto fosse viziato da errori.

Per la cassazione di tale decisione ricorre R.M. affidando l’impugnazione a due motivi.

L’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., resiste con controricorso.

Equitalia Sud S.p.A. (già Sesit Puglia S.p.A.) è rimasta solo intimata.

3 – E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso del 23 maggio 2016.

Il suddetto atto di rinuncia è stato sottoscritto dal ricorrente personalmente e dal suo difensore (art. 390 c.p.c.) e notificato alla parte costituita.

L’I.N.P.S., invero, ha dichiarato di non accettare la suddetta rinuncia, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo.

La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) – cfr. Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971 – ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione – si vedano anche Cass., Sez. Un., 9 marzo 1990, n. 1923; Cass. 18 settembre 2008, n. 23840 -, restando pur sempre salva la possibilità di condannare il rinunciante al pagamento delle spese del giudizio – si vedano le citate Cass. n. 23840/2008 e Cass. n. 3971/2015).

4 – Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo.

5 – Quanto alla regolamentazione delle spese, considerato che nel caso di specie la rinuncia è l’effetto di un accordo di ristrutturazione crediti agricoli cui ha aderito l’odierno ricorrente, erede dell’originaria debitrice, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

6 – Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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