Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1622 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1622 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 15373-2006 proposto da:
COOPERATIVA EDILIZIA E.N.E.S. – ENTE NAZIONALE PER
L’EDILIZIA SOCIALE S.r.l. C.F. 01015081001, in persona
del Liquidatore legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIMON
BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI
2013
2333

FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIULIANI MARIO;
– ricorrente contro

MANGIAPANE

t

MICHELANGELO

MNGMHL39S11D825W,

Data pubblicazione: 27/01/2014

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA

5,

presso lo studio dell’avvocato TRICERRI LAURA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ARENA SALVATORE
RUGGERO;
– controricorrente

557/2005 della CORTE D’APPELLO

di MESSINA, depositata il 02/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

06/11/2013

dal Consigliere Dott. FELICE

MANNA;
udito l’Avvocato GIACOMO CALDERONIO, con delega
dell’Avvocato SALVATORE RUGGERO ARENA difensore del
resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del primo, del secondo e del sesto
motivo del ricorso, per il rigetto del terzo e del
quarto motivo, e per l’assorbimento del quinto motivo
del ricorso.

avverso la sentenza n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Michelangelo Mangiapane e Saverio Micheletta, comproplietari di un
terreno in Messina, contrada Citola, posto in zona R2 del Piano regolatore,
sottoposto a procedura di espropriazione per pubblica utilità a favore

di alloggi di edilizia economica e popolare, convenivano in giudizio
quest’ultimo e Caterina Fiumara, proprietaria di un fondo vicino, affinché
fossero condannati, la prima, a demolire le costruzioni realizzate anche sulla
parte del loro fondo non espropriata, a distanza inferiore a quella legale, o in
subordine al pagamento del doppio del terreno occupato; la seconda, a
chiudere i cancelli attraverso cui ella aveva iniziato ad esercitare
un’illegittima servitù di passo e di veduta sul loro fondo.
Entrambe le parti convenute resistevano in giudizio, chiedendo il rigetto
della domanda. In particolare, l’Enes, per l’ipotesi che fosse stata accertata
l’occupazione di una parte del terreno residuo di proprietà Mangiapane,
chiedeva che fosse riconosciuto in proprio favore il relativo diritto di
ritenzione, e in subordine proponeva domanda subordinata di usucapione
della porzione di terreno occupata.
Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda principale,
condannava l’Encs al pagamento in favore degli attori della somma di lire
34.320.000, per la porzione di terreno occupata, nonché a costruire un muro
dell’altezza di 5 metri idoneo a sostenere i movimenti franosi del terreno
sovrastante quello degli attori. Condannava, inoltre, la Fiumara a rimuovere,
con opportune opere, l’affaccio laterale sul terreno di parte attrice.

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dell’Ente Nazionale Edilizia Sociale — Enes — coop. a r.l. per la realizzazione

Adita in via principale dall’Enes e in via incidentale dal Mangiapane,
quest’ultimo evocato in giudizio “in proprio e quale subentrante nella
posizione di Saverio Micheletta”, la Corte d’appello di Messina, con sentenza
pubblicata il 2.12.2005, in parziale riforma della sentenza di primo grado,

Enes — Ente Nazionale Edilizia Sociale a r.l. la proprietà di un’area occupata
nell’edificazione di un complesso residenziale, subordinatamente al
versamento in favore del titolare dell’area stessa, Michelangelo Mangiapane,
della somma di E 17.724,80; quindi, condannava la cooperativa al pagamento
in favore di quest’ultimo della somma di E 5.205,89 a titolo d’indennizzo per
il materiale inerte sbancato ed asportato dalla proprietà di lui.
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte peloritana
rilevava che sul ccertata occupazione del terreno nell’attività costruttiva, la
Cooperativa Enes non aveva proposto appello, sicché tale dato di fatto doveva
ritenersi ormai incontestabile. Precisava, quindi, che la mancata opposizione
manifestata dal difensore del Mangiapane al trasferimento in favore della
Cooperativa della proprietà dell’area occupata, equivaleva ad
un’incondizionata accettazione del contraddittorio sul punto, che consentiva
di superare ogni questione inizialmente posta sull’eventuale novità della
relativa domanda.
Rilevava, poi, che nessuna valida ragione di diritto ricorreva per revocare
in dubbio le conclusioni del c.t.u. sulla violazione delle distanze legali e sulla
determinazione dell’area occupata. Né vi erano le condizioni per accogliere
l’appello incidentale del Mangiapane per un diverso apprezzamento del valore
del terreno.
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trasferiva per accessione invertita ex art. 938 c.c. in favore della Cooperativa

Riteneva, invece, fondato l’appello incidentale col quale il Mangiapane
aveva lamentato la mancata quantificazione dell’indennizzo per il materiale
inerte sbancato ed asportato dal suo terreno, sicché in favore dell’appellato
poteva essere liquidata l’ulteriore somma di E 5.205,89, pari a E 4,13 per

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Cooperativa Enes — Ente
Nazionale Edilizia Sociale a r.l.
Resiste con controricorso Michelangelo Mangiapane.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Preliminarmente va respinta l’eccezione, sollevata dal controricorrente,

di tardività del ricorso perché proposto scaduto il termine breve.
Notificata la sentenza d’appello il 7.3.2006, il ricorso è stato avviato per la
notifica il 6.5.2006, e dunque nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., come
risulta dalla certificazione dell’ufficio unico notifiche della Corte d’appello di
Roma, datato 27.9.2007 (v. nota di dennsito 24.10.2007).
2. – La Corte rileva la nullità della sentenza d’appello perché pronunciata
all’esito di un procedimento svolto a contraddittorio non integro, non
avendovi preso parte Saverio Micheletta.
2.1. – Ai sensi dell’art. 111 c.p.c., in caso di successione a titolo particolare
del diritto controverso l’estromissione dell’alienante o del dante causa può
essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue
che, nel giudizio d’impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto
in causa e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la
sentenza è appellata da uno solo o contro uno soltanto dei medesimi, deve
essere ordinata._ anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei
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8.400 me. di materiale.

confronti dell’altro, a norma dell’art. 331 c.p.c.; in mancanza, deve rilevarsi
anche d’ufficio in sede di legittimità il difetto d’integrità del contraddittorio,
con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio
(Cass. mi. 4486/10, 1535/10, 18483/06, 15208/05 e 13021/00).

confronti del solo Michelangelo Mangiapane “in proprio e quale subentrante
nella posizione di Saverio Micheletta” (v. citazione in appello e sentenza di
secondo grado). Ciò in quanto, come si evince dalla comparsa conclusionale
di primo grado di parte attrice, Michelangelo Mangiapane aveva “rilevato
l’altra metà del fondo” da Saverio Micheletta. Escluso che tale espressione
possa indicare altro se non l’acquisto a titolo particolare inter vivos della
quota di comproprietà dell’altro attore, deve rilevarsi che il giudizio d’appello
si è svolto senza che fosse citato l’alienante, ancorché questi non fosse stato in
precedenza estromesso.
A tale ultimo riguardo occorre rimarcare che sebbene alcune pronunce di
questo S.C. ammettano la possibilità di un’estromissione tacita (cfr. Cass.
2707/05, 6530/00 e 6391/83; contra Cass. n. 15208/05), è tuttavia
indispensabile la richiesta dell’alienante. Non più destinatario degli effetti
sostanziali della sentenza a seguito della cessione del diritto, questi è tuttavia
il solo che possa disporre della propria partecipazione al processo, venuta
meno la quale egli non è più soggetto neppure agli effetti processuali della
decisione, vantaggiosi o sfavorevoli che siano. L’acquirente a titolo
particolare e la controparte possono consentire o meno all’estromissione,
ciascuno essendo portatore d’un interesse potenzialmente contrario ad essa;
ma non per questo possono sostituirsi alla volontà del cedente omettendo,
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2.1.1. – Nella specie, il giudizio di secondo grado è stato introdotto nei

ogni qual volta ne siano onerate, di provocarne l’ulteriore partecipazione al
giudizio. Va inoltre considerato che come l’intervento del successore non
determina alcuna automatica estromissione del dante causa, così la
proposizione del gravame da parte dello stesso, ai sensi dell’art. 111, 40

effetti diversi.
Ne consegue che il giudizio d’impugnazione promosso dal successore a
titolo particolare, che non sia già intervenuto nel processo di primo grado,
deve essere instaurato anche nei confronti del cedente; diversamente, il
contraddittorio va integrato ex art. 331 c.p.c. nei confronti di lui (cfr. Cass. n.
11195/95).
2.1.2. – La situazione non cambia nell’ipotesi reciproca — che è quella di
specie — in cui la parte avversa a quella coinvolta dalla successione a titolo
particolare nel diritto controverso abbia proposto appello nei confronti del
solo successore, e questi nel costituirsi in giudizio abbia accettato, in maniera
espressa o tacita, di partecipare al processo in tale veste. Pure in questo caso,
la condotta processuale dell’avente causa equivale ad un intervento ex art. 111
c.p.c., per cui si riproduce intatta la non configurabilità di un automatico
effetto di estromissione del soggetto cedente.
2.1.2.1. – Né ovviamente rileva, nello specifico, la circostanza che il
successore fosse comunque parte del processo per la propria quota di
comproprietà della porzione di fondo non espropriato, e che egli sia stato
convenuto in appello nella duplice veste di parte originaria e di successore a
titolo particolare nella quota del litisconsorte. Le disposizioni processuali in
materia di contraddittorio rispondono a canoni interpretativi sottratti alla
7

comma c.p.c., essendo in tutto equivalente ad un intervento non può produrre

disponibilità delle parti, che non possono convenirne adattamenti al di fuori
delle forme di rito e del relativo controllo giudiziale.
3. – Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rimessione della
causa, per la rinnovazione del giudizio di secondo grado, alla Corte d’appello

cassazione, ai sensi dell’art. 385, 3 0 comma c.p.c.
4. – Resta di conseguenza assorbito l’esame dei motivi di ricorso.

P.Q.M.
La Corte decidendo sul ricorso dichiara la nullità della sentenza impugnata
e rimette la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione,
che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazi^r e.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 6.11.2013.

di Messina in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di

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