Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1622 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 26/01/2021), n.1622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16924-2019 proposto da:

O.Z., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAGLIARI 14,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO CALIENDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO ORLANDO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2758/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

O.Z. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile d’ufficio il ricorso introduttivo del giudizio in quanto proposto in data 14 gennaio 2014, mentre le intimazioni di pagamento avverso cui il ricorso è proposto erano state notificate in data 8 novembre 2013.

La ricorrente deduce di avere spedito il ricorso in data 13 dicembre 2013, impugnando così intimazioni di pagamento notificate in data 8 novembre 2013, mentre la CTR ha erroneamente considerato quale data di proposizione del ricorso di primo grado la data della costituzione in cancelleria (14 gennaio 2014).

Ritenuto pertanto che deve verificarsi la data di notificazione e di deposito del ricorso di primo grado è necessario acquisire il fascicolo del merito non presente in atti.

P.Q.M.

Rinvia la casa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA