Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1622 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. I, 26/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 26/01/2010), n.1622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26469-2007 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 223, presso lo studio dell’avvocato CASTRONUOVO VITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCI LUCA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G.V.G. n. 153/07 della CORTE D’APPELLO di

BRESCIA del 13/6/07, depositato il 14.6.07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere relatore è del seguente tenore: ” C.C. chiede, per due motivi, la cassazione del decreto, emesso il 26 ottobre 2007, con cui la Corte d’appello di Brescia gli ha riconosciuto la somma Euro 7.000,00, a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della durata, ritenuta eccedente di sette anni quella ragionevole, di un procedimento penale conclusosi con sentenza del Gup del Tribunale di Milano di non luogo a procedere in ordine ai reati (contro la pubblica amministrazione) ascritti con formula di insussistenza del fatto o perchè il fatto non costituisce reato. Si difende il Ministero della giustizia.

Diritto

OSSERVA

Con il primo motivo, denunziando varie forme di violazione di legge e vizi motivazionali, il ricorrente censura sotto due profili la liquidazione operata dalla corte bresciana: ha tenuto conto solo del ritardo e non dell’intero svolgersi del procedimento; ha valorizzato in negativo “la circostanza, puntualmente considerata nella motivazione della sentenza di proscioglimento, per cui, pretermesse le fattispecie le cui fonti di prova erano affette da vizi procedurali che ne determinavano l’inutilizzabilità, le condotte addebitate al C. costituivano manifestazione di una sistematica violazione dei doveri che su di lui incombevano, in qualità di pubblico dipendente”.

Con il secondo motivo, si ascrive alla corte territoriale di non avere liquidato il danno esistenziale.

Il primo motivo appare manifestamente infondato nella prima parte.

La precettività, per il giudice nazionale, dei parametri indennitari dettati dalla giurisprudenza europea non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo, giacchè mentre per la Corte EDU l’importo ritenuto mediamente congruo va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale resta invece vincolante, sul punto, la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi della quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, senza che, tuttavia, siffatta diversità di calcolo infici la complessiva attitudine della riparazione prevista dalla predetta disciplina ad assicurare un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, con essa, la compatibilità della disciplina introdotta da detta legge con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia e con gli artt. 111 e 117 Cost. (Cass. nn. 23844/2007, 8714/2006, 16514/2005, 13441/2005, 8852/2005, 8568/2005).

Coglie, invece, nel segno la residua doglianza relativa alla riduttiva misura del parametro di liquidazione adottato dalla Corte di appello.

Premesso che, a tal fine, va fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per il suo carattere interpretativo, in termini di diritto vivente, della norma dell’art. 6, p. 1, della Convenzione EDU, alla cui violazione è correlato, appunto, l’equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001; e che da detta giurisprudenza emerge l’indicazione di un parametro liquidatorio (per ogni anno di protrazione del processo oltre il termine di sua ragionevole durata) contenuto in una forbice da Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00, al di sotto e al di sopra dei quali il giudice nazionale può poi modulare la liquidazione del danno non patrimoniale in relazione alla specifica e peculiare connotazione e intensità che questo assuma nel caso concreto al suo esame; tutto ciò, appunto, premesso, effettivamente non coerente, e non adeguatamente motivata, è la liquidazione operata, nella specie, dalla Corte territoriale al livello minimo del parametro suddetto (come in casi in cui minima sia la posta in gioco nel processo della cui durata si discenda); di vero, per un verso, in relazione al giudizio penale per la cui eccessiva durata v’è qui doglianza, la qualità istituzionale dell’imputato (pubblico dipendente), il carattere infamante della imputazione ascrittagli, la particolare veemenza delle indagini preliminari nel corso delle quali egli aveva dovuto subire varie perquisizioni e financo una custodia cautelare in carcere nonchè la ingiustizia (come poi accertata) dell’accusa sono tutti elementi che convergono a deporre per una particolare intensità dello stress e dell’ansia da attesa di una decisione liberatoria; per altro verso, incongrui, al fine di sminuire i patemi d’animo (e, simmetricamente, la misura del danno non patrimoniale), si appalesano i riferimenti a condotte del C. violative di doveri istituzionali contenute nella motivazione della sentenza di proscioglimento, notorio essendo che anche un imputato ritenuto colpevole può chiedere i danni per la irragionevole durata del processo in esito al quale sia stato condannato.

Infondato è il secondo motivo.

In tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il pregiudizio esistenziale costituisce una componente del danno non patrimoniale o morale, il quale è risarcibile al di fuori delle strettoie poste dall’art. 2059 cod. civ. (cfr. Cass. n. 19354/2005).

Ove si condividano i superiori rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sussistendone i presupposti”.

2. – Il Collegio reputa di non potere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione e che il ricorso debba essere rigettato anche in relazione al primo motivo.

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, infatti, la censura è manifestamente infondata posto che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. L’avere il giudice del merito, nella concreta fattispecie, liquidato l’indennizzo per equa riparazione in misura conforme ai parametri CEDU rende incensurabile in sede di legittimità il provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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