Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1622 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10330/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.E., I.T., M.L.,

I.L., I.M., nella loro qualità di eredi di

I.A., elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO TRIESTE 109, presso

lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, che li rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/25/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI FOGGIA, emessa il

05/02/2013 e depositata il 12/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Donato Mondali, per i controricorrenti, che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Puglia indicata in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso di I.L., M.L., I.T., I.M., quali eredi di I.A., avverso il diniego di rimborso IRAP per gli anni dal 2000 al 2009.

Le parti intimate hanno depositato controricorso, eccependo il giudicato esterno nonchè l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l’unico motivo proposto l’Agenzia prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

Premesso che l’eccezione di giudicato esterno formulata dalle parti controricorrenti è inammissibile integrando un motivo di censura alla sentenza di appello che avrebbe dovuto essere proposto con ricorso incidentale e, comunque, infondata in relazione all’autonomia dei singoli anni di imposta ai fini IRAP ed all’impossibilità di considerare coperti da giudicato elementi fattuali relativi a singole annualità e alla conseguente irrilevanza, con riferimento all’IRAP, dei presupposti fattuali acclarati per le annualità già definite il ricorso, ammissibile in rito, è manifestamente infondato.

Ed invero, la CTR ha escluso il carattere dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP in base alla circostanza che la segretaria part-time e le spese inerenti allo studio non integravano il requisito dell’autonoma organizzazione.

Orbene, a fronte di tale accertamento, l’Agenzia prospetta il deficit della sentenza impugnata per non avere esaminato gli elementi rappresentati dai compensi per lavoro dipendente e corrisposti a terzi, riproducendo nel motivo di ricorso la fotocopia di uno specchietto già contenuto nell’atto di appello riportante alcuni dati numerici.

Ma tale generica censura si scontra con i principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in tema di IRAP, secondo i quali con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” – cfr. Cass. S.U. n. 9451/2016.

Orbene, se nessuna rilevanza poteva essere data ai compensi corrisposti all’unica segretaria part-time, la censura che riguarda l’omessa considerazione dei compensi a terzi è stata formulata, per altro verso, in modo assolutamente generico, senza alcuna specificazione idonea a dimostrare che per ciascuna annualità l’importo dei compensi aveva superato la soglia del minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività professionale.

Il ricorso va quindi rigettato.

L’intervento chiarificatore delle S.U. impone la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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