Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16219 del 29/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/07/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 29/07/2020), n.16219
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al numero R.G.
20737/2019, sollevato con l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA
depositata il 30/06/2019 nel procedimento tra:
F.M., rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO SARTORI;
e
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/06/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal
Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO;
viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Cimmino Alessandro, il quale ha
chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia;
Fatto
RILEVATO
come il Tribunale di Venezia, adito in seguito alla declaratoria di incompetenza resa dal Tribunale di Vicenza, abbia richiesto di ufficio il regolamento di competenza, avendosi riguardo ad appello in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), alla stregua di verbale di accertamento della sezione Polizia Stradale di Vicenza;
evidenziato come, ad avviso del Tribunale di Venezia, anche nella vigenza del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, qui operante “ratione temporis”, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, con conseguente competenza dell’ufficio del Tribunale di Vicenza;
rilevato come il Ministero dell’Interno abbia depositato scrittura difensiva, a norma dell’art. 47 c.p.c., u.c., mentre F.M. non ha svolto alcuna attività di difesa nel procedimento di regolamento;
ritenuta l’ammissibilità di tale scrittura difensiva, ex art. 47 c.p.c., u.c., depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, giacchè, se è certo che la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato spettano, in forza del R.D 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, all’Avvocatura distrettuale dello Stato per la sole cause portate dinanzi alle autorità giudiziarie che hanno sede nel rispettivo distretto (Cass. Sez. 1, 03/02/1971, n. 241), nel procedimento per regolamento di competenza (ex art. 47 c.p.c.) i difensori che rappresentino le parti nel giudizio di merito conservano la qualità di procuratori, senza che sia neppure necessaria l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, operando il regolamento di competenza come un semplice incidente del medesimo processo di merito.
Diritto
CONSIDERATO
come, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, opportunamente richiamato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, ovvero del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, comma 2 (Cass. Sez. 6 – 2, 06/03/2018, n. 5249; Cass. Sez. 6 – 2, 23/02/2018, n. 4426; Cass. Sez. U, 22/11/2010, n. 23594; Cass. Sez. U, 18/11/2010, n. 23285); ritenuto, pertanto, che la richiesta di regolamento di competenza vada accolta, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Vicenza, quale giudice d’appello avverso le sentenza emessa dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;
rilevato come non si debba statuire sulle spese processuali di questo giudizio, trattandosi di regolamento d’ufficio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del processo nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 giugno 2020.
Depositato in cancelleria il 29 luglio 2020