Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16219 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/06/2017, (ud. 21/02/2017, dep.28/06/2017),  n. 16219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9253/2012 proposto da:

V.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO CERUTTI;

– ricorrente –

contro

P.M.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 35, presso lo studio dell’avvocato GIAN

LUIGI MALOSSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1664/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Malossi Gian Luigi difensore della controricorrente

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il signor V.F., appaltatore dei lavori di completamento di un fabbricato commissionatigli dalla signora P.M.C., ricorre contro costei per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Torino lo ha ritenuto responsabile, ai sensi dell’art. 1669 c.c., dei difetti del fabbricato dalla stessa lamentati e lo ha conseguentemente condannato a risarcire alla stessa i conseguenti danni, quantificandoli nella somma necessaria per l’eliminazione di detti difetti; somma liquidata, sulla scorta delle risultanze peritali, nella misura di Euro 14.233,05, oltre rivalutazione monetaria interessi legali.

Il ricorso si fonda su due motivi.

La signora P. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 21.2.17, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo mezzo di ricorso, promiscuamente riferito al vizio di motivazione e a (non specificati) vizi di violazione di legge e di norme sul procedimento, lamenta, in sostanza, che la corte territoriale avrebbe recepito le risultanze della consulenza di ufficio aderendo alle stesse acriticamente e senza tenere conto delle critiche che a tale consulenza erano state mosse dal consulente di parte dell’odierno ricorrente. Il motivo va disatteso, perchè non individua vizi logici o lacune argomentative della sentenza, ma si risolve nella prospettazione di un dissenso rispetto alle conclusioni peritali, fatte proprie prima dal tribunale e poi dalla corte di appello.

Il secondo motivo, riferito al vizio di motivazione, censura la valutazione di gravità dei vizi sulla cui base la corte distrettuale ha ricondotto la fattispecie alla previsione dell’art. 1669 c.c., invece che art. 1667 c.c..

Anche questo secondo motivo va disatteso, perchè attinge apprezzamenti di merito che competono al giudice territoriale. Esso risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi i motivi in cui esso si articola e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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