Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16219 del 16/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16219 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

ricorrente

contro
VICCARO Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, via Labicana n.
92, presso lo Studio Crocetta-Testa, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Silvio Fusco e Gianfranco Testa giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez.
staccata di Latina, n. 634/40/07, depositata il 13 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo

7.

Data pubblicazione: 16/07/2014

2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Eugenio De Bonis per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale
Fimiani, il quale ha concluso, in via principale, per il rinvio a nuovo ruolo
per riunione ad altri ricorsi e, nel merito, per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, basato su tre

Lazio, sez. staccata di Latina, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando
l’appello dell’Ufficio, è stato confermato l’annullamento dell’atto di
contestazione ed irrogazione sanzioni notificato a Giuseppe Viccaro a
seguito di avvisi di accertamento emessi nei confronti della E.S.I.T. s.r.1.,
del quale il Viccaro era stato ritenuto amministratore di fatto.
Il giudice a quo ha ritenuto che l’annullamento dei detti avvisi di
accertamento, pronunciato il 25 giugno 2007 da altra sezione della
medesima CTR, si ripercuoteva, per consequenzialità, sull’atto di
irrogazione delle sanzioni impugnato, con assorbimento di ogni altra
questione.
2. Il contribuente resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal
controricorrente, è infondata, in quanto la sentenza è stata depositata il 13
dicembre 2007 e il ricorso consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica
il 27 gennaio 2009, nel rispetto del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
2. Con il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per
stretta connessione e con priorità, la ricorrente denuncia, rispettivamente, la
violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 295 cod. proc. civ., lamentando
che il giudice d’appello ha deciso la controversia in base alla mera
circostanza che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società
E.S.I.T. s.r.l. – di cui il Viccaro era stato ritenuto amministratore di fatto con
conseguente emissione nei suoi confronti di atto di irrogazione sanzioni
quale autore delle violazioni contestate alla società — erano stati in
precedenza annullati da altra sezione della stessa CTR, così illegittimamente
attribuendo a tali sentenze efficacia di giudicato, anziché sospendere il
giudizio per pregiudizialità.
2

motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

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Ai SENSI DEL D.P.R. 26/4/14%
h, 131 TAB. ALL. B. I motivi sono fondati.
MAMMA INNTARLA
Una volta, infatti, che lo stesso giudice a quo ha riconosciuto l’esistenza

di un rapporto di stretta consequenzialità tra i giudizi concernenti gli avvisi
di accertamento emessi nei confronti della s.r.l. E.S.I.T. e l’atto di
irrogazione sanzioni impugnato dinanzi a sé, avrebbe dovuto, non potendo
più addivenirsi alla riunione delle cause, necessariamente sospendere il
processo per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.
pronunciare prendendo atto delle decisioni emesse in grado di appello in
relazione alla società, in assenza della prova del loro passaggio in giudicato.
Va, peraltro, al riguardo rilevato che le menzionate sentenze sono state,
in accoglimento dei ricorsi per cassazione dell’Agenzia delle entrate, cassate
con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, con ordinanze di questa
Corte nn. 1769, 1770, 1771 e 1772 del 2010.
3. In conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso,
assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa
rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale del Lazio, la quale provvederà in ordine alle spese anche del
presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il
primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad
altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2014.

(applicabile, per costante giurisprudenza, al processo tributario), anziché

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