Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16219 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21347/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

D.C.A. e D.C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli,

n. 1544/15/16, depositata il 18 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre

2020 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.C.A. e D.C.C. hanno impugnato davanti alla CTP di Caserta un avviso di liquidazione concernente l’imposta di registro relativa ad un’ordinanza per usucapione speciale.

La CTP di Caserta, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7431/7/2014m ha accolto in parte il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR di Napoli, con sentenza n. 1544/15/16, ha rigettato.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

I contribuenti non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c., della L. n. 346 del 1976, art. 4 e del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, in quanto la CTR avrebbe errato nell’affermare che sia sufficiente, ai fini del conseguimento dei benefici di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 1, l’acquisto di un terreno per usucapione ai sensi dell’art. 1159 bis c.c., dovendo risultare, al contrario, che il trasferimento abbia realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici e che la proprietà arrotondata miri alla “coltivazione diretta”.

La doglianza è fondata.

La L. n. 604 del 1954, art. 1, concede l’esenzione dall’imposta di bollo ed una forte riduzione delle imposte di registro ed ipotecaria in caso di atti ascrivibili, tutti, alla categoria degli acquisti a titolo derivativo “posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall’art. 2”.

Analogamente, il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2, assoggetta ad imposta fissa di registro ed ipotecaria ed esenta dalle imposte catastali “i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici fatte a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate”.

Infine, per effetto della L. n. 346 del 1976, art. 4, le agevolazioni previste per i trasferimenti, e cioè per gli acquisti a titolo derivativo, dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, citato comma 2, sono applicabili ai trasferimenti immobiliari regolarizzati in base al procedimento di cui all’art. 3 relativo al riconoscimento della proprietà per usucapione regolata dall’art. 1159 bis c.c..

Ciò premesso, si rileva che, per la giurisprudenza di legittimità, l’elenco degli atti per i quali operano i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina non ha carattere tassativo – come si desume anche dalla ratio legis, ravvisabile nell’intento del legislatore di favorire gli “atti posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina” – ed è, quindi, compito dell’interprete sopperire all’incompletezza dell’elenco.

Ne deriva che, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi applicabile l’agevolazione fiscale in esame all’acquisto per usucapione, giudizialmente accertata, di un fondo rustico (Cass., Sez. 5, n. 14520 del 16 giugno 2010; Cass., Sez. 5, n. 674 del 14 gennaio 2009; Cass., Sez. 5, n. 12609 del 19 maggio 2008).

In particolare, secondo questa Corte, l’usucapione speciale di cui all’art. 1159 bis c.c. è stata introdotta dalla L. n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo nelle zone montane (Cass., Sez. 2, n. 20451 del 28 agosto 2017; Cass., Sez. 2, n. 8778 del 13 aprile 2010).

Pertanto, sussiste la volontà legislativa di promuovere la formazione di una piccola proprietà in zone disagevoli, quali i territori montani, diretta alla coltivazione del terreno, dovendosi pure considerare che le norme agevolative sono rivolte, nella specie, a dare attuazione all’art. 44 Cost., comma 2, in virtù del quale la legge “dispone provvedimenti a favore delle zone montane” (Cass., Sez. 6-5, n. 30817 del 26 novembre 2019).

Al riguardo, si osserva che, ai sensi della L. n. 346 del 1976, art. 4, disposizione che regola la fattispecie, “Ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici, singole o associate, sono applicabili le agevolazioni previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, comma 2”.

Da questa previsione si ricava, innanzitutto, un utilizzo atecnico del termine “trasferimento”, in quanto, in teoria, l’acquisto della proprietà a titolo originario tramite usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. non comporta un passaggio della proprietà a titolo derivativo, ma il riconoscimento della stessa a titolo originario.

Ne deriva, quindi, che la disposizione agevolativa in questione non trova fondamento nel semplice “trasferimento” degli immobili indicati nella citata L. del 1976, artt. 1, 2 e 3, ma che, piuttosto, il suo elemento caratterizzante va rinvenuto nel risultato conseguito attraverso l’acquisto della proprietà, al quale soltanto le legge – tanto nella previsione della L. n. 346 del 1976, art. 4, quanto in quelle del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2, e della L. n. 97 del 1994, art. 5 bis – espressamente riconduce l’applicabilità dei benefici fiscali, ovvero “nella realizzazione dell’arrotondamento o dell’accorpamento di proprietà dirette coltivatrici”.

A conclusioni non dissimili è giunta la giurisprudenza di legittimità nella similare situazione dell’acquisto per usucapione ordinaria, affermando che “L’agevolazione tributaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, comma 2, è applicabile anche nel caso di acquisto della proprietà per usucapione ordinaria dei fondi rustici ricompresi nei territori montani, definiti dal medesimo art. 9, comma 1, qualora l’acquisto realizzi il risultato di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate” (Cass., Sez. 5, n. 2168 del 30 gennaio 2020; Cass., Sez. 5, n. 5834 del 11 marzo 2011).

Non si ravvisano, peraltro, ragioni per non estendere questo orientamento anche all’eventualità dell’usucapione ex art. 1159 bis c.c.

Questa conclusione è suffragata dall’esame della giurisprudenza che si è occupata della tematica dell’estensione all’usucapione degli immobili rurali dei benefici fiscali previsti dalle varie normative succedutesi nel tempo, analizzandone i presupposti.

E’ stato chiarito che “la nozione di fatti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante la finalità del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento dei diritti reali su beni immobili, semprechè l’acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino abitualmente alla lavorazione della terra” (Cass., Sez. 1, n. 4409 del 10 maggio 1996).

Nelle decisioni di legittimità in argomento è esplicita la menzione della ratio della L. n. 604 del 1954 sulla piccola proprietà contadina (che costituisce il precedente normativo della L. n. 346 del 1976, qui in esame, che, nello specifico, regola l’usucapione speciale di quella che, con terminologia quasi identica e sostanzialmente coincidente, è indicata come “piccola proprietà rurale”), ravvisabile, come si desume dagli artt. 1 e 2, nell’intento del legislatore di favorire gli “atti posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti” (Cass., Sez. 5, n. 674 del 14 gennaio 2009).

E’ stato evidenziato da Cass., Sez. 5, n. 12609 del 19 maggio 2008 il favore dimostrato dal legislatore per l’acquisto a titolo originario, nella prospettiva proprio della “formazione della piccola proprietà rurale”, ricavabile:

– dall’art. 1159 bis c.c., inserito dalla L. n. 346 del 1976, art. 1, (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale);

– dalla stessa L. n. 346 del 1976, art. 4, che rende applicabili le agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2, “ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici…”.

Pertanto, un’interpretazione costituzionalmente orientata, che valorizzi le indicazioni contenute nell’ordinanza n. 418 dell’11 ottobre 2000 della Corte costituzionale, impone di ritenere ugualmente favorito l’acquisto per usucapione nell’ipotesi più generale di formazione della piccola proprietà contadina, allorchè simile acquisto, conseguente ad usucapione abbreviata, è ammesso al beneficio (Cass., Sez. 5, n. 12609 del 19 maggio 2008), essendo evidente l’evolversi delle leggi concernenti “la formazione della piccola proprietà contadina” verso una dilatazione delle norme di favore, che lascia trasparire chiaramente la finalità perseguita dal legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento della proprietà di un bene immobile e, in senso lato, produttivo di effetti incidenti su diritti reali (Cass., Sez. 5, n. 1251 del 22 gennaio 2014; Cass., Sez. 5, n. 14520 del 16 giugno 2010).

Infatti, ricorre una ratio legis ben chiara – che è alla base di tutta la normativa menzionata e, quindi, della L. n. 346 del 1976, art. 4, qui in esame, del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2, da esso richiamato e, soprattutto, della legge presupposta da queste disposizioni, ovvero la L. n. 604 del 1954 sulla piccola proprietà contadina – ravvisabile nell’intento del legislatore di favorire gli “atti posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina” (Cass., Sez. 65, n. 30817 del 26 novembre 2019).

In particolare, può affermarsi che l’usucapione speciale di cui all’art. 1159 bis c.c. è stata introdotta dalla L. n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo in zone disagevoli, come quelle montane od equiparate.

La natura dinamica della finalità dell’istituto regolato dall’art. 1159 bis c.c. si evince, altresì, dall’interpretazione, compiuta dalla giurisprudenza di legittimità, dei presupposti per la sua concessione.

L’applicazione di tale usucapione speciale richiede non solo che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma, altresì, che esso sia destinato in concreto all’attività agraria, atteso che siffatta usucapione può avere ad oggetto esclusivamente un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva, come si desume dalla circostanza che l’art. 1159 bis c.c. non contempla genericamente i “terreni” agricoli, ma i “fondi rustici” (Cass., Sez. 2, n. 8778 del 13 aprile 2010).

Ne consegue che l’art. 1159 bis c.c. non può operare qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell’acquisizione di limitate superfici, ancorchè facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sè idonee a costituire un’autonoma unità produttiva (Cass., Sez. 2, n. 20451 del 28 agosto 2017).

Da quanto rilevato si ricava che i presupposti per la concessione del beneficio fiscale in questione, in presenza di un acquisto ai sensi dell’art. 1159 bis c.c., sono che:

– oggetto di tale acquisto siano uno o più immobili rientranti nelle categorie indicate alla L. n. 346 del 1976, artt. 1 e 2;

– siffatti immobili costituiscano un’autonoma unità produttiva destinata ad attività agraria;

– detto acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino direttamente alla menzionata attività.

La decisione della CTR, quindi, si è posta in contrasto con i principi appena affermati, avendo concluso che “la tassazione è strettamente legata al tipo di atto e non si può entrare nel merito della decisione adottata dal Giudice con un formale decreto di riconoscimento”, omettendo, quindi, di verificare la ricorrenza dei requisiti summenzionati.

In particolare, in ordine alla rilevanza del menzionato decreto, la giurisprudenza ha chiarito (Cass., Sez. 2, n. 20068 del 30 luglio 2018) che, in tema di usucapione speciale prevista dall’art. 1159 bis c.c., il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla L. n. 346 del 1976 non ha valore di sentenza e, dunque, non è idoneo a passare in cosa giudicata, conferendo solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell’opposizione di cui alla citata L., art. 3, o di un autonomo giudizio, non vi sia stata una pronuncia di accertamento della proprietà (al punto che l’eventuale estinzione del giudizio di opposizione determina la caducazione e non la consolidazione del decreto che sia stato emesso).

D’altronde, il provvedimento dichiarativo dell’usucapione non potrebbe mai avere efficacia di giudicato verso l’Agenzia delle Entrate, essendo essa priva di legittimazione a partecipare al relativo giudizio, con la conseguenza che, in linea generale, non può esserne parte.

Peraltro, si rileva che l’Agenzia delle Entrate non contesta l’effetto tipico della dichiarazione di usucapione, ovvero il riconoscimento dell’acquisto della proprietà a titolo originario in favore dei contribuenti, ma semplicemente la valenza fiscale di alcuni presupposti di detto riconoscimento.

Non venendo in questione, dal punto di vista dell’Amministrazione, il profilo civilistico della vicenda acquisitiva, ma solo quello tributario, il decreto emesso ai sensi dell’art. 1159 bis c.c. non può, allora, escludere il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate finalizzato al recupero del gettito fiscale.

2. Il ricorso va, quindi, accolto.

La sentenza impugnata è, dunque, cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche quanto alle spese di legittimità, applicando i principi di cui in motivazione.

PQM

La Corte,

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa con rinvio alla CTR

Campania, in diversa composizione, affinchè decida la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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