Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16219 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9140/2002 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 28, presso lo studio dell’avvocato FOLCHITTO Roberto, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

UFFICIO IVA DI LECCE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 130/2000 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 05/02/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio IVA di Lecce notificava a T.R., quale titolare di un esercizio commerciale (pasticceria) con sede in (OMISSIS), avviso di accertamento, con il quale, rilevata l’omessa presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 1989, contestava violazione dell’obbligo di registrazione dei corrispettivi, omessa fatturazione di cessione di beni strumentali, violazione dell’obbligo di dichiarazione Iva per l’anno 1989, determinava i tributi evasi ed irrogava le relative sanzioni.

L’avviso era impugnato dal contribuente innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sostenendo la nullità dell’atto per difetto di motivazione, errata quantificazione della imposta dovuta, non avendo l’Ufficio considerato un credito di imposta derivante dalla dichiarazione dell’anno 1988, illegittima irrogazione di pene pecuniarie, errata valutazione dei fatti.

La Commissione, con sentenza n. 74/08/98 respingeva il ricorso.

Su appello del T., la Commissione Tributaria Regionale della Puglia con sentenza n. 130/00 in data 25-9-2000, depositata il 5/2/2001, non notificata, in parziale accoglimento del gravame riconosceva come valutabile nel 1989 il credito IVA di L. 15304.000 esistente nel 1908, e confermava nel resto la impugnata sentenza.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente, con cinque motivi. L’Amministrazione non svolgeva attività difensiva.

Alla udienza di trattazione, in data 20-1-2009, il difensore depositava memoria, e dichiarava di volersi avvalere del giudicato costituito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 324/9/06, in data 22-11-06. depositata il 23-1-07, tra le stesse parti ed avente parzialmente lo stesso oggetto, a dire dello stesso divenuta definitiva.

La Corte ritenuta la necessità di acquisire copia della sentenza con attestazione del passaggio in giudicato della stessa, pronunciava ordinanza in tal senso.

La sentenza era acquisita, con attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha proposto cinque motivi di impugnazione avverso la sentenza n. 130/2000 della CTR della Puglia.

Con il primo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello omesso l’esame di motivi di impugnazione; con il secondo omessa motivazione, per l’apoditticità della medesima su punti essenziali della controversia; con il terzo contraddittorietà della motivazione, per avere dichiarato legittime le sanzioni per omesso versamento di IVA nell’anno 1989 a fronte di un credito maggiore del contribuente a tale titolo, relativo all’anno precedente e posto in compensazione; con il quarto violazione della direttiva CEE 17-5-1977, n. 388, in materia di doppia imposizione, essendo l’adempimento IVA richiesto da porsi a carico di un terzo; con il quinto, errore dell’Ufficio nel calcolo delle sanzioni, per applicabilità del ius superveniens più favorevole al contribuente.

Deve a questo punto darsi atto che tra le stesse parti della sentenza impugnata ( T.R. e l’Ufficio IVA di Lecce,) si è formato giudicato esterno con la sentenza n. 324/09/06 concernente lo stesso rapporto controverso (credito Iva del T. per il 1988;

credito IVA dell’Erario nei suoi confronti per l’anno 1989 oltre sanzioni per omessa dichiarazione del debito IVA per tale anno).

Tale giudicato per giurisprudenza costante di questa Corte è rilevabile anche in sede di legittimità anche se formatosi successivamente alla sentenza impugnata (v. Cass. SS.UU. n. 13916 del 2006, n. 1829 del 2007).

Passando all’esame comparativo dei dispositivi delle sentenze in esame alla luce delle rispettive motivazioni, ne deriva che: 1) la sentenza impugnata riconosce dovuto dal T. il debito IVA 1989, (che non quantifica) e le relative sanzioni irrogate dall’Ufficio; riconosce a favore del predetto il credito IVA del 1988 di L. 15.314.000 (per cui non dispone compensazione con il precedente debito); 2) la sentenza passata in giudicato riconosce la sussistenza sia del debito IVA (che quantifica in L. 11.315.000) che del credito IVA (dell’importo di cui sopra); dispone la compensazione tra dette voci e condanna l’Ufficio al rimborso della differenza; annulla le sanzioni per omesso versamento e dispone la rettifica della altre sanzioni “sulla base della avvenuta compensazione”.

Poichè la seconda statuizione è ormai intangibile, deve rilevarsi che l’unica questione controvertibile è la determinazione delle sanzioni diverse da quelle per omesso versamento di imposta, pure contestate dal ricorrente.

Passando quindi all’esame del ricorso, è evidente la fondatezza sia del primo che del secondo motivo di ricorso.

Invero, la sentenza risolve l’esame dell’intero appello del contribuente con l’assunto che “l’operato dell’Ufficio sia nel complesso legittimo” con richiamo ai documenti prodotti ed alla motivazione della sentenza di primo grado, senza alcuna altra specificazione.

Non solo, quindi è omesso l’esame dei motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, ma la motivazione nel suo complesso appare non solo insufficiente, ma palesemente mancante, non essendo possibile individuare l’iter logico-giuridico alla base della decisione, nè essendo ammissibile una motivazione totalmente ed apoditticamente “per relationem” con la sentenza di primo grado.

La sentenza deve quindi essere cassata, con assorbimento degli altri motivi, e la causa trasmessa a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che limiterà il suo esame al punto sopra specificato conformandosi nel resto al giudicato e provvederà sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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