Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16219 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22261-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante, in proprio e quale

mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS – S.C.C.I. S.P.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

CANTIERI SUD S.R.L., società in liquidazione, in persona del

liquidatore PANTALENA SERGIO;

MONTEPASCHI SERIT S.P.A., concessionaria servizio nazionale

riscossione provincia di Agrigento;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1274/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha dichiarato il diritto della soc Cantieri Sud alle agevolazioni contributive di cui alla L. n. 448 del 1998 per i due lavoratori T.P. e C.G.. Ha rilevato, infatti, che tale norma prevedeva quale elemento costitutivo del diritto alle agevolazioni che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisse riduzioni. Ha rilevato che nella specie il T. era stato licenziato per giusta causa ed il Cipolla era passato ad altra impresa e che pertanto, trattandosi di fatti non imputabili al datore di lavoro ed imprevedibili al momento dell’assunzione, la Cantieri Sud manteneva il diritto all’agevolazione contributiva.

La Corte d’appello ha, altresì, ritenuto con riferimento al lavoratore P.S. il diritto della società allo sgravio contributivo L. n. 407 del 1990, ex art. 2 ritenendo che sussistesse il requisito della disoccupazione del lavoratore nei 24 mesi precedenti all’assunzione come da certificazione dell’ufficio del lavoro di Agrigento attestante l’iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps con due motivi. La Cantieri Sud è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n 448 del 1998, art. 3 dell’art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione.

Rileva che dal verbale di accertamento ispettivo risultava che il T. era stato licenziato per fine fase lavoro e non per giusta causa, rimasta circostanza non provata, nè era stato indicato il comportamento colposo del lavoratore. Quanto al C. ed al passaggio ad altra impresa, osserva che mancava la prova che ciò fosse avvenuto su richiesta del lavoratore. Contrariamente a quanto affermato non vi era in atti prova che la cessazione dei due rapporti fosse addebitabile ad un comportamento dei lavoratori.

Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n 407 del 1990, art. 8, dell’art. 2697 c.c., della L. n. 230 del 1962, art. 2 e della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Osserva che in sede di accertamento ispettivo era risultato che il P. aveva, nel biennio precedente all’assunzione presso la Cantieri del Sud, lavorato con 4 contratti a tempo determinato; che la reiterazione nel tempo dei contratti a termine comportava l’instaurazione, fin dalla stipula del primo contratto, di un rapporto a tempo indeterminato che ben avrebbe potuto essere verificato dall’Inps al fine di riconoscere lo sgravio contributivo; che la certificazione rilasciata alla Cantieri del Sud attestante la disoccupazione del P. dipendeva dalla circostanza che l’ufficio non era a conoscenza delle assunzioni a termine mai allo stesso comunicate; che la Corte ben avrebbe dovuto accertare la sussistenza del requisito dello stato di disoccupazione.

I motivi sono fondati.

Per principio reiteratamente affermato da questa Corte, in tema di sgravi contributivi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (tra le innumerevoli: Cass. n. 20652 del 2012; n. 21898 del 2010; n. 29324 del 2008; n. 16351 del 2007; n. 5137 del 2006; n. 19373 del 2004; n. 1879 del 1997). E’ poi principio ripetutamele affermato quello secondo cui la normativa nazionale sugli sgravi contributivi è da considerarsi di stretta interpretazione in quanto derogatoria rispetto alla sottoposizione generale agli obblighi contributivi (sull’interpretazione della L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, seconda parte, cfr. Cass. 6 agosto 2013, n. 18710; in tema di agevolazioni fiscali, Cass., 16 novembre 2012, n. 20117; Cass., 11 aprile 2001, n. 5437).

Altrettanto incontestabile che il giudizio instaurato a seguito dell’iscrizione a ruolo del credito contributivo da parte dell’INPS, che ha disconosciuto il diritto agli sgravi, non si atteggia ad impugnativa del provvedimento di diniego al fine di verificarne la legittimità o meno; non è un giudizio sull’atto, bensì un giudizio sul rapporto che tende ad accertare la sussistenza, o meno, dei presupposti del diritto azionato. Resta poi escluso che il principio di non contestazione possa riguardare anche la fase amministrativa che abbia preceduto l’instaurazione del giudizio (v. Cass. n. 19262 del 2003; conf. Cass. n. 16351 del 2007). Ne consegue che nei giudizi di opposizione ad ordinanze ingiunzione (ovvero anche ad iscrizioni a ruolo), emesse nei confronti dell’impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da indebita fruizione di sgravi, le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l’INPS abbia negato il diritto agli sgravi suddetti sono irrilevanti, essendo onere dell’impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto (Cass. n. 14130 del 2002, oltre giurisprudenza conforme innanzi citata).

Orbene la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, in controversia, sotto la rubrica “Incentivi per le imprese”, prevede al comma 5 che, per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’INPS a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il comma 6 poi stabilisce: “Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che: a) l’impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l’incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data; b) l’impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie; c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; d) l’incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell’anno precedente; e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5; f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato; g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti; h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dal D.M. industria, del commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, art. 6, comma 6, lettera f), e successive modificazioni”.

Nella specie la Corte d’appello ha ritenuto sussistere il diritto agli sgravi con riferimento ai lavoratori T. e C. nonostante, per quel che qui rileva, che il livello di occupazione avesse subito riduzione nel triennio, atteso che, secondo la Corte, non vi era stata estromissione dei due lavoratori per fatto imputabile al datore di lavoro in quanto il rapporto del primo lavoratore era cessato per licenziamento per giusta causa ed il secondo a seguito di passaggio diretto ad altra impresa su richiesta dello stesso lavoratore.

La motivazione della Corte territoriale risulta, tuttavia, inadeguata ove ha omesso di esaminare i rilievi formulati dall’Istituto secondo cui con riferimento al T. il rapporto era cessato per fine lavori e non già per giusta causa e con riferimento al C. non sussisteva alcuna prova della sua richiesta di passare ad altra società.

L’Inps ha riportato il verbale ispettivo del 18/4/2003 nel quale il T. risultava licenziato “per fine fase lavori” e non già per giusta causa. E’ noto che la fine dell’appalto o dei lavori costituisce circostanza prevedibile fin dal momento dell’assunzione del lavoratore con fruizione degli sgravi e dunque il relativo licenziamento del lavoratore è circostanza imputabile al datore di lavoro. Questa Corte ha affermato che “la conseguente chiusura di un cantiere è evento del tutto fisiologico, e, in quanto tale prevedibile trattandosi di attività che per sua stessa natura importa la fissazione di una data di consegna dell’opera commissionata. In particolare, la mancanza di ulteriori commesse di lavoro, lungi dal potersi considerare evento imprevedibile, rientra nel normale rischio d’impresa proprio delle attività edili, che non hanno un ciclo continuo e ininterrotto, ma dipendono dal numero e dall’importanza degli appalti stipulati dall’imprenditore che aspira agli sgravi, a prescindere dalla diligenza dimostrata nel cercare nuove occasioni di lavoro e/o dalla necessità, in mancanza di esse, di ridurre il personale con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo L. n. 604 del 1966, ex art. 3. L’evento imprevedibile può ravvisarsi in un factum principis o in altra circostanza eccezionale che, alterando il normale funzionamento del mercato, pregiudichi le concrete possibilità di accedere a commesse di lavoro tali da consentire di mantenere quell’incremento occupazionale cui è causalmente collegato il diritto agli sgravi per cui è processo (cfr., nei termini suindicati, Cass. 8240/2015; Cass. 14316/13 e Cass. 6196/12).

La Corte territoriale ha ritenuto verificatosi un licenziamento per giusta causa senza esaminare i diversi elementi che emergevano dal verbale ispettivo e senza neppure esaminare l’effettiva sussistenza del licenziamento per giusta causa quale conseguenza di comportamenti illegittimi del lavoratore e le relative motivazioni.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al lavoratore C. in ordine al quale la Corte si è limitata ad affermare, senza svolgere alcun accertamento in fatto, la richiesta dello stesso lavoratore di passare ad altra impresa ed a riguardo l’Inps ha rilevato che lo stesso Tribunale aveva, invece, affermato che la richiesta del lavoratore non emergeva da alcun atto.

La Corte territoriale ha ritenuto che la risoluzione dei due rapporti di lavoro fosse avvenuta per fatti non imputabili al datore di lavoro senza aver effettuato alcun accertamento e senza avere indicato gli elementi probatori che emergevano dagli atti a fondamento della tesi accolta.

Per quanto riguarda il terzo lavoratore la Corte territoriale ha affermato che nei 24 mesi precedenti l’assunzione il P. era rimasto disoccupato. Anche con riferimento a tale lavoratore l’accertamento della Corte risulta del tutto inadeguato atteso che non tiene conto delle risultanze del verbale ispettivo dal quale risultava che il lavoratore aveva concluso con una medesima impresa 4 contratti a termine tra il 10/12/97 ed il 22/6/99, Le agevolazioni contributive di cui all’art. 8 mirano, all’evidenza, a contenere il costo del lavoro ed il tasso di disoccupazione, attraverso l’attribuzione al datore di lavoro della possibilità di usufruire di una riduzione dei contributi che sarebbe stato altrimenti tenuto a versare per ciascun lavoratore. Proprio in vista del fine di incentivare l’occupazione e, nel contempo, di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro, la norma subordina questa agevolazione a rigidi requisiti, che attengono, rispettivamente, sia al lavoratore, sia al datore di lavoro e con riferimento al primo che risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi. Nel contesto normativo di cui alla L. n. 407 del 1990 non può esservi dubbio che, ai fini della fruizione della riduzione dei contributi, lo stato di disoccupazione deve essere effettivo. La Corte territoriale anche con riguardo al P. non manifesta di aver valutato che la stipula di contratti a termine consentiva di escludere lo stato di disoccupazione.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Palermo che valuterà la sussistenza del diritto della società alle agevolazioni contributive alla luce dei principi di cui sopra.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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