Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16218 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16218 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

Dott. CATERINA MAROTTA

– Consigliere –

Rep.

ORDINANZA
sul ricorso 2916-2011 proposto da:
OTTONELLO ROSANNA (cf. TTNRNN42P43G287I), elettiv.te
domiciliatA in Roma in via Duilio n. 22, presso Agenzia Omnia
Service s.r.1., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Stara per
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO SHOW ROOM S.r.l., in persona del curatore dott.
Edoardo Sanna;

– intimato per la revocazione della sentenza n. 211/2010 della Corte di
cassazione, depositata in data 11.01.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
11/04/2013 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito l’Avv. Salvatore Stara;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Costantino Fucci.
Ritenuto in fatto e diritto
1.- Dichiarato il fallimento di Show Room s.r.l. dal Tribunale di
Cagliari, Ottonello Rosanna chiedeva l’ammissione al passivo di un
credito di lavoro di L. 458.023.261 che assumeva maturato per un
rapporto di lavoro dipendente instaurato con la società fallita dal

3152,

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i

(A9- 0 [v le

ha pronunciato la seguente

Data pubblicazione: 27/06/2013

28. Ottonello Rosanna c. Fallimento Show Room srl (r.g. 2916/11)

-2

27.06.76 al 29.02.96. Rigettata l’istanza di ammissione e proposta
opposizione dalla predetta, il Tribunale rigettava la domanda. Proposto
appello dalla Ottonello, la Corte d’appello di Cagliari con sentenza
16.05.05 rigettava l’impugnazione.
2.- Proponeva ricorso per cassazione Ottonello deducendo due
motivi di impugnazione, cui rispondeva la Curatela del Fallimento con
controricorso. La Corte di cassazione con sentenza 11.01.10 n. 211
rigettava il ricorso.
3.- Con il ricorso ora in esame Ottonello chiede la revocazione
di quest’ultima sentenza. Ripercorre al riguardo il contenuto dei due
motivi già sottoposti al Collegio di legittimità, rilevando come in
ciascuno di essi fossero state coerentemente evidenziate le ragioni
dell’impugnazione della sentenza di appello, con riferimento al Thema
decidendi del suo diritto alla retribuzione per l’attività lavorativa svolta
alle dipendenze della società, senza cadute nel merito della vicenda. Il
Collegio di legittimità avrebbe tuttavia omesso l’esame di tali difese ed
avrebbe invece evidenziato inesistenti profili di inammissibilità
dell’impugnazione, incorrendo in errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n.
4, c.p.c.
4.- Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha
depositato relazione in cui ha esposto quanto segue:
“Il ricorso si palesa inammissibile. A sostegno dell’istanza la
ricorrente deduce che risulta contrastante con gli atti di causa che
avesse lamentato il mancato accoglimento di eccezioni di
incostituzionalità e di nullità senza averle riportate in ricorso; che non
risponde a realtà che i motivi di appello sui quali la Corte di merito
aveva omesso di pronunciarsi non fossero stati riportati nel ricorso per
cassazione; che costituisce una asserzione immotivata della Sezione che il
ricorso si diffondesse, per il resto, su questioni attinenti al merito e che
nemmeno erano state specificate le richieste istruttorie che si
assumevano non valutate.
Tale essendo il contenuto delle censure prospettate, si deve
rammentare come l’errore di fatto, previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.,
che può dare luogo alla revocazione anche della sentenza della Corte di
cassazione, può assumere rilievo solo in quanto determini un errore di
percezione di immediata ed oggettiva evidenza, e non anche un errore
di argomentazione o di giudizio; in altri termini, una svista di carattere
materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, che esclude
che possa qualificarsi come idoneo errore revocatorio l’errore che si
risolve nella valutazione ed interpretazione dei motivi di ricorso, o che
non derivi dall’ignoranza di atti e documenti di causa, ma
dall’interpretazione degli stessi, o ancora (che esclude) che possa
assegnarsi rilievo all’omessa considerazione di documenti, che siano

Per questi motivi
La Cort dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo per le
so in Roma il giorno 11 aprile 2013

entrati in realtà a far parte del giudizio espresso dal giudice di
legittimità attraverso una pronuncia di inammissibilità del motivo del
ricorso che intendeva veicolarli (cfr. ad es. Cass. n. 12154/06 e
4640/07), e, comunque, ad ogni errore che non si configura come
meramente ed immediatamente percettivo, ma a contenuto
argomentarivo e valutativo.
Nel caso in esame, la sentenza di cui si chiede la revocazione,
lungi dal non prendere in considerazione le censure prospettate dalla
ricorrente, ha ritenuto, piuttosto, che la loro articolazione non fosse
rispettosa del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,
così enunziando una considerazione che, anche ove fosse erronea, non
sarebbe in ogni caso attinente alla percezione dei fatti di causa, ma alla
loro valutazione ed al loro giudizio.
Così come alla sfera dell’argomentazione e del giudizio si
riportano le considerazioni svolte dalla Corte con riferimento alla
valutazione del quadro indiziario e probatorio su cui è fondata la
richiesta di accertamento della natura subordinata del rapporto, che
non evidenziano, neppure esse, alcun errore di percezione, quanto una
motivata opzione interpretativa in ordine al perimetro normativo del
vizio di motivazione e alla irriferibilità allo stesso del complesso delle
censure svolte dalla ricorrente, alla luce delle ragioni giustificative
offerte dalle decisioni dei giudici di merito.”
5.- La Corte condivide tali considerazioni, che non appaiono
validamente contrastate dai rilievi formulati nella memoria
successivamente depositata dalla ricorrente, la quale insiste nel
sostenere che la sentenza revocanda avrebbe “asserito fatti non veri,
negando realtà esistenti” (pag. 2), e propone ulteriori considerazioni
che non hanno, però, attinenza con la esposta relazione, la quale — si
ribadisce — esclude l’errore di percezione e sostiene che ad essere
inammissibilmente contestata è l’opzione interpretativa adottata dal
Collegio di legittimità.
6.- Il ricorso deve essere in conclusione dichiarato
inammissibile. Nulla deve disporsi per le spese, non avendo parte
intimata svolto attività difensiva.

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