Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16218 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13921/2007 proposto da:

COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato IZZO Raffaele, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MERONI RUGGERO, SURANO MARIA RITA, FRASCHINI ANTONELLA,

FERRADINI ELENA MARIA, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

OPEN SPACE SRL in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 40, presso lo studio

dell’avvocato SACCHI LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato

TAMBASCO Aniello, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 20/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DONELLA RESTA, per delega

dell’Avvocato IZZO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 20/03/2006 che aveva rigettato l’appello del medesimo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della Open Space s.r.l. in ordine all’avviso di accertamento per imposta di pubblicità per l’anno 2000; la CTR aveva confermato la sentenze gravata,ritenendo decaduto il Comune dalla potestà impositiva.

Il Comune ricorrente affida il ricorso a quattro motivi, illustrati con memoria, fondati su violazione e falsa applicazione di legge e vizio motivazionale.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il Comune ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 4 e art. 10, comma 1 e degli artt. 2948 e 2935 c.c. e art. 14 preleggi. Deduce di non avere emesso alcun atto di accertamento o di rettifica, avendo provveduto a liquidare l’imposta in base a quanto dichiarato, ad atti generali e a sentenze che avevano determinato le modalità di calcolo, onde l’unico termine applicabile era quello della prescrizione di cui all’art. 2948 c.c., n. 4.

Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi dovendo ritenersi che il termine biennale,analogamente a quanto previsto in tema d’ICI e ICIAP, doveva decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui era stata presentata la dichiarazione e non dalla data di presentazione della dichiarazione.

Col terzo motivo la società deduce insufficiente e contraddittoria motivazione sulla circostanza che la dichiarazione pubblicitaria non conteneva elementi sufficienti perchè il Comune potesse procedere a liquidazione dell’imposta onde, anche sotto tale rispetto non poteva ritenersi che la decorrenza del termine per la liquidazione decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.

Col quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 17, in quanto la CTR avrebbe dovuto dedurre la natura degli atti impugnati dal tipo di sanzione applicata e cioè per omesso o ritardato pagamento.

I motivi per la stretta connessione logica e giuridica devono essere esaminati congiuntamente.

La vicenda in esame è quella della denuncia di pubblicità e di relativa autoliquidazione, in conformità del sistema delineato dalla legge, con relativi pagamenti.

Il Comune ha contestato il quantum autoliquidato, ritenendo non corretto il criterio adottato dal contribuente e ha liquidato la differenza, chiedendone il pagamento.

Da tale ricostruzione ne deriva che non si verte in tema di accertamento (non si contesta la dichiarazione, cioè la sua veridicità) nè in tema di verifica (in quanto la differenza di imposta non emerge dall’esame analitico e matematico della stessa dichiarazione che ha il limitato contenuto di cui al D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 8).

La differenza di imposta emerge invece a posteriori dall’esame del quantum pagato, cioè da fatti successivi alla denuncia di cui sopra, con la conseguenza che per l’esercizio di tale potere non può applicarsi il termine di decadenza invocato dal contribuente, previsto dall’art. 10 del predetto D.Lgs., proprio perchè, come sopra visto, non ci si trova dinanzi ad un accertamento o ad una rettifica, non potendo darsi interpretazione estensiva o analogica anche alle norme, di stretta interpretazione, in tema di decadenza dell’Ufficio.

Nè nell’ordinamento tributario può rinvenirsi un principio analogo al penalistico in dubio pro reo (ove ritenuto applicabile al di là della mera valutazione delle prove) che possa giustificare una interpretazione estensiva delle decadenze,in quanto le esigenze superiori connesse con le entrate tributarie, impongono un’adeguata tutela dei diritti del contribuente (Corte Cost. ord. n. 107/2003 e sent. n. 280/2005 che ribadiscono il principio che il contribuente non possa essere esposto a tempo indeterminato all’azione di recupero del Fisco) ma non giustificano una scelta interpretativa che consideri a priori più meritevole l’interesse, di fatto, del contribuente a non pagare le tasse rispetto a quello dell’Ente a realizzare la sua pretesa impositiva.

Invero allorquando la Corte delle leggi ha ritenuto che il contribuente non può trovarsi esposto sine die all’azione di riscossione dell’ufficio non ha certo avallato una scelta interpretativa estensiva delle decadenze, ma ha affermato il principio ovvio della necessità di individuare un termine che garantisca il potere di riscossione e contemporaneamente non rappresenti un’inammissibile vessazione del contribuente.

Ritiene pertanto il collegio, non essendo stati dedotti validi argomenti contrari, di far proprio l’indirizzo indicato da Cass. n 24213/08 che ha ritenuto applicabile in fattispecie analoga il termine prescrizionale. Non appare irrazionale ritenere che dinanzi ad una situazione in certo qual modo cristallizzata, perchè nascente da una dichiarazione del contribuente (e, pertanto nella incontestazione dell’an) possa decorrere un termine più lungo per la riscossione rispetto a situazioni in cui(per la contestazione dell’an e del quantum, in tema di accertamento o di verifica o, addirittura, in caso di occultamento dell’obbligo tributario con l’omessa dichiarazione) è comunque dubbia l’esistenza dell’obbligazione tributaria.

Ciò fa parte dell’intero nostro sistema giuridico in cui per esempio l’actio iudicati (pertanto su un rapporto definitivamente accertato e incontestabile) è soggetta al termine massimo di prescrizione prevista, laddove i rapporti sottesi sarebbero soggetti a ben minori termini(anche molto brevi, per es. in tema di circolazione stradale) e cioè per svariate ragioni tra cui, non ultima, l’esigenza di accertare i fatti in tempi prossimi all’evento.

Nè potrebbe individuarsi il termine di decadenza in quello previsto per la riscossione del D.Lgs n. 507 del 1993, art. 9, comma 5, ultima parte (entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione, potendo equipararsi la esigibilità conseguente alla scadenza di tale periodo equipararsi alla esigibilità della liquidazione) in quanto, se da una parte non può soccorrere, per le ragioni sopraviste, la equazione che a crediti non contestati debba corrispondere un termine di riscossione minore del termine previsto per l’accertamento o la rettifica, dall’altra, una siffatta interpretazione non sarebbe certo di stretta interpretazione delle norme sulle decadenze e sarebbe inammissibilmente contra fiscum. Questa Corte (Cass. n. 9772/2009), in caso che presenta forti analogie con la fattispecie in esame, ha osservato che in tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata prevista dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, artt. 31 e 32, nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme dovute in conseguenza della dichiarazione integrativa, non può trovare applicazione, ai fini dell’iscrizione a ruolo, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3, presupponendo tale disposizione una dichiarazione del contribuente o un accertamento d’ufficio, e non una liquidazione di somme dovute in conseguenza della definizione agevolata del rapporto tributario; nè detto articolo è suscettibile di interpretazione estensiva, per la sostanziale diversità dei rispettivi presupposti ed in considerazione del carattere eccezionale delle norme di stretta interpretazione che fissano i termini di decadenza.

Ha in particolare osservato che “la portata applicativa del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, in quanto specificamente riferita alla liquidazione delle ordinarie dichiarazioni d’imposta, non può ritenersi suscettibile di estensione per la sostanziale diversità dei rispettivi presupposti e in considerazione del carattere eccezionale delle norme di stretta interpretazione che fissano termini di decadenza (v. tra le altre Cass. 22563/04, 155526/02) alla diversa ipotesi del recupero L. n. 413 del 1991, ex art. 51, comma 8 di un credito d’imposta definitivamente gravante a carico del contribuente per omesso versamento di quanto dallo stesso incontestabilmente dovuto in base a dichiarazione integrativa e alla rateizzazione correlativamente conseguita” (così in motivazione, Cass. 15152/06). Sia pure con riferimento ad ipotesi di definizione agevolata di cui alla L. n. 413 del 1991, questa Corte ha quindi affermato il principio, in base al quale “in tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, in caso di mancato versamento da parte del contribuente della somma dovuta in conseguenza della dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell’art. 49 della predetta Legge, non trovano applicazione, ai fini dell’iscrizione a ruolo della medesima somma, nè il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3, nè quello previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, comma 3, riguardanti rispettivamente le ordinarie dichiarazioni d’imposta e l’irrogazione delle sanzioni conseguenti a violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento d’imposta, con la conseguenza che, non riscontrandosi in proposito la previsione di uno specifico termine di decadenza, per sua natura eccezionale, si applica esclusivamente il termine di prescrizione di cui all’art. 2934 cod. civ., e segg. (Cass. 15152/06). Ne deriva che, presupponendo la disciplina di cui al citato art. 17, una dichiarazione del contribuente o un accertamento d’ufficio mentre nella specie si trattava di liquidazione di somme dovute in conseguenza di definizione agevolata del rapporto tributario, il recupero delle relative somme non era soggetto ad alcun termine decadenziale bensì a quello ordinario di prescrizione ex art. 2934 c.c., e segg.”.

Una tale interpretazione rende non necessario l’esame dei motivi sotto il profilo della ricerca di una decorrenza del termine (biennale che qui si esclude) da una data diversa dalla denuncia o dalla data in cui doveva essere fatta la denuncia, in quanto se astrattamente la questione si può porre anche in relazione ad un termine prescrizionale, la questione nel caso in esame è irrilevante essendo le notificazioni degli atti del Comune avvenuti ampiamente entro il termine prescrizionale, e comporta, altresì, l’assorbimento degli altri profili di censura.

I motivi nei superiori termini devono pertanto essere accolti, avendo la sentenza impugnata fatto applicazione di un diverso principio di diritto.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, con necessità di rinvio ad altra Sezione della CTR della Lombardia che applicherà i superiori principi di diritto e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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