Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16217 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.28/06/2017),  n. 16217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6844-2012 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA GIACOMELLI, FEDERICA

DONATELLO;

– ricorrente –

contro

F.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CAPPELLETTA GIUSTINIANA 58, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO MASSIMINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GIUSEPPE SCAVUZZO, LORENZO PELLEGRINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2344/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso ed art. 366 c.p.c. (S.U. 5698/12) e per la condanna

aggravata alle spese; udito l’Avvocato Albini Carlo con delega

depositata in udienza dell’avv. Giacomelli Andrea difensore della

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Pellegrino Lorenzo difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.L. proprietario d’un fondo edificato ad uso abitativo in comune di Castegnero, agiva in giudizio contro la confinante, M.M., per l’arretramento di un manufatto in lamiera, ad uso deposito, che quest’ultima aveva eretto a distanza inferiore a quella legale, nella specie 5 mt. dal confine ai sensi dell’art. 22 delle NTA del PRG.

Nel resistere in giudizio la convenuta eccepiva la prevenzione e domandava in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione del suo diritto di mantenere il manufatto nella collocazione esistente.

Il Tribunale di Vicenza rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale di usucapione.

La Corte d’appello di Venezia, adita dal F., ribaltava detta pronuncia e, con sentenza n. 2344/11, condannava M.M. ad arretrare il manufatto edilizio in questione fino ad una distanza di 5 mt. dal confine con la proprietà F.. In particolare, la Corte veneziana riteneva non raggiunta con sufficiente certezza la prova dell’usucapione del diritto di mantenere l’edificio a distanza inferiore a quella legale; e inapplicabile l’eccepita prevenzione, in quanto il manufatto in oggetto era stato eretto a distanza dal confine inferiore ai cinque metri prescritti dall’art. 22 delle NTA del PRG, il quale in alternativa al rispetto di detta distanza assoluta prevedeva solo la costruzione in aderenza o in appoggio.

La cassazione di tale sentenza è chiesta da M.M. con ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso F.L..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 873, 874, 875, 876 e 877 c.c., e art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Castegnero (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la Corte erroneamente escluso che potesse applicarsi alla fattispecie il principio di prevenzione, nonostante il piano regolatore consentisse la costruzione sul confine (in aderenza o in appoggio); per non aver considerato che, ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze. sono rilevanti solo edifici fronteggiantisi prospetticamente (ipotesi da escludere nel caso di specie) e che, anche a voler ritenere che la M. avrebbe potuto soltanto costruire sul confine, in assenza di costruzioni nella parte di fondo antistante il suo manufatto, avrebbe potuto ancora arretrarlo fino a distanza legale o avanzarlo fino al confine.

2. – Il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 873, 874, 875 ss. e 2697 c.c., art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Castegnero e artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1. n. 5), per non aver la Corte dato conto, nel condannare l’odierna ricorrente ad arretrare il proprio fabbricato, se il suo manufatto fosse fronteggiato da altra costruzione di proprietà del confinante.

3. – Il terzo mezzo allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244, 245 e 246 c.p.c., artt. 1140, 1146 e 1158 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). per aver la corte rigettato, nonostante le risultanze istruttorie, la sua domanda di avvenuto acquisto per usucapione del diritto a mantenere il manufatto oggetto di causa nell’attuale posizione, in particolare ritenendo erroneamente che lo stesso fosse stato eretto nel 1978, anzichè nel 1976.

4. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, sono infondati.

La disciplina locale applicabile stabilisce all’art. 22 delle NTA del PRG: a) che la distanza minima dai confini di proprietà non deve essere inferiore a metà altezza della parete che vi prospetta, con un minimo assoluto di mt. 5,00, e che è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o appoggio sul confine, nel rispetto delle norme precedenti (punto 9); h) che tra i fabbricati deve intercorrere una distanza minima di mt. 10 (punto 11).

Tale previsione, in quanto implicante il rispetto di un duplice distacco, delle costruzioni dal confine e delle costruzioni tra di loro, esula dall’ipotesi oggetto del recente arresto delle S.U. di questa S.C. (sentenza n. 10318/16), espressamente ed esclusivamente riferito al solo caso di un regolamento locale che, senza nulla disporre riguardo ai distacchi delle costruzioni dal confine, prevedeva soltanto una distanza tra le costruzioni superiore a quella dell’art. 873 c.c..

Ciò chiarito e premesso, si rileva che la tesi di parte ricorrente in buona sostanza afferma che la predetta disciplina locale, prevedendo la possibilità della costruzione in aderenza o in appoggio sul confine, sarebbe puramente integrativa di quella codicistica, sostituita alla distanza di tre metri quella di dieci. La conseguenza sarebbe di mantenere a favore del preveniente la nota triplice possibilità di scelta, vale a dire costruire ad una distanza dal confine non inferiore alla metà del distacco, costruire sul confine o ad una distanza inferiore. Così dettata legge al prevenuto, questi potrebbe valersi delle facoltà previste dagli artt. 874, 875 e 877 c.c., ma non anche del diritto di far arretrare la costruzione del preveniente fino alla metà del distacco di 10 mt.

Detta interpretazione, ritiene questa Corte, prova troppo e, dunque, non è condivisibile, perchè finisce per azzerare qualsiasi rilievo normativo alla previsione del distacco dal confine a favore del solo distacco tra costruzioni. Questo cumulandosi a quello, se ne impone invece il reciproco coordinamento, tenendo conto che la prevista distanza delle costruzioni dal confine esprime la protezione di interessi superindividuali, compatibile col meccanismo della prevenzione nei soli limiti che la stessa disciplina locale ammette (nella specie costruzione in appoggio o in aderenza a quella realizzata sul confine, ma non anche costruzione a distanza dal confine inferiore a quella prescritta, che a sua volta coincide con la metà della distanza tra le costruzioni).

Per tale ragione deve darsi continuità all’indirizzo di questa Corte secondo cui il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorchè questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo costruttore ha la scelta tra l’edificare a distanza regolamentare e l’erigere la propria fabbrica fino ad occupare l’estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poichè detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l’onere della creazione della zona di distacco (Cass. nn. 23693/14, 22896/07 e 8222/90).

5. – Anche il terzo motivo è infondato.

Sotto il vano schermo di una censura intitolata sub specie di violazione o falsa applicazione di norme sostantive o processuali, e di vizio motivazionale (ancora applicandosi ratione temporis il testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore alle modifiche di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012), parte ricorrente formula una critica di puro fatto alla soluzione cui la Corte di merito è pervenuta nell’apprezzare gli elementi istruttori in punto di maturazione o non del termine di usucapione. Valutazione, quest’ultima. che si sottrae al sindacato di legittimità perchè sorretta da motivazione sufficiente e scevra da vizi di logica giuridica.

Ha infatti osservato la Corte distrettuale che “… la dichiarazione dell’allora costruttore Balbo – che poi vendette a M. – di aver edificato detto manufatto accessorio nel 1976, e così oltre venti anni prima della citazione 30/12/1997, non può essere credibile in quanto proveniente dalla parte e non dal pubblico ufficiale redigente e laddove il dichiarante aveva interesse a riportare quell’anno di costruzione, piuttosto che quello effettivo del 1978 – risultato per testi, come si dirà infra – per il forte risparmio che gli sarebbe derivato, alla stregua dei meccanismi sanzionatori applicabili per legge, a seconda delle due alternative, a mente della L. 28 gennaio 1977, n. 10, stante che la concessione per la costruzione della casa risaliva all’anno 1974. Nè d’altronde, le prove testimoniali poste dal Tribunale a base della decisione di accoglimento dell’eccezione di usucapione hanno permesso di affermare, con certezza, che il manufatto già esistesse nel 1976”.

Ha quindi fatto seguito l’esame delle singole deposizioni, il cui apprezzamento esula dal sindacato di legittimità che, solo, compete a questa Corte Suprema.

6. – In conclusione il ricorso va respinto.

7. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

8. – Non ricorrono le condizioni per la condanna di quest’ultima per responsabilità aggravata, come richiesto dal Procuratore generale, non ravvisandosi nella proposizione del ricorso un atteggiamento soggettivo di colpa grave.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.700.00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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