Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16217 del 09/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16217
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2556/2007 proposto da:
F.P.F. in qualità di Segretario Nazionale pro
tempore dei Democratici di Sinistra – Direzione Nazionale,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo
studio dell’avvocato CASSANO Umberto, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MILANO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 11/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 20/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
19/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso in
subordine estinzione per cessata materia del contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.P.F. nella qualità di Segretario Politico Nazionale dei Democratici di Sinistra ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 20/03/2006 che aveva rigettato l’appello del medesimo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso dello stesso in ordine all’avviso di accertamento per imposta di pubblicità per l’anno 2002; la CTR aveva, confermato la sentenza gravata ritenendo che i manifesti che pubblicizzavano la “Festa dell’Unità” erano privi di carattere politico e ideologico.
Il ricorrente affida il ricorso ad un motivo fondato su violazione e falsa applicazione di legge e, in via subordinata, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere in virtù dello sgravio concesso dal Comune.
Il Comune non ha resistito.
La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ di preliminare esame la deduzione che il Comune di Milano ha provveduto a emettere provvedimento di sgravio nei confronti del ricorrente.
Tale fatto sopravvenuto fa venire meno l’interesse alla decisione della controversia onde deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 5817/1999).
Possono giustamente compensarsi le spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010