Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16216 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16216 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 9990-2012 proposto da:
FORTE MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato
CASSIANO ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del Direttore
Sinistri e procuratore speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2,
presso lo studio dell’avvocato ALESSI GAETANO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce
al controricorso;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 27/06/2013

contro

INA ASSITALIA SPA 00409920584 quale Impresa Designata
in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ALDO BALLARIN 7, presso lo studio
dell’avvocato IMPROTA PAOLO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in calce al controricorso e

– controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro

SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del Direttore
Sinistri e procuratore speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2,
presso lo studio dell’avvocato ALESSI GAETANO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce
al controricorso;
– controricorrente al ricorrente incidentale nonchè contro

BORELLI RENZO, BORELLI DANIELE;
– intimati – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4123/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 5.10.2011, depositata il 18/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIOVANNI GIACALONE;
udito per la controricorrente (Sara Assicurazioni SpA)
l’Avvocato Alessi Gaetano che si riporta agli scritti;

ricorso incidentale;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale
(ma Assitalia SpA) l’Avvocato Paolo Improta che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA che nulla osserva rispetto alla

relazione scritta.

22) R. G. n. 9990 /2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1.1. La sentenza impugnata (App. Roma, 18/10/2011) ha, per quanto qui
rileva, riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che escludeva
l’esistenza del veicolo sconosciuto responsabile del primo investimento di

passiva dell’Assitalia S.p.a. quale Impresa designata dal F.G.V.S.; dava atto
che al momento del secondo investimento il Forte era steso a terra esanime e
dichiarava Daniele Borelli, conducente dell’autoveicolo Nissan Miera di
proprietà di Renzo Borelli, responsabile nella misura del 60% in merito al
sinistro e condannava Renzo Borelli, Daniele Borelli e Sara Assicurazioni
S.p.a., quale garante della responsabilità civile della Nissan, in solido a
corrispondere all’istante la somma di 21.902,00 euro, oltre interessi legali.
1.2. La Corte d’Appello – a seguito dell’impugnazione del Forte, che
chiedeva fossero dichiarati esclusivi responsabili del sinistro il conducente
del veicolo rimasto ignoto, Renzo Borelli e Daniele Borelli e che fossero
condannati, insieme ad Assitalia e Sara Assicurazioni, al pagamento di
ulteriori 14.601,41 euro, e che, in subordine, chiedeva l’accertamento della
responsabilità esclusiva di Renzo Borelli e Daniele Borelli e la loro
condanna unitamente alla Sara Assicurazioni al pagamento di 14.601, 41
euro, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, in riferimento
alla condanna alle spese – dichiarava la responsabilità del conducente del
veicolo rimasto ignoto nella misura del 60% con il concorso di colpa del
Forte nella misura del 40%, condannando, quindi, l’Assitalia al pagamento,
in favore del medesimo Forte, della somma già liquidata in primo grado.
I giudici di secondo grado, dall’esame delle risultanze istruttorie,
ritenevano dover attribuire il concorso di colpa del Forte nella misura del
40%, avendo effettuato l’attraversamento non solo in un punto in cui le
strisce pedonali non erano presenti, ma in modo affrettato e senza
l’adozione di opportune cautele; inoltre, escludevano la responsabilità del
Borrelli, in quanto avendo travolto il Forte con la parte anteriore del suo
veicolo e non anche con le ruote posteriori, sarebbe stata dimostrata la

cui era vittima Massimiliano Forte e dichiarava il difetto di legittimazione

circostanza per cui il conducente viaggiava a velocità particolarmente
moderata, perché se così non fosse stato, egli non avrebbe potuto arrestarsi
in modo da evitare il prodursi di ulteriori pregiudizi alla vittima.
2. — Ricorre per Cassazione il Forte con tre motivi; resistono con
controricorso Sara Assicurazioni S.p.a. e ma Assitalia S.p.a., la quale
propone anche ricorso incidentale. Le censure lamentate dal Forte sono:
2.1 — Art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 190, commi 2 e 5, 191,

c.c. e 2054 c.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe errato nell’attribuire al
pedone una condotta colposa concorrente per violazione di legge, avendo
effettuato l’attraversamento pedonale in un punto in cui le strisce erano
presenti, alla luce del combinato disposto delle norme citate del C.d.S., dalle
quali si evincerebbe che quando sulla via non sono presenti le strisce
pedonali o le stesse, pur essendoci, distano oltre cento metri, al pedone è
comunque consentito attraversare purchè perpendicolarmente alla
carreggiata e con la dovuta attenzione, vigendo anche la regola della c.d.
precedenza di fatto, per cui se il pedone, in zona sprovvista di
attraversamenti pedonali, ha già impegnato la carreggiata, il conducente che
sopraggiunge deve consentirgli la conclusione dell’attraversamento;
2.2 — Art. 360, n. 5 c.p.c., in relazione agli artt. 190, commi 2 e 5, 191,
comma 2 del C.d.S., in combinato disposto con gli artt. 1227 e 2054 c.c.
Individuazione del fatto controverso: tempi e modalità di attraversamento
del pedone, per avere la Corte Territoriale ritenuto che l’attraversamento
pedonale del Forte fosse avvenuto in condizioni di luminosità insufficiente,
laddove dal rapporto dei vigili urbani si evincerebbe che il palo della luce
sito nel punto in cui avveniva l’attraversamento era funzionante e non abbia
adeguatamente motivato sul punto; inoltre i giudici di secondo grado non
avrebbero spiegato perché nella fattispecie non potesse farsi riferimento ad
attraversamento già iniziato e ad impegno della carreggiata tale, quanto a
spazio e tempo, da obbligare l’automobilista a consentire al pedone di
raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza come prescritto dal
C.d.S.;
2.3 — Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 2054, primo comma,
c.c. e all’art. 1227 c.c., nonché all’art. 153, primo comma, lett. A, C.d.S.
Fatto controverso: avvistabilità dell’ostacolo sulla carreggiata, per non aver

comma 2 del Codice della Strada, in combinato disposto con gli artt. 1227

tenuto conto, la Corte d’Appello, che nella fattispecie nessuna responsabilità
può essere attribuita al pedone per essersi trovato steso a terra, sicchè non
può trovare applicazione l’art. 1227 c.c.; che in fattispecie di scarsa
visibilità il veicolo avrebbe dovuto avere i fari anabbaglianti accesi e che
l’investimento si è comunque verificato. Dunque tutte le circostanze assunte
dalla sentenza impugnata, sarebbero la conferma dell’esclusiva
responsabilità del Bonelli, perché non è possibile che il conducente che si

attenga alle disposizioni del Codice della Strada non avvisti un ostacolo al
centro della carreggiata.
3. Con ricorso incidentale, l’Ina Assitalia S.p.a. lamenta che la Corte
d’Appello avrebbe errato nel dichiarare la responsabilità del conducente del
veicolo sconosciuto nella misura del 60%, atteso che, dalle emergenze
istruttorie relative al giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di Roma, era
apparso evidente che l’esclusiva responsabilità del sinistro dovesse essere
addebitata al Borrelli.
4. – La pronuncia riguarda i ricorsi riuniti, essendo stati proposti avverso la
medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
4.1. — I ricorsi sono entrambi manifestamente privi di pregio. Le censure
degli stessi — che possono trattarsi congiuntamente data l’intima
connessione, avendo tutte ad oggetto la ricostruzione del sinistro in lite implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in
realtà, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza
tenere presente che, quanto alla valutazione di elementi probatori, il
controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza e quindi su di un
giudizio di fatto dei giudici di merito non può spingersi fino alla
rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a
quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo
grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti,
magari perché ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa tale
controllo muovere esclusivamente (attraverso il filtro delle censure proposte
dalla parte ricorrente) nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c.. Tale controllo
riguarda infatti unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse con il
ricorso) il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica
delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete
esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento,

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raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro
attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a
sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di
contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto
ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802
e, più recentemente, Cass., nn. 27162/09, 26825/09, 15604/07 e 21153/10,
in motivazione); inoltre, in tema di incidenti stradali la ricostruzione della

e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro
eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione
del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento
dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al
sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle
conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal
punto di vista .logico – giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto
specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova
liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (tra le tantissime, Cass. 5 giugno 2007 n.
15434; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10
luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre
2002,n. 15809).
La sentenza impugnata ha fatto piena e puntuale applicazione dei principi di
diritto affermati da questa S.C., concludendo per l’assenza di colpa e, quindi
di responsabilità, in capo al Borrelli.
5. – Il relatore propone la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto degli stessi.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
ma Assitalia ha presentato memoria insistendo per l’accoglimento del
ricorso incidentale, che non inficia le osservazioni in fatto e diritto di cui
alla relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, precisando che
il ricorso incidentale di ma Assitalia S.p.A. è, ancor prima che
manifestamente infondato, inammissibile, non essendo formulati i motivi di

loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti

ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa S. C., il motivo d’impugnazione
è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il
mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo
chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la
conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e,
quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di
una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto

decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle
ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali,
debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse
non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale
requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In
riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella
proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con
l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n.
5454/2005; id. n. 359/2005);
che i ricorsi, tanto principale che incidentale, devono perciò essere rigettati;
compensa le spese tra il Forte e l’Ina; seguono la soccombenza tra il Forte e
la Sara Ass.ni;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigettii i ricorsi riuniti. Compensa le spese tra il Forte e l’Ina; condanna il
Forte al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della Sara
Ass.ni, che liquida in Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per compensi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, l’ 8 maggio 2013.

qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della

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