Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16216 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20931/2014 R.G. proposto da:

L.S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elido Guerrini e

Paolo Pacifici, con domicilio eletto in Roma, via Vallisneri 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di

discussione –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale – Sez.

Firenze, n. 1280/13, depositata il 28 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre

2020 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.S. ha impugnato alcuni avvisi di accertamento.

La Commissione tributaria di I grado di Lucca, con sentenza n. 2173 del 1994 ha respinto il ricorso.

Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria di II grado di Lucca, con sentenza n. 885 del 1995, ha accolto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto impugnazione davanti alla Commissione tributaria centrale, Sez. Firenze, che, con sentenza n. 1280/13, è stata accolta.

L.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria per la partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto datato 3 ottobre 2017 il ricorrente ha comunicato di avere depositato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha dato atto dell’avvenuto perfezionamento della relativa procedura.

Ai sensi del citato art. 11, comma 10, entro il termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale ultima istanza non risulta depositata, il processo va dichiarato estinto.

Inoltre, si osserva che, diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario, nel processo tributario la cessazione della materia del contendere è espressamente disciplinata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, ove è stabilito che “1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”, con la precisazione che “2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell’art. 28”.

La stessa disposizione poi precisa che “3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Questa Corte ha, inoltre, più volte evidenziato che, nonostante l’estinzione del giudizio, in tali ipotesi, non può darsi una sopravvivenza della pronuncia di merito, in applicazione dell’art. 310 c.p.c., comma 2, comma 2, perchè il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, diretto a far venire meno l’oggetto stesso del giudizio (costituito dalle originarie contrapposte pretese e difese delle parti), da un lato, priva dette parti dell’interesse ad ottenere una – ormai inutile – pronuncia determinativa della regola del rapporto giuridico sostanziale e, dall’altro, rende del tutto privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto di interessi, stabilito dalla pronuncia di merito impugnata, che, in caso di ordinaria declaratoria di estinzione del giudizio (cfr. l’art. 338 c.p.c., applicabile anche la giudizio di legittimità) o di inammissibilità sopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato.

Secondo il menzionato indirizzo, dunque, la decisione impugnata deve essere cassata senza rinvio, non potendo riconoscersi la idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale.

2. In conclusione deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, deve essere cassata senza rinvio la decisione impugnata.

Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

Si rileva che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, none-trova applicazione nella specie con riguardo a nessuna delle parti, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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