Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16216 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25884/2006 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE N. 76, presso lo studio dell’avvocato ACCONCIA Tommaso, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOMBARDI CARMINE,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30070/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 01/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma dep. il 01/07/2005 che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Roma il 7/12/2004 e notificata il successivo 24 in tema di Cosap per l’anno 1999.

Il ricorrente affida il ricorso ad un articolato motivo fondato su violazione e falsa applicazione di legge e vizio motivazionale.

Il Comune di Roma non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, e del principio giuridico dell’errore scusabile oltre che vizio motivazionale in quanto l’ordinanza-ingiunzione conteneva l’indicazione che il termine per impugnare era di sessanta giorni che aveva indotto in errore il ricorrente onde il giudice avrebbe dovuto ritenere l’errore scusabile.

Il motivo è infondato.

Anzitutto deve osservarsi che le SS.UU di questa Corte (n. 28161/08) hanno ritenuto di competenza del giudice ordinario e non delle Commissioni Tributarie le controversie in tema di Cosap a seguito della pronunzia della Corte costituzionale che con sentenza n. 64 del 2008, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30) – come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, comma 1, lett. b), (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 1, comma 1, nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, e successive modificazioni”.

Nel merito del ricorso, questa Corte (Cass. n. 14405/06) ha osservato che costituisce jus receptum che l’erronea indicazione del termine per l’impugnazione non determina la nullità dell’atto avverso al quale sia consentita l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, bensì una mera irregolarità, che si risolve nell’impedimento al verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell’interessato, del termine di trenta giorni stabilito dal comma 1, della disposizione citata in ragione della scusabilità dell’errore in cui egli sia eventualmente incorso (cfr.:

Cass. civ., sez. 2^, sent. 9 dicembre 2005, n. 27283; Cass. civ., sez. 3^, sent. 12 marzo 2005, n. 5456; Cass. civ., sez. 1^, sent. 29 ottobre 2004, n. 21001; Cass. civ., sez. 1^, sent. 26 febbraio 2004, n. 3840).

“Una tale scusabilità, tuttavia, non rende impugnabile – osserva la Corte – in ogni tempo un atto non recante le indicazioni relative al termine ed all’autorità a cui è possibile ricorrere o, come nel caso di specie, recante un’erronea indicazione, di tali termine ed autorità, avendo l’interessato l’onerè dimostrare ed il giudice il dovere di rilevare la decisività dell’errore nel quale sia eventualmente incorso l’opponente nel proporre l’impugnazione (cfr.:

Cass. civ., sez. 1^, sent. 27 gennaio 2004, n. 140)”.

In altri casi (Cass. n. 12836/06, n. 12895/06) ha ritenuto che l’errore può essere considerato scusabile se e in quanto l’atto contenga indicazioni erronee e tali da non consentire l’adeguata identificazione dell’Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi (v. Cass. SS.UU. 6.8.1998, n. 7712).

Nei casi esaminati in quelle occasioni, l’atto notificato conteneva l’esatta identificazione del Giudice di pace ed il riferimento, quanto ai termini, alla L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, “tutt’altro che di difficile reperibilità”, ritenendo non scusabile l’errore.

Orbene nel caso in esame il giudice di pace con giudizio di fatto immune da errori logici e giuridici ha escluso la ricorrenza dell’errore sul rilievo che il ricorso era stato presentato con l’assistenza di un avvocato e per tanto in grado di individuare il corretto termine di legge.

Ha escluso pertanto che la sola erronea indicazione del termine per impugnare l’atto(è incontestato che era indicato il giudice di pace quale destinatario della impugnazione) potesse indurre in errore il contribuente.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non si provvede sulle spese non essendosi il Comune difeso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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